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Sentenza

Sentenza n. 1942/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di contravvenzione edilizia n. 14/2023, rettificato con comunicazione del 22 febbraio 2023, con sanzione pecuniaria di 1.000 euro per lavori sulla pavimentazione di una pedana esterna eseguiti in difformità dalla CILA

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il legale rappresentante della società ha impugnato il verbale elevato dopo il sopralluogo del 14 febbraio 2023, con il quale il Comune contestava la posa, sulla pedana esterna già esistente e collocata su suolo pubblico, di uno strato di malta cementizia impermeabilizzante, di una rete plastificata e di parquet laminato per esterni, in difformità dalle prescrizioni della CILA. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, non giustificata da ragioni d’urgenza; 2) violazione del contraddittorio e difetto d’istruttoria perché non era stato coinvolto né avvisato del sopralluogo; 3) eccesso di potere, difetto d’istruttoria ed errore nei presupposti, sostenendo che la pavimentazione rientrava negli interventi dichiarati con la CILA del 30 novembre 2022, relativa alla manutenzione, riparazione, sostituzione e rinnovamento della pavimentazione di una pedana amovibile su suolo pubblico in concessione. Il Comune ha resistito. Il ricorso è stato deciso dopo il deposito di documenti e memoria dell’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente a pagare 2.000 euro di spese processuali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. Ha respinto congiuntamente le censure, ritenendole infondate. Quanto all’omessa comunicazione di avvio, ha qualificato come vincolata la sanzione di 1.000 euro prevista dall’art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 380/2001 per CILA mancante, incompleta o irregolare e per lavori eseguiti in difformità, escludendo che l’omissione di garanzie procedimentali potesse determinare l’annullamento alla luce dell’art. 21-octies l. 241/1990. Ha respinto anche la censura relativa alla mancata partecipazione al sopralluogo: la disciplina non impone un contraddittorio nella fase di accertamento e il sopralluogo è un’attività istruttoria materiale e ricognitiva, ferma la possibilità per l’interessato di accedere agli atti e contestare le risultanze. Infine, ha ritenuto provata la difformità: il Comune aveva diffidato il ricorrente dal realizzare i lavori indicati nella CILA del 30 novembre 2022; inoltre, la sentenza TAR Calabria n. 551/2026 aveva già respinto l’impugnazione del precedente verbale relativo alla pedana, accertando difformità rispetto ai titoli, tra cui l’occupazione di suolo eccedente la concessione. La successiva CILA non poteva sanare le criticità del manufatto, sicché la nuova pavimentazione estendeva l’abuso.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    La sanzione prevista dal comma in esame ha una natura evidentemente vincolata, perché a fronte di una CILA mancante, incompleta, irregolare o di lavori eseguiti in difformità, non sussiste un ulteriore margine discrezionale dell’amministrazione né rispetto alla scelta se applicare la sanzione o meno, né in ordine alla sua quantificazione.

    La sanzione pecuniaria di 1.000 euro è applicabile, in via vincolata, non soltanto quando la CILA manchi del tutto, ma anche quando sia incompleta o irregolare oppure i lavori siano eseguiti in difformità; l’amministrazione non dispone di discrezionalità sull’an o sul quantum.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    In altre parole, il provvedimento impugnato ha carattere doveroso, come accade in via generale per tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi (Consiglio di Stato n. 3971/2019; n. 2052/2019) il che esclude che possano assumere rilevanza violazioni di carattere meramente procedimentale, alla luce del disposto di cui all’art. 21 octies l.n. 241/1990 (T.A.R. Salerno, sez. II, 27/01/2023, n.192, riguardante caso analogo al presente).

    Poiché la sanzione edilizia è vincolata e doverosa quando ricorrono i presupposti, le violazioni meramente procedimentali non comportano l’annullamento del provvedimento nei termini richiamati dall’art. 21-octies.

  • art. 7 l. 241/1990

    Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente censura la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, ovverosia la mancanza di comunicazione di avvio del procedimento o comunque la mancata indicazione delle ragioni di urgenza che ne giustificavano l’omissione. Il motivo è infondato.

    La mancata comunicazione di avvio non determina l’annullamento della sanzione vincolata per difformità dalla CILA, in ragione della natura doverosa del provvedimento e dell’art. 21-octies.

  • art. 73 c.p.a.

    All’udienza di smaltimento del 9.10.2026 -in vista della quale la sola amministrazione resistente ha depositato documenti il 30.7.2026 e memoria ex art. 73 c.p.a. il 9.9.2026- la controversia è stata spedita in decisione.

    La norma è richiamata per la memoria depositata dall’amministrazione in vista dell’udienza; la sentenza non ne ricava una regola interpretativa sostanziale.

Massime di principio

  • La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 380/2001 per la mancata comunicazione asseverata dei lavori si applica anche in caso di CILA incompleta o irregolare e di lavori eseguiti in difformità, purché si tratti di interventi astrattamente realizzabili mediante CILA; ricorrendone i presupposti, l’amministrazione non ha discrezionalità né sull’applicazione né sulla quantificazione della sanzione.
  • Quando il potere sanzionatorio edilizio esercitato è vincolato, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento per vizio meramente procedimentale nei termini dell’art. 21-octies l. 241/1990.
  • In assenza di una previsione normativa specifica, il sopralluogo diretto a osservare, descrivere e misurare lo stato dei luoghi è attività istruttoria materiale e ricognitiva che non richiede la partecipazione preventiva del privato; resta ferma la possibilità dell’interessato di accedere agli atti e contestare le risultanze.
  • Una CILA successiva non sana le criticità edilizie e concessorie già accertate relative al manufatto sul quale si interviene; la nuova opera eseguita su tale manufatto può estendere l’abuso quando il manufatto resti privo di titolo valido.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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