Ordinanza n. 50/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del verbale di disposizione n. 073/72-1 del 4.3.2026, not.to il 6.3.2026 con prot. 6872 del 06-03-2006; 2) del verbale di disposizione n. 073/72-2 del 4.3.2026, not.to il 12.3.2026 con prot. 6878 del 06.03.2026; 3) del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2026-pg-003699 del 10/2/2026 richiamato a fini motivazionali dai verbali di disposizione; 4) dei decreti n.31 e 32 del 3.4.2026, trasmessi con nota pec prot. 10610 del 3.4.2026, di rigetto dei ricorsi gerarchici ex art.14 D.lgs. 124/2024 proposti dalla ricorrente 5) di ogni altro atto ad essi presupposto, successivo, consequenziale e/o comunque connesso e, in particolare, ove occorrer possa, di tutti i verbali di primo accesso ispettivo e interlocutori e di accesso ispettivo richiamati negli atti sopra citati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbali di disposizione relativi al pagamento di differenze retributive per 149 lavoratori, verbale unico di accertamento e notificazione, nonché decreti di rigetto dei ricorsi gerarchici
Esito
Favorevole al ricorrente (società cooperativa)
Prevale il privato
La controversia
La società cooperativa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, due verbali di disposizione del 4 marzo 2026, il verbale unico di accertamento e notificazione del 10 febbraio 2026, i decreti di rigetto dei ricorsi gerarchici proposti ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 124/2024 e gli ulteriori atti presupposti e connessi, inclusi i verbali ispettivi. Dal testo emerge che gli accertamenti riguardano obblighi di pagamento di differenze retributive maturate per 149 lavoratori nell'arco di cinque anni, connessi all'applicazione del CCNL CISAL ANPIT per i dipendenti delle case di cura. L'ordinanza non riporta analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, rilevando soltanto la complessità delle questioni sottoposte al giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il proprio potere cautelare, ma ha riservato la delibazione delle complesse questioni di legittimità alla fase di merito. Ha accolto la domanda cautelare sulla base del periculum in mora: l'esecuzione immediata degli atti, imponendo il pagamento delle differenze retributive accertate per 149 lavoratori e riferite a cinque anni, avrebbe potuto determinare un grave pregiudizio economico, fino al dissesto finanziario della società. Nel bilanciamento degli interessi, il giudice ha attribuito prevalenza all'interesse della ricorrente alla sospensione, osservando che il pregiudizio per i lavoratori non sarebbe stato ulteriormente aggravato, poiché il nuovo gestore del servizio non applica più il contestato CCNL CISAL ANPIT, ma il CCNL Multiservizi. Sono stati quindi sospesi i provvedimenti impugnati ed è stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con valutazione del pregiudizio grave e irreparabile e bilanciamento degli interessi contrapposti.
art. 14 d.lgs. 124/2024
La disposizione è richiamata quale base dei ricorsi gerarchici proposti dalla società contro gli atti ispettivi; l'ordinanza non ne esplicita l'interpretazione.
Massime di principio
- In presenza di questioni di merito complesse, il giudice amministrativo può riservarne la compiuta delibazione alla fase di merito e decidere provvisoriamente la domanda cautelare sulla base dell'urgenza e del bilanciamento degli interessi.
- L'esecuzione immediata di un provvedimento che imponga rilevanti pagamenti arretrati può integrare un pregiudizio grave e irreparabile quando, in relazione alla situazione economica del destinatario, sia concretamente prospettato il rischio di dissesto finanziario.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse del destinatario alla sospensione di obblighi retributivi può prevalere quando la sospensione non determini un ulteriore aggravamento del pregiudizio dei lavoratori interessati, anche perché il rapporto di lavoro è nel frattempo regolato da un diverso contratto collettivo.
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