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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00657/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società/soci)

La controversia

Una società di persone e alcuni soci hanno impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto dei loro ricorsi contro quattro avvisi di accertamento relativi a più annualità d'imposta. Gli atti impositivi contestavano maggiori redditi d'impresa, ritenendo che taluni servizi funebri e le relative lapidi fossero stati fatturati in modo incompleto o omesso e che l'attività fosse, in sostanza, riferibile alla società. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: omessa pronuncia sull'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. relativa alla documentazione contabile in possesso di un ex socio; omessa pronuncia sulle contestazioni riguardanti la mancata fatturazione delle lapidi; violazione delle norme sulle presunzioni e sulla motivazione dell'accertamento; violazione di ulteriori norme in tema di accertamento e motivazione; vizi motivazionali e violazione di norme processuali e tributarie. In corso di giudizio la Corte ha verificato, d'ufficio, la regolarità del contraddittorio nei giudizi di merito, perché dalla sentenza impugnata risultava che un socio era rimasto estraneo al grado di appello.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio la nullità del giudizio di appello per mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari, in una controversia relativa all'accertamento di redditi di società di persone e soci. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio ex art. 14 d.lgs. 546/1992 e riesamini l'impugnazione originaria, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre dichiarata l'inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze; quanto alla società, è stata respinta l'istanza di interruzione per cancellazione dal registro imprese sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per l'istanza di esibizione documentale; non è stato scrutinato nel merito per la decisione sulla nullità del contraddittorio

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di prova nel processo tributario

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di onere della prova

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato quale parametro dell'omessa pronuncia

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di valutazione delle prove

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale parametro dei vizi dedotti in cassazione

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di presunzioni semplici

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per vizio di motivazione apparente o mancante

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    richiamato come norma sulla rettifica dei redditi d'impresa ai fini delle imposte dirette

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    richiamato come norma sulla rettifica IVA

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 41 d.P.R. 600/1973

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 55 d.P.R. 633/1972

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 62 d.lgs. 546/1992

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato nei motivi di ricorso per il contenuto della sentenza tributaria

  • art. 57 d.lgs. 300/1999

    utilizzato per affermare che il Ministero non è più legittimato a proporre ricorso nei rapporti attribuiti alle agenzie fiscali

  • art. 1 d.m. 28 dicembre 2000

    richiamato per individuare l'inizio dell'operatività delle agenzie fiscali

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    norma sull'integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario nel processo tributario

  • art. 29 d.lgs. 546/1992

    richiamato come possibile riunione dei processi connessi

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria illustrativa in vista dell'adunanza camerale

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto la rettifica del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione ai soci, la causa riguarda inscindibilmente società e tutti i soci, salvo questioni personali: ricorre quindi un litisconsorzio necessario originario.
  • Se nel giudizio di merito manca la partecipazione di anche uno solo dei litisconsorti necessari, il giudizio è affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, incluso il giudizio di cassazione.
  • La verifica del litisconsorzio necessario può essere effettuata dalla Corte di cassazione mediante acquisizione ed esame dei fascicoli di merito, quando la regolarità del contraddittorio non emerga con certezza dagli atti trasmessi.
  • Nel giudizio di cassazione la cancellazione della società dal registro delle imprese, se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, non determina interruzione del processo.
  • Dopo il trasferimento delle competenze alle agenzie fiscali, il Ministero non è legittimato a proporre impugnazione nei giudizi relativi alle materie attribuite all'Agenzia competente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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