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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45152/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso straordinario contestava la sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibili per manifesta infondatezza i motivi di ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 27/11/2020, con la quale Mangone era stato ritenuto responsabile del reato di indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000). La difesa deduceva che il reato è istantaneo e si consuma alla presentazione di ciascun modello F24; in particolare i primi due F24 del 16/01/2013 e 18/02/2013 andavano riferiti all'annualita 2012 e perciò erano già prescritti al momento della sentenza di appello, sicché la Corte di appello avrebbe erroneamente considerato superato il valore soglia sommando importi riferibili a due annualita diverse. Si contestava dunque la valutazione della temporalita e della prescrizione dei singoli F24.

La decisione

Il rimedio straordinario e stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'art. 625-bis cod. proc. pen. tutela solo l'errore di fatto di tipo percettivo e non consente di riesaminare valutazioni giuridiche o motivazionali della sentenza di legittimità. La Corte ha rilevato che la tesi del ricorrente era sostanzialmente di diritto e valutativa (ossia contraria alla prospettazione della sentenza impugnata, che ha affermato che il delitto si consuma con l'ultimo F24 dell'annualita) e che la Cassazione aveva comunque preso in considerazione gli argomenti relativi ai F24 del 16/01/2013 e 18/02/2013. Inoltre il ricorso era viziato da indeterminatezza: non specificava chiaramente a quali annualita attribuire i singoli F24, gli importi rilevanti e l'ammontare dei residui, rendendo impossibile identificare un errore materiale percettivo. Per queste ragioni il ricorso e stato dichiarato inammissibile e il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio straordinario ex art. 625-bis e finalizzato a correggere errori di fatto percettivi della Corte di cassazione; non e strumento per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o motivazionali della sentenza di legittimità

  • art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che sanziona l'indebita compensazione di crediti inesistenti. La Corte si e allineata alla giurisprudenza secondo cui il reato si perfeziona con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'annualita considerata, poiche con esso si realizza la condotta decettiva che determina il mancato versamento

  • art. 616, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile quando non sussiste causa di giustificazione per l'inammissibilita

  • Sent. Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione della sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) nei procedimenti penali

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 4958 del 11/10/2018 e Sez. U. n. 16103/2002 e n. 18651/2015)

    Precedenti interpretativi che chiariscono che l'errore di fatto risarcibile con l'art. 625-bis deve essere un errore percettivo e non decisionale; inoltre giurisprudenza citata sul momento consumativo del reato di indebita compensazione (ultimo F24 dell'annualita)

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. e ammesso solo per errori di fatto di tipo percettivo nella lettura degli atti della Corte di cassazione; non serve a riesaminare valutazioni giuridiche o motivazionali
  • Quando si contestano consumazione e prescrizione in reati fiscali legati a F24 occorre indicare con precisione a quale annualita sono riferiti i singoli modelli e gli importi relativi, poiche la qualificazione temporale e decisiva per la prescrizione
  • Se la decisione impugnata esplicitamente ha considerato gli argomenti dedotti in ricorso, la mera diversita di interpretazione non costituisce errore percettivo rimediabile con l'art. 625-bis
  • Ricorsi vaghi o privi di dati essenziali (date, importi, connessioni tra F24 e annualita) sono esposti a inammissibilita per difetto di specificazione dell'errore materiale
  • La parte che propone un rimedio manifestamente inadeguato puo essere condannata al pagamento delle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende; pertanto valutare attentamente la sussistenza del vizio percettivo prima di proporre il ricorso

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