Cassazione Penale, Ordinanza n. 11948/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che aveva applicato la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva. Dal testo emerge che la censura riguardava quindi il trattamento sanzionatorio e il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva, in un contesto di patteggiamento. La Corte ha però rilevato che tali doglianze non rientrano nei limiti del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, circoscritto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. a specifici motivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In particolare, i motivi dedotti - vizio di motivazione e violazione di legge sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva - non attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale opera il regime speciale di impugnazione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. è ammesso soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una sanzione pecuniaria.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali ipotesi è inammissibile.
- Le doglianze relative al mancato riconoscimento di attenuanti generiche o al bilanciamento con la recidiva non sono deducibili con ricorso per cassazione contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., salvo che si traducano in una delle specifiche ipotesi di impugnazione previste dalla legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. consegue salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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