Sentenza n. 3457/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta del 2 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, adottato il 2 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, era entrato regolarmente in Italia munito di visto, ma il datore di lavoro originario era successivamente divenuto irreperibile, non procedendo all'assunzione né alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorrente aveva tempestivamente informato lo Sportello Unico per l'Immigrazione della situazione e comunicato la disponibilità di un nuovo datore di lavoro, chiedendo la regolarizzazione della posizione o, in subordine, il rilascio di un permesso per attesa occupazione. L'Amministrazione, convocata la parte originaria e constatata l'assenza del datore di lavoro e la mancata produzione della documentazione richiesta, aveva revocato il nulla osta ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 e del legittimo affidamento, per avere subito le conseguenze dell'inadempimento esclusivo del datore di lavoro; difetto di istruttoria e violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, per l'omessa valutazione della proposta di subentro del nuovo datore di lavoro e della richiesta di permesso per attesa occupazione; violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, per non avere considerato la nuova e concreta opportunità lavorativa quale elemento favorevole sopravvenuto. L'Amministrazione ha sostenuto che la revoca fosse vincolata in presenza di elementi ostativi e che non fossero applicabili né il permesso per attesa occupazione, riferibile alla perdita di un lavoro già instaurato, né il subentro di un nuovo datore di lavoro in una procedura originaria non perfezionata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Ha ritenuto fondati congiuntamente i primi due motivi, rilevando che gli inadempimenti posti a base della revoca erano interamente imputabili al datore di lavoro originario, mentre il lavoratore, parte debole e incolpevole, si era attivato tempestivamente informando l'Amministrazione e documentando una nuova opportunità occupazionale. Lo Sportello Unico non poteva limitarsi a una constatazione formale dell'assenza del datore originario, ma doveva svolgere un'istruttoria sulla concreta, attuale e documentata proposta del nuovo datore, potendo essere sufficiente anche una promessa di assunzione. È stata ravvisata una violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, per difetto di istruttoria e motivazione, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta. È stato ritenuto fondato anche il terzo motivo: l'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 impone di considerare gli elementi favorevoli sopravvenuti, tra i quali rientrava la nuova proposta di assunzione a tempo indeterminato. La natura asseritamente vincolata della revoca non escludeva il rispetto dei doveri di istruttoria, proporzionalità e ponderazione degli interessi. L'Amministrazione dovrà riesaminare la posizione e la proposta lavorativa secondo i principi affermati. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della normativa e la non uniformità degli orientamenti di primo grado.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
La revoca del nulla osta non può essere applicata automaticamente senza valutare gli elementi concreti della posizione del lavoratore e le circostanze favorevoli sopravvenute.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Le conseguenze dell'inadempimento del datore di lavoro non possono ricadere automaticamente sul lavoratore straniero incolpevole.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Nel procedimento in materia di soggiorno devono essere valutati anche gli elementi favorevoli sopravvenuti, inclusa una nuova e concreta opportunità lavorativa.
art. 3 l. 241/1990
L'Amministrazione deve motivare la decisione sulla base di un'istruttoria effettiva, comprendente la valutazione della nuova proposta lavorativa comunicata dal richiedente.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Consente la compensazione integrale delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, ravvisate nella complessità della normativa e nella non uniformità degli orientamenti.
Massime di principio
- La sopravvenuta indisponibilità o irreperibilità del datore di lavoro originario non consente di revocare automaticamente il nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato quando il lavoratore straniero, regolarmente entrato e incolpevole, abbia tempestivamente comunicato la situazione e documentato una nuova, concreta e attuale opportunità occupazionale.
- Prima di revocare il nulla osta, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria effettiva sulla proposta di subentro del nuovo datore di lavoro e verificarne i requisiti; il procedimento non può arrestarsi alla constatazione formale dell'inadempimento del datore originario.
- Nel procedimento relativo al soggiorno dello straniero, l'Amministrazione deve considerare gli elementi favorevoli sopravvenuti idonei a dimostrare la persistenza di un concreto interesse all'inserimento lavorativo nel territorio nazionale.
- Anche quando la revoca sia prevista dalla legge in presenza di elementi ostativi, l'esercizio del potere resta soggetto ai principi di istruttoria, motivazione, ragionevolezza, proporzionalità e ponderazione degli interessi.
- Le conseguenze negative dell'inadempimento esclusivamente imputabile al datore di lavoro non possono essere riversate sul lavoratore straniero incolpevole, che si sia diligentemente attivato per regolarizzare la propria posizione.
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