Sentenza n. 5051/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento del Comune di Crispano prot. n. 11317 del 22 ottobre 2025, avente a oggetto “Provvedimento amministrativo di sospensione dell’attività di coltivazione di prodotti agricoli e conseguente vendita degli stessi ai sensi dell’art. 22, c. 2 del D.lgs. n. 114/1998, nei confronti del Sig. Silvestro Pasquale, titolare dell’impresa individuale denominata Silvestro Pasquale con sede legale in Crispano (NA) alla Via John Kennedy snc - P.IVA 09582571213 di esercizio di attività di coltivazione di prodotti agricoli in Via John Kennedy snc”; - di ogni atto e/o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di sospensione per quindici giorni della SCIA di coltivazione e vendita di prodotti agricoli e di cessazione immediata dell'esercizio di vicinato ritenuto abusivo
Esito
Favorevole al ricorrente (imprenditore agricolo)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune aveva ritenuto che l'impresa, titolare di una SCIA per la coltivazione esclusivamente florovivaistica, svolgesse abusivamente attività di vendita di prodotti non alimentari non riconducibili ai prodotti agricoli commercializzabili dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001. Sulla base di un verbale della Polizia Municipale del 16 ottobre 2025, relativo alla presenza di vasi, statuette religiose, batterie, croci luminose, fiori artificiali e altri prodotti, il Comune aveva applicato le misure previste dall'art. 22, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 114/1998, in combinato disposto con l'art. 145, comma 2, della l.r. Campania n. 7/2020. Il ricorrente ha dedotto plurime censure, lamentando in particolare il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché aveva trasmesso il 13 ottobre 2020 una SCIA per l'esercizio di vicinato non alimentare all'indirizzo PEC del SUAP comunale. La trasmissione era comprovata dalle ricevute di accettazione e consegna. Inoltre, la visura camerale attestava, dal 13 ottobre 2020, lo svolgimento quale attività secondaria del commercio al dettaglio di fiori e piante.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per difetto di istruttoria e di motivazione e ha annullato il provvedimento impugnato. Il Comune aveva omesso di considerare la SCIA per l'esercizio di vicinato non alimentare trasmessa nel 2020, limitandosi a rilevare che essa non risultava protocollata perché inviata a un indirizzo PEC ritenuto dismesso. Tale giustificazione è stata ritenuta non sufficiente, poiché il ricorrente aveva prodotto le ricevute di accettazione e consegna e un'ulteriore ricevuta attestante che la casella era ancora attiva nel gennaio 2026. Anche la visura camerale confermava l'esercizio del commercio al dettaglio di fiori e piante dal 13 ottobre 2020. L'Amministrazione dovrà quindi rideterminarsi sulla posizione dell'interessato, esaminando il contenuto e gli effetti della SCIA del 13 ottobre 2020 e valutando quali attività di vendita possano essere legittimamente esercitate. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e attribuzione ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 22, commi 2 e 6, d.lgs. n. 114/1998
sospensione dell'attività per quindici giorni e cessazione immediata dell'esercizio di vicinato abusivo
Le misure sanzionatorie sono state applicate dal Comune in relazione all'attività di vendita ritenuta priva del necessario titolo abilitativo.
art. 19, comma 3, l. n. 241/1990
provvedimenti ... per accertata insussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge per l'inizio dell'attività
Il provvedimento dava atto dell'assenza di precedenti iniziative comunali di controllo o autotutela sulla SCIA di coltivazione.
art. 4, commi 1-bis e 5, d.lgs. n. 228/2001
prodotti agricoli e alimentari ... direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli; prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici
La disciplina delimita i prodotti che l'imprenditore agricolo può vendere nell'ambito dell'attività agricola; il Comune aveva ritenuto che i prodotti contestati non vi rientrassero.
artt. 26, 27 e 28 l.r. Campania n. 7/2020
Sono stati richiamati dal Comune quali disposizioni regionali relative al titolo abilitativo necessario per l'attività di vendita.
art. 145, comma 2, l.r. Campania n. 7/2020
È stato richiamato in combinato disposto con l'art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 114/1998 per ordinare la cessazione dell'esercizio ritenuto abusivo.
Massime di principio
- L'amministrazione che adotta misure sanzionatorie o inibitorie nei confronti di un'attività commerciale deve esaminare tutti i titoli abilitativi e le segnalazioni trasmesse dall'interessato che possano incidere sulla legittimità dell'attività contestata, anche quando non risultino formalmente protocollati negli archivi dell'ente.
- La trasmissione di una SCIA a un indirizzo PEC dell'amministrazione può essere provata mediante ricevute di accettazione e consegna; l'amministrazione non può ometterne l'esame sulla sola base della mancata protocollazione, se gli elementi disponibili attestano la ricezione o l'operatività della casella.
- Un provvedimento che qualifica un'attività come abusiva e ne dispone la sospensione o cessazione è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando non considera una SCIA previamente trasmessa che potrebbe costituire il titolo per l'attività di vendita esercitata.
- A seguito dell'annullamento per omesso esame di una SCIA rilevante, l'amministrazione deve rideterminarsi sulla posizione dell'interessato valutando il contenuto e gli effetti della segnalazione e individuando le attività concretamente legittimabili sulla base del quadro documentale completo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 31 ago 2026Sentenza n. 5042/2026 - Napoli, Sezione 8
- Sentenza · 31 ago 2026Sentenza n. 14461/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 31 ago 2026Sentenza n. 14474/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 31 ago 2026Sentenza n. 14477/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 31 ago 2026Sentenza n. 2406/2026 - Catania, Sezione 1
- Sentenza · 31 ago 2026Sentenza n. 2408/2026 - Catania, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →