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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3259/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la pronuncia della Corte d'appello che aveva ritenuto possibile per gli arbitri prorogare il termine per il versamento del fondo spese anche dopo la sua scadenza. La questione centrale è se il mancato tempestivo versamento del fondo, richiesto dal collegio arbitrale ai sensi dell'art. 816‑septies c.p.c., determini lo scioglimento del vincolo arbitrale (limitatamente alla controversia) o se gli arbitri possano comunque protrarre il termine e proseguire il procedimento. Nel caso di specie il collegio aveva disposto il versamento; Natuna S.p.A. lo ha effettuato solo dopo che, nell'udienza precedente, Roma Gas & Power aveva eccepito l'estinzione del vincolo arbitrale per omesso tempestivo versamento. Roma Gas & Power aveva poi impugnato il lodo sostenendo la sopravvenuta inefficacia della convenzione di arbitrato e la mancanza di potestas iudicandi degli arbitri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso ritenendo che la Corte d'appello abbia interpretato erroneamente l'art. 816‑septies c.p.c. in senso da attribuire agli arbitri la possibilità di posticipare comunque il termine dopo la sua scadenza quando una parte abbia già fatto valere lo scioglimento del vincolo. La Cassazione ha precisato che: (i) gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento, ma tale subordinazione richiede una specifica manifestazione di volontà; (ii) se le parti non versano nel termine fissato, lo scioglimento del vincolo arbitrale si realizza ipso iure ai sensi del secondo comma dell'art. 816‑septies; (iii) l'unico rimedio previsto è che l'altra parte anticipi la totalità delle spese (o che gli arbitri revochino/disapplichino il proprio provvedimento prima che venga efficacemente eccepita l'estinzione). Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per il riesame secondo le indicazioni fornite; gli altri motivi sono stati assorbiti; la Corte di Cassazione ha inoltre disposto che la Corte d'appello provveda sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 816‑septies c.p.c.

    «Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte». «Se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale, l'altra può anticipare la totalità delle spese. Se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale».

    La norma autorizza gli arbitri a subordinare la prosecuzione al versamento ma richiede una specifica manifestazione di volontà degli arbitri che condi la prosecuzione al pagamento. Il mancato versamento nel termine fissato determina, ipso iure, la perdita del vincolo arbitrale tra le parti in relazione alla controversia.

  • art. 817 c.p.c.

    Attribuisce agli arbitri il potere di decidere sulla propria competenza quando la validità o la portata della convenzione arbitrale è contestata nel corso del procedimento; la Corte richiama che tale principio è applicabile anche per contestazioni sopravvenute durante il procedimento.

  • Cass. 11 settembre 2015, n. 17956

    Giurisprudenza citata per sostenere che la subordinazione della prosecuzione al versamento richiede una specifica manifestazione di volontà degli arbitri (non si realizza per mera richiesta generica).

  • Cass. 7 marzo 2016, n. 4394

    Riporta che il mancato versamento può rimanere senza effetto se gli arbitri, dopo aver condizionato la prosecuzione al versamento, revochino o disapplichino il proprio provvedimento.

  • Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24153

    Rilevata in dottrina e giurisprudenza per ricordare che l'arbitrato non deve essere considerato esclusivamente quale fenomeno negoziale e che la lettura esclusivamente contrattualistica della norma presenta limiti.

Massime di principio

  • Affinché la sospensione/prosecuzione dell'arbitrato sia vincolata al versamento del fondo spese è necessaria una manifestazione espressa e specifica da parte degli arbitri che subordini la prosecuzione al pagamento; una semplice richiesta non basta.
  • Se le parti non versano entro il termine fissato dagli arbitri, il secondo comma dell'art. 816‑septies c.p.c. produce lo scioglimento del vincolo arbitrale ipso iure, salvo che l'altra parte abbia tempestivamente anticipato l'intero importo o gli arbitri abbiano revocato/disapplicato il provvedimento prima che l'estinzione venga efficacemente eccepita.
  • La parte che intende impedire il prosieguo dell'arbitrato può strategicamente non versare la propria quota: per ridurre questo rischio gli arbitri possono fissare un 'doppio termine' (termine per ciascuna parte e termine per eventuale versamento integrativo dell'altra) o invitare la parte diligente ad anticipare l'intero importo con facoltà di rivalsa.
  • Se una parte eccepisce tempestivamente l'estinzione del vincolo arbitrale in udienza, la successiva proroga o dilazione disposta dagli arbitri non può automaticamente sanare la situazione; il giudice chiamato a valutare l'impugnazione del lodo deve accertare se lo scioglimento sia già intervenuto.
  • Prassi consigliata: le parti dovrebbero versare prontamente la propria quota o concordare in misura chiara termini alternativi; gli arbitri dovrebbero formalizzare in modo chiaro ogni condizionamento al versamento e, per cautela, prevedere modalità di gestione (doppio termine, istruzioni per il versamento integrativo) per evitare abusi procedurali.

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