Sentenza n. 1993/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3740/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord - Sez. Lavoro e Previdenza in data 18.7.2024, in esito al giudizio RG 10040/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro e Previdenza, n. 3740/2024, relativa al pagamento della retribuzione professionale docente e degli interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3740/2024, passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente all'importo di euro 2.915,48, a titolo di retribuzione professionale docente per il servizio prestato a tempo determinato dal 18 ottobre 2017 al 25 giugno 2021, anche ai fini del computo del T.F.R., oltre interessi dalla maturazione al saldo, e aveva posto a carico del Ministero le spese del giudizio. La ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento, la fissazione di una penalità di mora per il ritardo e la nomina di un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. Il ricorso non è stato proposto anche dal difensore antistatario, titolare di un autonomo credito per le spese liquidate con distrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di eseguire puntualmente e integralmente il dispositivo della sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, limitatamente alle somme spettanti alla ricorrente e con esclusione delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario, che dispone di un autonomo titolo di credito. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inerzia per compiere gli atti necessari all'esecuzione. Il compenso commissariale è stato determinato in euro 500,00, comprensivi di ogni onere e spesa, a carico del Ministero, qualora dovuto. Il TAR ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese del giudizio di ottemperanza, pari a euro 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e fissare una penalità di mora per il ritardo nell'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, insieme al giudicato, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Nel caso concreto consente di determinare la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine concesso per adempiere.
- Il difensore antistatario, quale titolare autonomo del credito relativo alle spese processuali distratte in suo favore, deve agire personalmente per ottenere l'esecuzione della parte del titolo giudiziale concernente tali spese; il cliente non può ottenere in ottemperanza il pagamento di quel credito in sua vece.
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