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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-96/16

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 agosto 2018. — Banco Santander SA contro Mahamadou Demba e Mercedes Godoy Bonet e Rafael Ramón Escobedo Cortés contro Banco de Sabadell SA. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Juzgado de Primera Instancia n° 38 de Barcelona e dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Ambito di applicazione – Cessione di credito – Contratto di mutuo concluso con un consumatore – Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi moratori – Conseguenze di tale carattere. — Cause riunite C-96/16 e C-94/17

Giurisprudenza europea62016CJ0096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha distinto nettamente tra clausole contrattuali e semplici pratiche di cessione del credito, escludendo che la direttiva 93/13 si applichi alla cessione del credito in sé e alle norme spagnole imperative sulla riscossione del credito ceduto. Quanto agli interessi moratori, ha ritenuto compatibile con la direttiva il criterio giurisprudenziale spagnolo che li considera abusivi oltre una certa soglia rispetto agli interessi corrispettivi. Ha inoltre confermato che la sanzione dell’abusività può consistere nella sola eliminazione degli interessi moratori, senza travolgere gli interessi corrispettivi validamente pattuiti.

Direttiva 93/13/CEE: applicabilità alle pratiche di cessione del credito e legittimità del criterio giurisprudenziale spagnolo sugli interessi moratori nei mutui ai consumatori

La questione giuridica

Nella causa C‑96/16: se la direttiva 93/13 si applichi a una cessione/acquisto di credito verso consumatore non prevista nel contratto, non comunicata e senza possibilità di riscatto, e alle norme nazionali che disciplinano cessione e subentro nei procedimenti in corso. Nelle cause C‑96/16 e C‑94/17: se la direttiva 93/13 osti a un criterio giurisprudenziale che considera abusiva la clausola sugli interessi moratori quando superi di oltre due punti percentuali gli interessi corrispettivi; e se sia conforme alla direttiva la conseguenza consistente nella soppressione dei soli interessi moratori, lasciando maturare gli interessi corrispettivi.

Principio di diritto

La direttiva 93/13 non si applica a una mera pratica di cessione o acquisto di credito non prevista e non disciplinata da una clausola contrattuale, né alle disposizioni nazionali imperative che regolano la cessione del credito, il riscatto del debito e il subentro del cessionario nei procedimenti in corso. Inoltre, la direttiva non osta a una giurisprudenza nazionale che, ai fini del controllo di abusività, qualifichi come abusiva la clausola sugli interessi moratori nei mutui ai consumatori quando la maggiorazione superi di oltre due punti percentuali gli interessi corrispettivi, né osta alla regola secondo cui, una volta eliminata la clausola abusiva, restano dovuti gli interessi corrispettivi mentre cessano integralmente gli interessi moratori.

Norme richiamate

  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 3, paragrafi 1 e 3, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 8 direttiva 93/13/CEE
  • Allegato, punto 1, lettera e), direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 1535 Código Civil (Spagna)
  • Articoli 17 e 540 Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (Spagna)
  • Articolo 82 LGDCU (Spagna)
  • Articolo 85, paragrafo 6, LGDCU (Spagna)
  • Articolo 114, paragrafo 3, Ley Hipotecaria (Spagna)
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 38
  • Articoli 4, paragrafo 2, 12 e 169, paragrafo 1, TFUE

Direttiva 93/13/CEE: cessione del credito e clausole sugli interessi moratori nei mutui ai consumatori

Le cause riunite C‑96/16 e C‑94/17 riguardano rinvii pregiudiziali di giudici spagnoli in materia di clausole abusive nei contratti di mutuo con consumatori. La Corte si pronuncia, da un lato, sulla cessione di crediti bancari e sulla possibilità per il debitore consumatore di riscattare il debito ceduto; dall’altro, sui criteri con cui il giudice nazionale valuta l’abusività della clausola che fissa gli interessi moratori e sulle conseguenze della sua eventuale nullità.

Fatti e procedimento principale

Nella causa C‑96/16, Banco Santander aveva avviato una procedura esecutiva contro due debitori consumatori per il recupero di crediti derivanti da due mutui. Successivamente la banca aveva ceduto i crediti a un terzo, che aveva chiesto di subentrare nel procedimento. Il giudice del rinvio si interrogava sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di una cessione effettuata senza previsione contrattuale, senza consenso e senza informazione preventiva del consumatore, nonché sull’assenza di un effettivo diritto di riscatto del debito.

Nella causa C‑94/17, un consumatore aveva impugnato davanti al Tribunal Supremo una clausola di mutuo ipotecario che fissava interessi moratori al 25% annuo. Il giudice del rinvio chiedeva se fosse compatibile con la direttiva 93/13 la giurisprudenza spagnola che considera abusiva la clausola quando gli interessi moratori superano di oltre due punti percentuali gli interessi corrispettivi e che, in caso di abusività, fa cessare solo gli interessi moratori.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 93/13/CEE, in particolare:

  • l’articolo 1, paragrafi 1 e 2;
  • l’articolo 3, paragrafi 1 e 3;
  • l’articolo 4, paragrafo 1;
  • l’articolo 6, paragrafo 1;
  • l’articolo 7, paragrafo 1;
  • l’articolo 8;
  • l’allegato, punto 1, lettera e).

Sul piano nazionale, sono menzionati l’articolo 1535 del Código Civil, gli articoli 17 e 540 della Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, l’articolo 82 e l’articolo 85, paragrafo 6, della LGDCU, nonché l’articolo 114, paragrafo 3, della Ley Hipotecaria.

Ricevibilità e impostazione del giudizio

La Corte respinge le obiezioni di irricevibilità sollevate dalle banche, osservando che le questioni non sono ipotetiche: servono al giudice nazionale per verificare la compatibilità del criterio giurisprudenziale spagnolo con la direttiva 93/13 e per decidere sulla controversia concreta. Ricorda inoltre che l’abusività di una clausola è una questione di ordine pubblico che il giudice nazionale deve esaminare d’ufficio, quando dispone degli elementi necessari.

Cessione del credito e ambito di applicazione della direttiva

Quanto alla causa C‑96/16, la Corte rileva che la direttiva 93/13 si applica soltanto alle clausole contrattuali e non alle semplici pratiche. Poiché nei contratti di mutuo oggetto della causa non esisteva alcuna clausola che disciplinasse la facoltà di cessione del credito o il diritto di riscatto del debitore, la cessione effettuata dal Banco Santander non rientra nell’ambito della direttiva.

La Corte aggiunge che l’articolo 1, paragrafo 2, esclude le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative. Richiamando la propria giurisprudenza, osserva che tale esclusione comprende anche le norme nazionali imperative o suppletive che disciplinano i rapporti tra le parti, purché non riguardino il controllo delle clausole abusive. Ne consegue che anche l’articolo 1535 del Código Civil e, verosimilmente, gli articoli 17 e 540 della Ley 1/2000 restano fuori dall’ambito della direttiva, salvo verifica del giudice nazionale sulla natura effettivamente imperativa e sul contenuto delle norme richiamate.

Criterio giurisprudenziale sugli interessi moratori

Sulle questioni comuni alle due cause, la Corte esamina il criterio elaborato dal Tribunal Supremo spagnolo, secondo cui è abusiva la clausola non negoziata che fissa un tasso di interessi moratori superiore di oltre due punti percentuali rispetto agli interessi corrispettivi. La Corte considera compatibile con la direttiva il fatto che un giudice supremo nazionale elabori, in nome dell’uniformità interpretativa e della certezza del diritto, un parametro generale per il controllo dell’abusività, purché il giudice del merito resti libero di valutare tutte le circostanze del caso concreto e di dichiarare abusiva anche una clausola che non superi tale soglia.

La Corte sottolinea che la direttiva 93/13 mira a prevenire squilibri a danno del consumatore e non impone un equilibrio contrattuale astratto tra le prestazioni. Perciò un criterio giurisprudenziale come quello spagnolo non è incompatibile con la direttiva, in quanto si inserisce nell’obiettivo di tutela del consumatore.

Conseguenze della clausola abusiva sugli interessi moratori

Quanto agli effetti della declaratoria di abusività, la Corte ricorda il principio fondamentale dell’articolo 6, paragrafo 1: la clausola abusiva non vincola il consumatore e il contratto deve continuare, di regola, senza quella clausola, senza che il giudice possa rivederne il contenuto. La sostituzione con una norma suppletiva è possibile solo in casi eccezionali, per evitare la caducazione dell’intero contratto e un pregiudizio per il consumatore.

Applicando tali principi, la Corte afferma che la sanzione consistente nella soppressione integrale degli interessi moratori è conforme alla direttiva 93/13. La clausola sugli interessi corrispettivi, che remunera la messa a disposizione del capitale, resta autonoma e non deve essere travolta dalla nullità della clausola moratoria. Questo vale anche quando la clausola abusiva sia formulata come maggiorazione del tasso corrispettivo di un certo numero di punti percentuali: in tal caso, deve essere eliminata soltanto la maggiorazione relativa agli interessi moratori.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • la direttiva 93/13 non si applica alla pratica di cessione del credito descritta nella causa C‑96/16, né alle disposizioni nazionali spagnole che disciplinano il riscatto del debito e il subentro del cessionario;
  • la direttiva non osta al criterio giurisprudenziale spagnolo che reputa abusiva la clausola sugli interessi moratori oltre la soglia di due punti percentuali sopra gli interessi corrispettivi;
  • la direttiva non osta neppure alla regola secondo cui, una volta eliminata la clausola abusiva sugli interessi moratori, restano dovuti gli interessi corrispettivi.

Principio applicativo per l’operatore

Per i professionisti del diritto, la pronuncia conferma che la direttiva sulle clausole abusive non consente di sindacare, in quanto tale, una cessione di credito regolata da norme nazionali imperative e non pattuita nel contratto. Conferma altresì che gli interessi moratori possono essere sottoposti a un controllo di abusività anche mediante un parametro giurisprudenziale uniforme, purché il giudice conservi il potere di valutazione concreta. La nullità della clausola moratoria non travolge automaticamente il regime degli interessi corrispettivi, che restano dovuti secondo il contratto.

Come è indicizzato

Materieclausole abusivecredito al consumomutuo bancariointeressi moratoricessione del credito

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