Sentenza n. 164/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - dell’ingiunzione alla demolizione n.1 del 04/03/2025, emessa dal Comune di Castiglione di Sicilia ai sensi dell’art. 31 comma 2 DPR 380/2001, notificata al ricorrente il 13/03/2025; - degli atti propedeutici a detto provvedimento interni e anche non conosciuti, e di quelli istruttori collegati; - del verbale prot. 20130 del 9/12/2024 e, in quanto applicata alla fattispecie, della delibera della G.M. n. 13 del 25/2/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di demolizione di plurime opere edilizie abusive, nonché gli atti presupposti e istruttori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ingiunzione di demolizione relativa a piazzali recintati e in parte asfaltati, passi carrai, deposito a cielo aperto di autoveicoli, strutture in acciaio e pannelli, tettoia, pavimentazione con rampa, opere interne e insegna pubblicitaria, realizzati in area agricola sottoposta a vincolo sismico, paesaggistico e fascia di rispetto stradale. Ha sostenuto che la destinazione agricola non impedisse l’uso dell’area per il parcheggio di mezzi, che le opere non avessero rilevanza volumetrica o ambientale e rientrassero nell’edilizia libera, nella CILA o nella SCIA; ha richiamato una SCIA in sanatoria del 2021, cui sarebbe seguito un titolo edilizio del 2022, e ha dedotto la possibilità di regolarizzazione ai sensi della normativa regionale. Ha inoltre lamentato l’inerzia pluriennale del Comune, la limitata estensione delle opere, l’omessa motivazione puntuale sulle controdeduzioni procedimentali e ha chiesto una CTU per accertare lo stato dei luoghi e la datazione dei manufatti. Nel corso del giudizio ha prodotto un permesso di costruire del 2025, ritenendolo rilevante ai fini della sanatoria delle opere contestate.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto irrilevante il permesso di costruire del 2025, poiché rilasciato per opere nuove di ristrutturazione e sopraelevazione del fabbricato e privo di efficacia sanante rispetto alle diverse opere precedenti oggetto dell’ingiunzione, molte delle quali insistevano sul terreno agricolo. È stata ritenuta irrilevante anche la SCIA in sanatoria del 2022, perché il ricorrente non ha prodotto la documentazione tecnica necessaria a dimostrare l’identità tra gli interventi autorizzati e quelli contestati, più numerosi e prima facie diversi. Il Collegio ha escluso che le opere potessero essere qualificate complessivamente come edilizia libera, in quanto alcune comportavano variazioni di volume o superficie, mutamento della destinazione d’uso, utilizzo di muratura o pavimentazioni soggette a limiti di permeabilità. In ogni caso, anche gli interventi astrattamente riconducibili all’art. 6 del d.P.R. 380/2001 restano soggetti alle normative di settore, comprese quelle antisismiche e paesaggistiche. Poiché l’area era vincolata e il ricorrente non aveva ottenuto le autorizzazioni del Genio civile e della Soprintendenza, l’abusività delle opere è stata ritenuta accertata; non è stata dimostrata neppure la riconducibilità degli interventi alle ipotesi escluse dalla normativa regionale o agli interventi esonerati dagli obblighi antisismici. La possibile assoggettabilità di alcune opere a CILA o SCIA e la prospettata regolarizzazione regionale sono state ritenute irrilevanti, non essendo stata presentata alcuna specifica istanza. La modesta porzione di area interessata e il ritardo dell’amministrazione non eliminano l’abuso e non fanno sorgere un legittimo affidamento sull’inattività comunale. La censura relativa alla mancata specifica confutazione delle controdeduzioni è stata respinta in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, trattandosi di provvedimento vincolato il cui annullamento per tale vizio formale avrebbe carattere meramente formalistico. La richiesta di CTU è stata respinta perché non determinante. Nulla sulle spese, data la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell’ingiunzione di demolizione delle opere eseguite in assenza del permesso di costruire.
art. 6 d.P.R. 380/2001
L’edilizia libera non comprende, secondo il giudice, gli interventi che determinano variazioni di volume o superficie, mutano la destinazione d’uso, utilizzano muratura o realizzano pavimentazioni oltre i limiti di permeabilità; inoltre la disposizione fa salve le normative di settore incidenti sull’attività edilizia.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire rilasciato per opere nuove sul fabbricato non ha efficacia sanante rispetto a opere abusive diverse e precedentemente realizzate.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La SCIA in sanatoria non incide sulla legittimità dell’ingiunzione quando non sia provata l’identità tra gli interventi oggetto del titolo e quelli contestati.
artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001
Il ricorrente non ha dimostrato che gli interventi fossero esclusi dagli obblighi relativi alle opere in zona sismica.
art. 142, lett. f), d.lgs. 42/2004
Il vincolo paesaggistico gravante sull’area comporta la necessità delle autorizzazioni dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La carenza di specifica motivazione sulle controdeduzioni non determina l’annullamento di un provvedimento vincolato quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Allegato A l.r. Sicilia 5/2019
Gli interventi contestati non sono stati ricondotti alle ipotesi escluse dagli obblighi autorizzatori previsti dalla normativa regionale.
art. 20 l.r. Sicilia 3/2004
La prospettata regolarizzazione delle tettoie non è stata considerata, non essendo stata presentata una specifica istanza.
Massime di principio
- Un permesso di costruire rilasciato per opere nuove o diverse non produce effetti sananti sulle opere abusive precedentemente realizzate e oggetto di un’ingiunzione di demolizione; l’identità tra le opere autorizzate e quelle contestate deve essere dimostrata dal privato mediante la documentazione tecnica pertinente.
- La riconducibilità di un intervento all’edilizia libera non esclude l’applicazione delle normative di settore, incluse quelle antisismiche e paesaggistiche; in area sottoposta a tali vincoli restano necessari i titoli e le autorizzazioni previsti dalle relative discipline, salvo che sia dimostrata una specifica ipotesi di esenzione.
- La tardiva adozione dell’ingiunzione di demolizione, la limitata estensione delle opere e l’inerzia dell’amministrazione non fanno sorgere un legittimo affidamento sulla conservazione dell’abuso edilizio.
- La possibilità astratta di presentare CILA, SCIA o un’istanza di regolarizzazione non impedisce l’adozione dell’ingiunzione di demolizione quando nessuna concreta istanza sia stata presentata e definita.
- Nel procedimento relativo a un abuso edilizio, l’omessa specifica confutazione delle controdeduzioni non comporta l’annullamento dell’ingiunzione quando il provvedimento abbia contenuto vincolato e, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, sia dimostrato che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
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