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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1134

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 della Commissione dell'8 giugno 2023 relativo a misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Spodoptera frugiperda (Smith), che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/638

Normativa europea32023R1134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un quadro armonizzato di misure fitosanitarie contro Spodoptera frugiperda, organismo nocivo prioritario e fino ad allora disciplinato da misure d’emergenza. Stabilisce obblighi di indagine annuale, contenuti minimi dei piani di emergenza, regole per l’istituzione di aree delimitate, misure di eradicazione e condizioni per l’introduzione e lo spostamento di piante specificate. Modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/638 e introduce una scadenza di applicazione al 31 dicembre 2025.

Misure fitosanitarie UE per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione di Spodoptera frugiperda nel territorio dell’Unione, con prescrizioni su indagini, piani di emergenza, aree delimitate, eradicazione, importazione e circolazione di piante specificate.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti, agli operatori professionali e, per la parte sulle importazioni, ai paesi terzi e agli esportatori verso l’Unione. Riguarda Spodoptera frugiperda (Smith), le piante ospiti elencate nell’allegato I e le "piante specificate" definite all’articolo 2, con particolare disciplina per frutti di Capsicum, Momordica, Solanum aethiopicum, Solanum macrocarpon, Solanum melongena, piante di Asparagus officinalis, Zea mays, Chrysanthemum, Dianthus e Pelargonium. Si applica nel territorio dell’Unione, con regole distinte per aree delimitate e per il resto del territorio; l’atto è temporaneo e si applica fino al 31 dicembre 2025. Sono escluse o trattate in modo diverso talune tipologie di materiale, come sementi, polline vivo, colture di tessuti vegetali, fusti ricoperti di terra per tutto il ciclo di vita e, per alcune disposizioni, le piante di Chrysanthemum, Dianthus e Pelargonium.

Misure fitosanitarie contro Spodoptera frugiperda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1134 della Commissione istituisce un regime organico di prevenzione, sorveglianza ed eradicazione contro Spodoptera frugiperda (Smith), organismo nocivo già riconosciuto come assente dal territorio dell’Unione ma successivamente segnalato in Europa e in rapida espansione a livello mondiale. Il provvedimento sostituisce le misure d’emergenza precedentemente contenute nella decisione di esecuzione (UE) 2018/638, con l’obiettivo di rafforzare la certezza giuridica e armonizzare gli obblighi di Stati membri e operatori.

Contesto e finalità

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/2031 e mira a prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione dell’organismo nocivo nel territorio dell’Unione. I considerando evidenziano tre profili determinanti: la continua diffusione del parassita, la conferma della sua presenza a Cipro nel gennaio 2023 e l’elevato numero di casi di non conformità riscontrati nelle merci importate. Da ciò deriva la necessità di misure specifiche sia sul fronte interno sia su quello dell’importazione, con applicazione temporanea fino al 31 dicembre 2025 per consentire una rivalutazione del rischio e dell’efficacia delle misure.

Oggetto, definizioni e piante interessate

L’articolo 1 enuncia l’obiettivo generale: prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione di Spodoptera frugiperda nell’Unione. L’articolo 2 definisce l’"organismo nocivo specificato" e le "piante specificate", cioè le categorie di vegetali soggette a regole particolari di importazione e movimentazione interna.

Le piante specificate sono:

  • frutti di Capsicum L., Momordica L., Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. e Solanum melongena L.;
  • piante di Asparagus officinalis L., con esclusione di fusti ricoperti di terra per tutto il ciclo di vita, polline vivo, colture di tessuti vegetali e sementi;
  • piante di Zea mays L., con esclusione di polline vivo, colture di tessuti vegetali, sementi e semi;
  • piante di Chrysanthemum L., Dianthus L. e Pelargonium l’Hérit. ex Ait., con esclusione delle sementi.

L’allegato I contiene inoltre un ampio elenco di piante ospiti, rilevante ai fini delle indagini e della valutazione del rischio.

Indagini annuali sul territorio dell’Unione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di effettuare indagini annuali basate sul rischio sulle piante ospiti, in periodi dell’anno appropriati, utilizzando le informazioni scientifiche e tecniche della scheda EFSA su Spodoptera frugiperda. Le indagini devono concentrarsi in particolare su:

  • zone vicine a regioni in cui la presenza è nota;
  • punti di ingresso delle piante ospiti nel territorio dell’Unione;
  • luoghi di manipolazione, reimballaggio e smaltimento dei rifiuti;
  • aeroporti e porti marittimi;
  • vivai, centri per il giardinaggio e punti vendita;
  • siti fisicamente isolati e serre.

Gli strumenti di indagine includono trappole, ad esempio a feromoni o luminose, campionamento e identificazione in caso di sospetta infestazione, nonché esame visivo ove opportuno.

Piani di emergenza

L’articolo 4 sviluppa gli obblighi già previsti dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031. Ogni Stato membro deve includere nel proprio piano di emergenza:

  • le procedure per identificare i proprietari delle piante da distruggere;
  • le modalità di accesso alle proprietà private;
  • le procedure di notifica dell’ordine di distruzione;
  • le procedure per mobilitare il sostegno finanziario necessario;
  • se opportuno, informazioni sui regimi eolici che possono favorire la migrazione del parassita;
  • l’elenco dei metodi di controllo aggiornato secondo le più recenti evidenze scientifiche.

I piani devono essere aggiornati, se del caso, entro il 31 dicembre di ogni anno. L’articolo 4 si applica dal 1° agosto 2023.

Aree delimitate, deroghe e revoca

In caso di conferma della presenza dell’organismo nocivo, l’articolo 5 impone la tempestiva istituzione di un’area delimitata composta da:

  • una zona infestata, che comprende il punto del ritrovamento e le piante potenzialmente infestate entro un raggio di 100 metri;
  • una zona cuscinetto con ampiezza minima di 5 km e massima di 100 km oltre la zona infestata, estensibile oltre 100 km se necessario.

La delimitazione deve tenere conto della biologia del parassita, della sua capacità migratoria, del livello di infestazione, delle caratteristiche geografiche e della distribuzione delle piante ospiti. All’interno delle aree delimitate le autorità devono inoltre sensibilizzare il pubblico e assicurare la conoscenza della delimitazione da parte di cittadini e operatori professionali.

L’articolo 6 prevede deroghe alla delimitazione nei casi di ritrovamento isolato o di conferma del parassita in un sito di produzione fisicamente isolato o in serra, purché vi siano specifiche prove sull’origine dell’infestazione o sulla scarsa probabilità di insediamento. Anche in tali casi restano obbligatorie misure rafforzate: eradicazione rapida, aumento delle trappole, intensificazione delle ispezioni, indagini regolari e intensive per almeno due anni in una fascia di almeno 5 km, sensibilizzazione e altre misure appropriate.

L’articolo 7 rafforza le indagini nelle aree delimitate, richiedendo un numero maggiore di trappole, ricognizioni nei siti di produzione e un piano di indagine idoneo a individuare una presenza dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %.

L’articolo 8 consente la revoca della delimitazione se, sulla base delle indagini, il parassita non viene individuato per almeno due anni consecutivi; nelle aree in cui non può sopravvivere all’inverno, il periodo può essere limitato al periodo precedente l’inizio delle condizioni invernali.

Misure di eradicazione nelle zone infestate

L’articolo 9 impone alle autorità competenti di adottare tutte le misure necessarie per eradicare l’organismo nocivo nelle zone infestate. In particolare, devono essere eseguiti trattamenti adeguati contro il parassita in tutte le fasi di sviluppo, tenendo conto della migrazione degli adulti, della distribuzione delle piante ospiti e delle abitudini alimentari delle larve.

È inoltre vietato spostare fuori dalla zona infestata lo strato superficiale del suolo e i substrati di coltivazione usati, salvo che siano rispettate specifiche condizioni sotto supervisione dell’autorità competente. Le alternative previste sono due:

  • trattamento idoneo del suolo o substrato e trasporto in veicoli chiusi che impediscano la diffusione;
  • trasporto in veicoli chiusi e successivo interramento profondo in discarica.

Importazione nell’Unione delle piante specificate

L’articolo 10 disciplina in modo dettagliato l’ingresso nell’Unione delle piante specificate, con una distinzione importante: le piante di Chrysanthemum, Dianthus e Pelargonium non rientrano in questo articolo, ma sono trattate nell’articolo 11 per la movimentazione interna.

Per l’importazione, le piante specificate possono entrare nell’Unione solo se soddisfano una delle condizioni seguenti:

  • provengono da un paese in cui la presenza del parassita non è nota;
  • provengono da una zona riconosciuta indenne dalla NPPO del paese d’origine secondo la norma internazionale ISPM n. 4, con indicazione della zona nel certificato fitosanitario;
  • prima dell’esportazione sono state ispezionate ufficialmente e risultano indenni, provenendo da un sito di produzione registrato e controllato, oggetto di ispezioni nei tre mesi precedenti e fisicamente isolato, con tracciabilità garantita;
  • oppure, per alcuni casi, sono state sottoposte a trattamento efficace prima dell’esportazione o dopo la raccolta, con indicazione del trattamento nel certificato fitosanitario.

Il certificato fitosanitario deve riportare nella dichiarazione supplementare il riferimento al regolamento, la lettera del paragrafo 1 applicata e il testo completo dell’opzione pertinente. Per Asparagus officinalis L. le prescrizioni di importazione decorrono dal 1° settembre 2023.

Spostamento interno delle piante specificate

L’articolo 11 regola il movimento fuori dalle aree delimitate di piante specificate che abbiano trascorso parte del loro ciclo di vita in tali aree. In linea generale, lo spostamento è ammesso solo se le piante sono state ispezionate e risultano indenni e se provengono da siti di produzione registrati e controllati, con ispezioni ufficiali nei tre mesi precedenti, isolamento fisico o trattamento efficace e tracciabilità garantita. In tal caso è richiesto il passaporto delle piante.

Per Chrysanthemum, Dianthus e Pelargonium, escluse le sementi, la circolazione fuori dalle aree delimitate è consentita se, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, nel luogo di produzione non sono stati rilevati segni dell’organismo nocivo, oppure se le piante sono state sottoposte a trattamento adeguato a proteggerle dal parassita.

Gli articoli 10 e 11 si applicano dal 1° luglio 2023, salvo la disciplina speciale per Asparagus officinalis dal 1° settembre 2023.

Obblighi di comunicazione e modelli di relazione

L’articolo 12 impone agli Stati membri di inviare entro il 30 aprile di ogni anno alla Commissione e agli altri Stati membri:

  • i risultati delle indagini svolte fuori dalle aree delimitate nell’anno civile precedente;
  • una relazione sulle misure adottate nell’anno precedente e sui risultati delle misure di cui agli articoli 5-9;
  • i risultati delle indagini svolte nelle aree delimitate.

Il regolamento rinvia ai modelli dell’allegato II e, per taluni dati, al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231.

Modifica del regolamento (UE) 2019/2072 e abrogazione della decisione 2018/638

L’articolo 13 modifica l’allegato XI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, introducendo un punto 13 relativo a Asparagus officinalis L., con esclusioni specifiche, classificata tra gli altri ortaggi freschi o refrigerati (codice ex 0709 20 00) provenienti da paesi terzi, esclusa la Svizzera.

L’articolo 14 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/638, ma mantiene applicabili gli articoli 3 e 4 di tale decisione fino al 30 giugno 2023 per evitare un vuoto normativo nel periodo di transizione.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica fino al 31 dicembre 2025, con applicazione differita per alcune disposizioni come segue:

  • articolo 4: dal 1° agosto 2023;
  • articoli 10 e 11: dal 1° luglio 2023;
  • articolo 10 per Asparagus officinalis L.: dal 1° settembre 2023.

L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

L’articolo 1 stabilisce misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione di Spodoptera frugiperda nel territorio dell’Unione. L’articolo 2 definisce l’organismo nocivo specificato, individua le piante specificate soggette a prescrizioni particolari e rinvia all’allegato I per l’elenco delle piante ospiti.

Indagini annuali sul territorio dell’Unione

L’articolo 3 impone alle autorità competenti indagini annuali basate sul rischio, in periodi appropriati, sulle piante ospiti e in siti considerati a rischio, usando trappole, campionamenti ed esami visivi. Le indagini devono tener conto delle informazioni scientifiche e tecniche dell’EFSA e concentrarsi, tra l’altro, su zone di ingresso delle merci, aeroporti, porti, vivai, garden center, punti vendita, siti fisicamente isolati e serre.

Piani di emergenza

L’articolo 4 integra l’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031 imponendo ai piani di emergenza di includere procedure per l’identificazione dei proprietari, l’accesso alle proprietà private, la notifica degli ordini di distruzione, la mobilitazione del sostegno finanziario, informazioni sui regimi eolici e l’elenco dei metodi di controllo. I piani vanno aggiornati, se del caso, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Aree delimitate, deroghe e revoca

L’articolo 5 richiede, in caso di conferma della presenza, la delimitazione di una zona infestata e di una zona cuscinetto di ampiezza minima di 5 km e massima di 100 km, estensibile oltre 100 km se necessario. L’articolo 6 consente deroghe alla delimitazione in caso di ritrovamenti isolati o in siti fisicamente isolati/serre e impone comunque misure rafforzate di eradicazione, monitoraggio e sensibilizzazione. L’articolo 7 prevede indagini rafforzate nelle aree delimitate, con un disegno capace di individuare una presenza dell’1 % con confidenza almeno del 95 %. L’articolo 8 consente la revoca della delimitazione dopo almeno due anni consecutivi di assenza, ridotti al periodo precedente l’inverno nelle zone inadatte alla sopravvivenza del parassita.

Misure di eradicazione

L’articolo 9 impone nelle zone infestate trattamenti adeguati in tutte le fasi di sviluppo dell’organismo nocivo e vieta, salvo condizioni e sotto supervisione, lo spostamento all’esterno della zona infestata dello strato superficiale del suolo e dei substrati di coltivazione usati. Sono previste alternative basate su trattamenti preventivi e trasporto in veicoli chiusi o interramento profondo in discarica.

Introduzione nell’Unione delle piante specificate

L’articolo 10 consente l’ingresso delle piante specificate solo se originarie di paesi o zone indenni, oppure di siti di produzione registrati e controllati con ispezioni ufficiali nei tre mesi precedenti l’esportazione, isolamento fisico, tracciabilità e, in taluni casi, trattamento efficace prima o dopo la raccolta. È richiesto un certificato fitosanitario con dichiarazione supplementare che richiami il regolamento e la specifica opzione applicabile. Per Asparagus officinalis L. le prescrizioni di importazione si applicano dal 1° settembre 2023.

Spostamento interno delle piante specificate

L’articolo 11 disciplina lo spostamento fuori dalle aree delimitate di piante specificate che vi abbiano trascorso parte del ciclo di vita, subordinandolo a ispezione, assenza dell’organismo nocivo, origine da siti registrati e controllati, isolamento fisico o trattamento efficace, con passaporto delle piante. Per Chrysanthemum, Dianthus e Pelargonium, escluse le sementi, sono previste condizioni semplificate legate all’assenza di segni dall’ultimo ciclo vegetativo o a trattamenti adeguati.

Comunicazioni periodiche

L’articolo 12 impone agli Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno, di trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini al di fuori delle aree delimitate, una relazione sulle misure adottate e i risultati delle misure nelle aree delimitate, usando i modelli dell’allegato II e, per alcuni dati, quelli del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

L’articolo 13 aggiunge all’allegato XI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 un nuovo punto 13 relativo alle piante di Asparagus officinalis L., ad esclusione di specifiche deroghe, classificate come altri ortaggi freschi o refrigerati (codice ex 0709 20 00) e provenienti da paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2018/638

L’articolo 14 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/638, mantenendo tuttavia applicabili gli articoli 3 e 4 di tale decisione fino al 30 giugno 2023 per evitare vuoti normativi.

Entrata in vigore, applicazione temporale e durata

L’articolo 15 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L’articolo 4 si applica dal 1° agosto 2023; gli articoli 10 e 11 dal 1° luglio 2023, salvo le prescrizioni per Asparagus officinalis L. che si applicano dal 1° settembre 2023. Il regolamento si applica fino al 31 dicembre 2025 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitàagricolturacontrolli ufficialiimportazione merciprotezione delle piante

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