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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1139

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1139 della Commissione dell’8 giugno 2023 recante trecentotrentaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32023R1139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1139 aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco delle persone e degli enti soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche per il loro collegamento con ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda. La modifica recepisce un aggiornamento deciso dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 giugno 2023. L’effetto pratico è la sostituzione dei dati identificativi di una persona fisica già inserita nell’elenco, con precisazioni su alias, date e luoghi di nascita, cittadinanza e ulteriori informazioni identificative.

Modifica puntuale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, con aggiornamento dei dati identificativi di una persona fisica soggetta a congelamento di fondi e risorse economiche.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito del regime UE di misure restrittive contro persone, gruppi ed entità associati all’ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda, limitatamente all’aggiornamento dell’elenco di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. L’intervento riguarda la voce relativa a Merai Abdefattah Khalil Zoghbi e incide sugli Stati membri in quanto il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno di essi. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma adegua l’elenco alle modifiche decise dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU.

Modifica dell’elenco sanzionatorio UE relativo a ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1139 costituisce una modifica puntuale del regolamento (CE) n. 881/2002, atto UE che impone misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda. La finalità è adeguare l’allegato I alle decisioni del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in modo da mantenere aggiornato l’elenco dei soggetti colpiti da congelamento di fondi e risorse economiche.

Base giuridica e contesto internazionale

La Commissione fonda l’intervento sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e sull’articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002. Nei considerando si precisa che l’allegato I contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche e che il 2 giugno 2023 il comitato per le sanzioni istituito dalle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015) ha modificato una voce dell’elenco. La Commissione, pertanto, recepisce tale aggiornamento nel diritto dell’Unione.

Ambito della modifica

L’intervento è circoscritto alla voce relativa a Merai Abdefattah Khalil Zoghbi nell’allegato I, elenco "Persone fisiche". Non viene istituito un nuovo regime sanzionatorio, ma soltanto aggiornati i dati identificativi del soggetto già incluso nell’elenco, con effetti immediati sull’operatività del congelamento previsto dal regolamento di base.

Nuovi dati identificativi della persona elencata

La voce sostituita contiene una descrizione più completa del soggetto interessato:

  • viene indicata la grafia originale del nome in arabo;
  • sono distinti alias certi e alias incerti;
  • sono riportate più date di nascita e più luoghi di nascita;
  • è confermata la cittadinanza libica;
  • si aggiungono ulteriori informazioni, tra cui l’appartenenza al gruppo islamico combattente libico e il nome della madre, Wanisa Abdessalam.

È inoltre confermata la data di designazione del 2.8.2006, richiamata ai fini dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 881/2002.

Entrata in vigore ed efficacia negli Stati membri

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda l’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche e consiste nella sostituzione della voce relativa a Merai Abdefattah Khalil Zoghbi con dati identificativi aggiornati e più dettagliati.

Contenuto della modifica alla voce nominativa

Nell’allegato viene sostituita la precedente descrizione della persona con una nuova formulazione che indica la grafia originale in arabo, distingue tra alias certi e alias incerti, specifica più date di nascita, luoghi di nascita, cittadinanza libica, ulteriori informazioni (membro del gruppo islamico combattente libico) e la data di designazione del 2.8.2006 ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 881/2002.

Base giuridica e ragione della modifica

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5. Il considerando rileva che il 2 giugno 2023 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU ha modificato una voce dell’elenco, rendendo necessario un adeguamento corrispondente dell’allegato I dell’atto UE.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecongelamento di fondi

Testo integrale

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