Regolamento (UE) 2023/1132
Regolamento (UE) 2023/1132 della Commissione dell'8 giugno 2023 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione soggette a restrizioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato XVII del REACH per allineare le restrizioni sulle sostanze CMR di categoria 1A e 1B alla nuova classificazione introdotta dal regolamento CLP, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/692. Inserisce nuove sostanze nelle appendici pertinenti e corregge alcuni rinvii testuali affinché facciano riferimento all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. L’applicazione di alcune modifiche è differita al 1° dicembre 2023, in coerenza con la decorrenza della nuova classificazione.
Modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH per aggiornare le restrizioni applicabili alle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A o 1B e adeguare alcuni rinvii alla classificazione CLP.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze chimiche e alle miscele disciplinate dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), in particolare alle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B e alle relative restrizioni di immissione sul mercato e di uso per la vendita al pubblico previste nell’allegato XVII, voci 28, 29 e 30. Riguarda gli operatori economici che immettono sul mercato o utilizzano tali sostanze e miscele nell’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE. Alcune modifiche si applicano solo dal 1° dicembre 2023.
Modifica dell’allegato XVII REACH per le sostanze CMR soggette a restrizioni
Il regolamento (UE) 2023/1132 interviene sul regolamento REACH per aggiornare le restrizioni applicabili alle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A e 1B. La finalità è allineare l’allegato XVII alle nuove classificazioni introdotte nel regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/692, ed evitare incoerenze nei rinvii normativi interni alle appendici dell’allegato XVII.
Contesto normativo e finalità
I considerando chiariscono che le voci 28, 29 e 30 dell’allegato XVII REACH vietano l’immissione sul mercato e l’uso per la vendita al pubblico di sostanze CMR di categoria 1A o 1B, nonché di miscele che le contengono oltre determinate concentrazioni. Poiché la classificazione CMR è contenuta nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP, l’aggiornamento serve a recepire le nuove classificazioni e a mantenere coordinato il sistema di restrizioni tra CLP e REACH.
Ambito di applicazione
Il regolamento incide sulle sostanze chimiche e sulle miscele disciplinate dal REACH, con particolare riferimento alle sostanze classificate come CMR di categoria 1A o 1B. Le conseguenze pratiche riguardano gli operatori economici che producono, importano, immettono sul mercato o utilizzano tali sostanze, soprattutto in relazione alla vendita al pubblico. Il testo precisa che la nuova data di applicazione non impedisce agli operatori di applicare anticipatamente le restrizioni alle sostanze già elencate nel regolamento delegato (UE) 2022/692.
Modifiche all’allegato XVII del REACH
L’articolo 1 stabilisce che l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato secondo l’allegato del regolamento. In concreto:
- nell’appendice 1 è sostituita la voce relativa all’acido arsenico e ai suoi sali, con richiamo alle sostanze specificate altrove nell’allegato VI del CLP;
- nell’appendice 2 sono inserite nuove voci, tra cui pentaossido di divanadio, cumene, derivati tribromurati del 2,2-dimetilpropan-1-olo e benzofenone;
- sempre nell’appendice 2 è sostituita la voce relativa alle fibre ceramiche refrattarie/fibre per scopi speciali, con aggiornamento del rinvio all’allegato VI del CLP;
- nell’appendice 5 è sostituita la voce relativa ai composti del piombo;
- nell’appendice 6 sono inserite numerose nuove sostanze, tra cui bromuro di ammonio, composti del dibutilstagno, tellurio e diossido di tellurio, tetraossido di bario e diboro, 2-(2-metossietossi)etanolo, 2,4,6-tri-terz-butilfenolo, bisfenolo S, acido 2-etilesanoico e suoi sali, chelanti come EDTA e relativi sali, acido perfluoroepptanoico, sostanze a base di pirrolidone, teofillina, N-(2-nitrofenil)fosforico triammide e isopirazam;
- sono inoltre sostituite le voci sui composti di tributilstagno e sui sali ed esteri di dinoseb, con il corretto rinvio all’allegato VI del CLP.
Correzioni tecniche dei rinvii alle eccezioni
Un punto rilevante del regolamento è la correzione di alcuni riferimenti testuali presenti nel REACH. In varie voci, le formule di eccezione indicano che le sostanze sono escluse quando specificate altrove nell’allegato VI del regolamento CLP; in alcune voci, tuttavia, il testo riportava erroneamente un rinvio a un allegato del REACH. Il regolamento uniforma tali rinvii per evitare incertezze interpretative e garantire coerenza con la classificazione armonizzata CLP.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I punti (2) e (5) dell’allegato, che contengono parte delle nuove inserzioni nelle appendici 2 e 6, si applicano dal 1° dicembre 2023. Tale data corrisponde alla decorrenza della nuova classificazione CMR richiamata dal regolamento.
Effetti pratici per gli operatori
Per imprese, importatori e distributori, il regolamento comporta la necessità di verificare se le sostanze trattate rientrino tra quelle nuove o aggiornate nelle appendici dell’allegato XVII. In caso positivo, occorre controllare l’impatto delle restrizioni REACH sulla commercializzazione e sull’uso per il pubblico, tenendo conto della decorrenza del 1° dicembre 2023 per alcune modifiche e della possibilità di applicazione anticipata delle restrizioni già in ambito aziendale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato XVII REACH
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 conformemente all’allegato del regolamento. L’intervento riguarda le restrizioni già previste per le sostanze CMR nelle voci 28, 29 e 30 dell’allegato XVII, con l’obiettivo di recepire la nuova classificazione CLP.
Inserimento di nuove sostanze nelle appendici 2 e 6
Sono inserite nuove sostanze classificate come CMR di categoria 1A o 1B nelle appendici 2 e 6 dell’allegato XVII, tra cui pentaossido di divanadio, cumene, derivati del 2,2-dimetilpropan-1-olo tribromurati, benzofenone, bromuro di ammonio, composti dello stagno dibutilico, tellurio, diossido di tellurio, bisfenolo S, teofillina, N-(2-nitrofenil)fosforico triammide, isopirazam e altri composti elencati nell’allegato.
Sostituzione di voci esistenti e correzione dei rinvii normativi
Alcune voci già presenti sono sostituite o corrette, in particolare quelle con numeri indice 033-005-00-1, 650-017-00-8, 082-001-00-6, 050-008-00-3 e 609-026-00-2. Le correzioni precisano che le eccezioni alle sostanze specificate altrove si riferiscono all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 e non, come indicato in alcune voci, a un allegato del REACH.
Decorrenza e applicazione differita
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, i punti (2) e (5) dell’allegato si applicano solo dal 1° dicembre 2023, data che coincide con l’entrata in applicazione della nuova classificazione di alcune sostanze nel regolamento CLP.
Natura obbligatoria e applicazione diretta
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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