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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37330/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. che, nell'ambito di opposizione ex art. 263, comma 5, c.p.p., ha revocato il sequestro probatorio su volumi sottratti a istituzioni e biblioteche (contestati per ricettazione e riciclaggio) e ha disposto la restituzione dei beni all'indagato e ad altri aventi diritto. Il P.M. ha dedotto l'abnormità del provvedimento sostenendo che i beni erano soggetti a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p., che la revoca del sequestro e la restituzione contrastavano con l'art. 324, comma 7, c.p.p. (secondo la giurisprudenza di Sezioni unite) e che la restituzione era stata disposta a favore di soggetti non legittimati, dato che le indagini non avrebbero dimostrato la proprietà dei volumi da parte di Zecchino.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur sussistendo in astratto un interesse del P.M. sul profilo della possibile confisca obbligatoria, in concreto non ricorrevano le condizioni per la confisca obbligatoria (nessuna specifica ipotesi applicabile diversa da quella prevista per i beni sottoposti a vincolo dal d.lgs. 42/2004). Inoltre il Pubblico Ministero non aveva interesse ad impugnare la determinazione dei soggetti aventi diritto alla restituzione. Sul merito, la Corte ha ritenuto che il G.i.p. abbia esercitato il potere di revoca del sequestro e di restituzione previsto dall'art. 263, comma 5, c.p.p. in relazione al venir meno delle esigenze probatorie; la restituzione ad alcuni beni all'indagato è stata motivata dalla buona fede nell'acquisto e non fuori dallo schema legale. Per questi motivi il ricorso è inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 263, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al G.i.p. il potere di revocare il sequestro probatorio e di disporre la restituzione quando vengano meno le esigenze probatorie; tale potere è stato ritenuto esercitato legittimamente nel caso concreto.

  • art. 240, comma 2, cod. pen.

    Norma sulla confisca obbligatoria evocata dal ricorrente; la Corte ha osservato che in concreto non ricorrevano le ipotesi di confisca obbligatoria applicabili alla fattispecie.

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Richiamato dal P.M. per sostenere il contrasto dell'ordinanza con limiti procedurali; la Corte ha ritenuto che la normativa e la giurisprudenza non impedivano, nel caso in esame, la revoca del sequestro disposta dal G.i.p.

  • art. 128 e art. 153, cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione all'obbligo di comunicazione formale del provvedimento al P.M.; la mancata comunicazione formale è rilevante ai fini della tempestività e del diritto di impugnare, e la Corte ha ribadito l'importanza delle forme prescritte.

  • d.lgs. 42/2004

    Normativa speciale sui beni culturali: la Corte ha evidenziato che l'unica ipotesi concreta di confisca obbligatoria che poteva operare sarebbe stata quella prevista da questa disciplina, ma non risultava applicabile al caso concreto.

Massime di principio

  • La revoca del sequestro probatorio e la restituzione dei beni sono legittime quando vengano meno le esigenze probatorie ai sensi dell'art. 263, comma 5, c.p.p.; il G.i.p. può esercitare tale potere anche se la decisione può essere impugnata per violazioni di legge, ma non si configura automaticamente come "abnorme".
  • Il pubblico ministero ha interesse ad impugnare l'atto in relazione a profili concreti e individualizzati (es. sussistenza di confisca obbligatoria applicabile); l'interesse astratto non è sempre sufficiente, specie riguardo all'individuazione dei soggetti cui restituire i beni.
  • La confisca obbligatoria opera solo nelle ipotesi previste dalla legge (anche dalla legislazione speciale come il d.lgs. 42/2004); non può essere evocata genericamente senza indicare la specifica disposizione applicabile.
  • La mancata comunicazione formale del provvedimento (art. 128 e 153 c.p.p.) può incidere sui termini e sulla legittimazione a proporre impugnazioni; la conoscenza 'di fatto' non sostituisce le formalità richieste.
  • Per contestare la legittimità di una revoca del sequestro è necessario dimostrare che il provvedimento sia strutturalmente estraneo ai limiti di legge (abnormità), non basta una diversa valutazione delle risultanze o argomentazioni sulla titolarità dei beni senza la specificazione delle norme che impedirebbero la restituzione.

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