Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2350/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quarta, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202401573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva accolto il ricorso contro la rideterminazione del canone di occupazione di un alloggio ASI e contro l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione di un alloggio AST

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'ufficiale, già concessionario di un alloggio ASI connesso all'incarico, aveva perso tale incarico e aveva presentato domanda per un alloggio AST. Dopo la domanda era stato trasferito ad altra sede, ricadente in diversa circoscrizione alloggiativa, senza aggiornare la documentazione prodotta. La competente Commissione lo aveva quindi escluso dalla graduatoria AST per perdita dei requisiti e mancato aggiornamento della documentazione. Nel frattempo l'amministrazione aveva notificato l'avviso di rilascio dell'alloggio ASI e rideterminato il canone mensile di occupazione da euro 130,97 a euro 855,12, qualificando l'interessato come occupante sine titulo. Il TAR aveva riconosciuto il suo diritto all'assegnazione dell'alloggio AST, valorizzando la tempestività della domanda, la permanenza del nucleo familiare e la presenza di un familiare con disabilità grave. Il Ministero ha appellato deducendo che il TAR aveva erroneamente qualificato l'interessato come concessionario di un alloggio AST, aveva ritenuto illegittimo il recupero dell'alloggio ASI senza considerare la decadenza automatica dalla concessione alla cessazione dell'incarico e aveva confuso la proroga della conduzione dell'alloggio, consentita agli utenti protetti, con la concessione dell'alloggio a titolo di servizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha affermato che la cessazione dell'incarico cui è funzionalmente collegato un alloggio ASI determina ex lege la decadenza dalla concessione e il passaggio dell'occupante alla posizione di sine titulo, con obbligo di pagamento del canone maggiorato previsto dalla disciplina applicabile. L'amministrazione deve notificare l'avviso di rilascio e, se l'immobile non viene liberato, procedere mediante successiva ordinanza di recupero coattivo; nel caso concreto, tuttavia, l'avviso aveva espressamente escluso l'avvio del recupero forzoso per l'utente protetto e non era seguito da un'ordinanza di recupero. La presenza nel nucleo familiare di una persona con handicap grave non conserva la concessione per ragioni di servizio e non comporta l'assegnazione automatica di un alloggio AST: consente soltanto la proroga della conduzione dell'alloggio e determina una riduzione del canone, oltre alla possibilità di chiedere, se più favorevole, il canone parametrato all'equo canone. L'ufficiale non era concessionario di un alloggio AST, poiché aveva perso i requisiti prima della formazione della graduatoria, essendo stato trasferito ad altra circoscrizione alloggiativa, e non aveva aggiornato la documentazione relativa alla sede di assegnazione. La Commissione aveva quindi correttamente disposto la cancellazione dalla graduatoria. Il riferimento alla disciplina della perdita della concessione AST in caso di trasferimento era irrilevante, perché riguardava un soggetto già concessionario di un alloggio AST, mentre l'interessato era un occupante sine titulo di un alloggio ASI. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 281 d.lgs. 66/2010

    La concessione dell'alloggio ASI è collegata a incarichi che impongono l'abitazione nella località di servizio e decade con la cessazione dell'incarico dal quale deriva il titolo.

  • art. 286, comma 3, d.lgs. 66/2010

    Agli utenti privi di titolo concessorio, anche se in regime di proroga, si applica un canone di occupazione parametrato all'equo canone e maggiorato in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare.

  • art. 286, comma 3-bis, d.lgs. 66/2010

    La rideterminazione del canone per gli occupanti sine titulo deve considerare prezzi di mercato, reddito dell'occupante e durata dell'occupazione, secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale.

  • art. 319, comma 1, lett. a), d.P.R. 90/2010

    La durata della concessione ASI coincide con il periodo di permanenza nell'incarico cui l'alloggio è connesso.

  • art. 324 d.P.R. 90/2010

    Gli alloggi AST sono assegnati mediante graduatoria e la domanda resta valida soltanto se la documentazione fiscale e amministrativa, compresa quella relativa alla sede di servizio, è completa e aggiornata.

  • art. 330, comma 2, d.P.R. 90/2010

    Dopo la decadenza dalla concessione ASI, il comando deve notificare l'avviso di rilascio indicando la cessazione o decadenza e intimando la liberazione dell'alloggio.

  • art. 333 d.P.R. 90/2010

    L'eventuale recupero coattivo dell'alloggio richiede una specifica ordinanza successiva all'avviso di rilascio, con fissazione della data di esecuzione e considerazione delle eventuali situazioni eccezionali.

  • art. 351, comma 6, lett. a), d.P.R. 90/2010

    La documentazione a corredo della domanda deve essere rinnovata quando intervengono variazioni degli elementi dichiarati, anche ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

  • art. 351, comma 7, lett. f), d.P.R. 90/2010

    Il mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta comporta la cancellazione dalla graduatoria.

  • art. 2, comma 3, lett. a), n. 2, d.m. 16 marzo 2011

    Il reddito di riferimento viene, tra l’altro, ridotto “di euro 10.000 per ogni familiare convivente portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

    La presenza di un familiare convivente con handicap grave riduce il reddito di riferimento utilizzato per determinare il canone dell'occupante sine titulo.

  • art. 2 d.m. 24 luglio 2015

    Consente, in presenza di un portatore di handicap grave nel nucleo familiare, il mantenimento della conduzione dell'alloggio anche dopo la perdita del titolo concessorio.

  • art. 4 d.m. 24 luglio 2015

    Riconosce all'utente protetto la condizione di categoria protetta ai fini del mantenimento della conduzione e del pagamento del canone, consentendo, su istanza, l'applicazione del canone ex art. 286, comma 3, d.lgs. 66/2010 se più favorevole.

  • art. 104, comma 3, legge 104/1992

    È richiamato quale parametro per individuare la situazione di handicap grave rilevante ai fini della protezione dell'utente.

Massime di principio

  • La cessazione dell'incarico cui è funzionalmente collegato un alloggio ASI determina ex lege la decadenza dalla concessione, indipendentemente dalla successiva permanenza dell'interessato nell'immobile; da quel momento l'occupazione è sine titulo e il canone deve essere rideterminato secondo la disciplina prevista per gli occupanti privi di titolo.
  • La presenza nel nucleo familiare di una persona con handicap grave non trasforma l'occupazione sine titulo in una nuova concessione né attribuisce automaticamente il diritto all'assegnazione di un alloggio AST; essa può consentire la proroga della conduzione dell'alloggio e incidere favorevolmente sulla determinazione del canone.
  • L'avviso di rilascio conseguente alla decadenza dalla concessione non costituisce da solo titolo esecutivo per lo sgombero: il recupero coattivo richiede una successiva specifica ordinanza, nella quale devono essere considerate anche eventuali situazioni eccezionali rappresentate dall'utente.
  • La domanda di assegnazione di un alloggio AST deve mantenere aggiornati i requisiti e la documentazione fino alla formazione della graduatoria; il trasferimento dell'interessato ad altra circoscrizione alloggiativa e il mancato aggiornamento della documentazione determinano la perdita dei requisiti e la cancellazione dalla graduatoria.
  • La disciplina relativa alla permanenza del nucleo familiare nell'alloggio AST dopo il trasferimento del titolare presuppone l'esistenza di una precedente concessione AST e non è applicabile a chi occupi sine titulo un alloggio ASI.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoPatrimonio e alienazioni
RamiForze armate e forze di poliziaDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.