Sentenza n. 53/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Civile di Frosinone n. 1561/2024, depositata il 18 settembre 2024 nel giudizio avente numero di R.G. 1885/2024, notificata in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c. il 19.09.2024, presso la sede legale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, divenuta cosa giudicata, con la quale il Tribunale di Frosinone ha accolto la domanda della Prof.ssa Francesca SACCHETTI, accertando il suo diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l’importo di cui alla domanda (per €. 1.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Frosinone che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Frosinone n. 1561/2024, passata in giudicato il 21 ottobre 2024 e notificata in forma esecutiva al Ministero il 19 settembre 2024. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto della docente alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, per tre anni scolastici, condannando il Ministero alla sua attivazione per l'importo complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione nei termini indicati nella sentenza. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. È stato altresì chiesto il pagamento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per l'ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile e il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo, termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o un funzionario delegato, con termine di 60 giorni dall'insediamento per compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio, è stato posto a carico dell'Amministrazione inadempiente. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, nel caso concreto, la misura è stata ritenuta manifestamente iniqua in considerazione dell'elevato numero di contenziosi gravanti sul Ministero in materia di carta docente e non necessaria, essendo ragionevolmente esclusi ulteriori significativi ritardi dalla nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di disporre, su richiesta, la penalità di mora; nel caso concreto il TAR ha escluso tale misura perché manifestamente iniqua e non necessaria alla luce della nomina del commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, il cui diritto era stato accertato dal titolo civile da eseguire.
art. 475 c.p.c.
Richiamato in relazione alla notificazione in forma esecutiva della sentenza civile al Ministero.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Richiamato dal titolo civile per la decorrenza di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza civile passata in giudicato contro un'Amministrazione dello Stato, verificati il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, comprese eventuali modifiche di bilancio, e ponendo il relativo compenso a carico dell'Amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, nel caso concreto, risulti manifestamente iniqua o non necessaria, in particolare se la nomina del commissario ad acta offre una ragionevole garanzia di tempestiva esecuzione e consente di escludere ulteriori significativi ritardi.
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