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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04161/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione di due cartelle di pagamento emesse per contributi obbligatori relativi agli anni 2009-2016, notificati a un geometra iscritto all'albo ma lavoratore dipendente. Il tribunale aveva dichiarato nulle le cartelle e illegittima l'iscrizione d'ufficio alla Cassa; la corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, accertando l'obbligo di iscrizione alla Cassa e condannando il professionista al pagamento dei contributi. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione di varie norme di legge e di statuto, sostenendo l'illegittimità della disposizione regolamentare della Cassa posta a base dell'iscrizione obbligatoria; 2) la violazione delle norme statutarie e delle delibere della Cassa, contestando la qualificazione automatica degli atti professionali compiuti dal geometra dipendente come esercizio della libera professione; 3) la violazione di norme civilistiche, costituzionali e processuali, lamentando che il giudice di merito avesse negato la possibilità di provare il mancato esercizio della professione mediante una presunzione ritenuta assoluta, fondata sull'assenza di un inquadramento in un ruolo professionale previsto dal CCNL.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato un precedente recente in materia, ribadendo che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa geometri e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale. Ha inoltre affermato che è legittima la disciplina statutaria e regolamentare della Cassa che presume l'attività professionale degli iscritti, salvo la prova, nelle forme previste, di condizioni derogatorie. In particolare, per i geometri dipendenti presso terzi, l'esclusione dall'iscrizione può operare solo se ricorrono le condizioni fissate dalla Cassa, come l'inquadramento in un ruolo professionale previsto dal CCNL, l'uso dell'attività solo nell'interesse del datore di lavoro e nel perimetro delle mansioni contrattuali, oppure una dichiarazione datoriale che escluda attività tecnico-professionali riconducibili alla professione. La Corte ha anche escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., ritenendo che la rilevanza del mancato assolvimento degli oneri documentali discenda dalla disciplina statutaria e regolamentare. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma processuale invocata per censurare la motivazione/struttura della decisione impugnata

  • art. 22, commi 1, 2 e 6, della Legge n. 773 del 1982

    richiamata dal ricorrente per contestare la legittimità della disciplina regolamentare posta a base dell'obbligo contributivo

  • art. 17, comma 2, della Legge n. 400 del 1988

    richiamata dal ricorrente nel medesimo contesto di censura della disciplina regolamentare

  • art. 1, comma 33, lett. a), n. 4), della Legge n. 537 del 1993

    richiamata dal ricorrente a sostegno della dedotta illegittimità della disciplina applicata

  • artt. 1, commi 3 e 4, 2, commi 1 e 2, e 3, comma 2, del D. Lgs. n. 509 del 1994

    richiamati per contestare la base normativa dell'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Cassa

  • art. 3, comma 12, della Legge n. 335 del 1995

    richiamato per censurare la disciplina previdenziale applicata alla posizione del geometra

  • art. 23 Cost.

    invocato per sostenere che l'obbligo contributivo richiederebbe una base legale adeguata

  • art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 509 del 1994

    la Corte lo considera nel quadro della legittimità della disciplina statutaria e regolamentare della Cassa

  • art. 5, comma 1, dello Statuto della CIPAG

    ritenuto conforme a legge e idoneo a fondare l'obbligo di iscrizione

  • delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa

    individua le condizioni e l'autocertificazione richieste per derogare alla presunzione di attività professionale degli iscritti

  • delibera n. 123/2009 del CdA della Cassa

    stabilisce che per i geometri dipendenti l'esclusione dall'iscrizione è possibile se vi è inquadramento nel ruolo professionale e l'attività rientra nelle mansioni contrattuali, oppure se vi è dichiarazione datoriale escludente attività tecnico-professionali

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della disciplina/regolamentazione applicata

  • art. 1324 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel medesimo gruppo di censure

  • art. 2094 c.c.

    richiamato dal ricorrente per opporre la qualifica di lavoratore subordinato all'esercizio della libera professione

  • art. 2222 c.c.

    richiamato dal ricorrente per delimitare la prestazione d'opera autonoma rispetto al lavoro subordinato

  • art. 2697 c.c.

    la Corte esclude la violazione dell'onere della prova, affermando che l'effetto deriva dalla disciplina statutaria e regolamentare della Cassa

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla presunzione circa l'esercizio della professione

  • art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 30 del 2006

    richiamato dal ricorrente nel terzo motivo

  • artt. 3 e 39, comma 1, Cost.

    richiamati dal ricorrente per censurare la presunzione e il trattamento dei geometri dipendenti

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre vizio della motivazione o della sentenza

Massime di principio

  • Ai fini dell'obbligo di iscrizione a una cassa previdenziale di categoria, può essere sufficiente la sola iscrizione all'albo professionale, quando la disciplina statutaria e regolamentare dell'ente colleghi a tale dato l'insorgenza dell'obbligo contributivo.
  • La mera circostanza che il professionista svolga anche attività di lavoro dipendente o sia iscritto ad altra gestione previdenziale non esclude, di per sé, l'obbligo verso la cassa di categoria, salvo le specifiche deroghe previste dalla disciplina dell'ente.
  • Quando la cassa professionale prevede presunzioni di esercizio dell'attività e condizioni tipizzate per la deroga, la prova contraria deve essere fornita secondo tali modalità; il mancato rispetto degli oneri documentali può legittimare l'applicazione della contribuzione.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. non è fondata se il giudice applica semplicemente la disciplina statutaria e regolamentare che distribuisce gli oneri di allegazione e prova in materia di iscrizione e contribuzione previdenziale di categoria.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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