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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20260/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione per violazione di legge (art.606, comma 1, lett. b) c.p.p.) con riferimento all'art.187, comma 8-bis, d.lgs. n.285/1992. Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'immediata esecutività della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca del veicolo nonostante la sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità: sosteneva che tali misure accessorie avrebbero dovuto restare sospese fino alla verifica, da parte del giudice, dell'effettivo e positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, poiché l'esecuzione immediata avrebbe reso vani gli effetti favorevoli derivanti dall'eventuale estinzione del reato o dalla riduzione della sanzione prevista a favore del positivo svolgimento del lavoro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura con riguardo all'omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente: la sentenza del Tribunale è stata annullata senza rinvio limitatamente a tale punto e la Corte ha disposto la sospensione dell'efficacia della sospensione della patente fino all'udienza di verifica prevista dall'art.186, comma 9-bis, d.lgs. n.285/1992. Invece ha ritenuto infondato il gravame quanto alla confisca del veicolo: la confisca è da considerarsi immediatamente esecutiva al momento della sentenza, pur restando comunque possibile la sua revoca successiva in caso di positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

Norme richiamate

  • art.444 e ss. cod. proc. pen.

    Riferimento alle norme sul rito abbreviato e alla possibilità di applicazione della pena su richiesta. La Corte non modifica l'uso del rito ma ne rileva le conseguenze sull'arresto della sanzione accessoria nel caso concreto

  • art.606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma che definisce il motivo di ricorso per cassazione invocato (violazione o falsa applicazione della legge penale)

  • art.187, comma 8-bis, d.lgs. n.285/1992

    Articolo relativo alle sanzioni per guida sotto l'effetto di sostanze; il ricorrente invocava tale norma nella doglianza sull'esecuzione delle misure accessorie, ma la Corte ha esaminato più approfonditamente l'art.186 comma 9-bis in relazione all'efficacia della sanzione amministrativa

  • art.186, comma 9-bis, d.lgs. n.285/1992

    In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca

    La Corte ha interpretato il termine "ripristino" come indicativo del fatto che la sanzione amministrativa della sospensione della patente deve rimanere sospesa fino alla verifica del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità; l'immediata esecutività della sospensione della patente sarebbe incompatibile con la finalità della pena sostitutiva

  • art.666 c.p.p.

    Norma richiamata per le formalità con cui il giudice deve procedere nel caso di richiesta di revoca della pena sostitutiva e ripristino della pena sostituita; indica la procedura da seguire

Massime di principio

  • Quando la pena detentiva o pecuniaria viene sostituita con lavori di pubblica utilità, le sanzioni amministrative accessorie correlate (come la sospensione della patente) vanno di regola sospese fino alla verifica giudiziale del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità: l'efficacia immediata sarebbe incompatibile con la finalità della misura sostitutiva
  • La confisca del mezzo, per il tenore letterale delle norme interpretate dalla Cassazione, si considera in linea di principio immediatamente esecutiva al momento della sentenza; tuttavia il suo mantenimento o la sua revoca possono essere rimessi alla successiva verifica e decisione del giudice in caso di positivo adempimento del lavoro di pubblica utilità
  • In sede di impugnazione è efficace contestare l'esecuzione immediata di sanzioni accessorie quando la legge prevede meccanismi di verifica successiva legati a pene sostitutive; la Cassazione tende a tutelare la coerenza tra scelte sanzionatorie alternative e le relative conseguenze pratiche
  • Nei procedimenti in cui si applicano pene sostitutive, il difensore dovrebbe chiedere espressamente la sospensione dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie fino all'udienza di verifica, e invocare l'art.186 comma 9-bis d.lgs. n.285/1992 (o norme analoga) se rilevante
  • Anche se una misura accessoria viene dichiarata immediatamente esecutiva, resta possibile ottenere la revoca o la modifica in sede di esecuzione qualora venga successivamente dimostrato il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

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