Sentenza n. 1221/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del Provvedimento di Archiviazione della domanda di flussi per lavoro subordinato stagionale cod. reg. P-CE/L/Q/2023/144219 emesso in data 16.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La riapertura del procedimento amministrativo ha fatto venir meno l'interesse attuale del ricorrente alla decisione sull'impugnazione dell'archiviazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.
Atto impugnato: provvedimento di archiviazione della domanda di nulla osta al lavoro subordinato stagionale nell'ambito dei flussi di ingresso
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di archiviazione della domanda di nulla osta al lavoro subordinato stagionale, adottato il 16 maggio 2025. Il giudizio era stato preceduto dall'accoglimento della domanda cautelare. In prossimità dell'udienza di merito, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché la Prefettura aveva riaperto il procedimento ed era in attesa dei pareri della Questura e dell'Ispettorato del lavoro.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte interessata.
Massime di principio
- La riapertura del procedimento amministrativo impugnato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, quando elimina l'utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta dal ricorrente.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarata quando il ricorrente manifesta, alla luce della riedizione dell'attività amministrativa, di non avere più interesse alla definizione della controversia.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di peculiari circostanze della controversia, anche quando il giudizio viene definito per improcedibilità.
Come è indicizzato
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