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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35809/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario un provvedimento di iscrizione ipotecaria adottato per il recupero di crediti fiscali riferiti a nove cartelle di pagamento presupposte. Ha dedotto che gli atti impositivi non gli sarebbero stati ritualmente notificati e che l'iscrizione ipotecaria era quindi illegittima anche perché l'agente della riscossione non avrebbe allegato né provato la notifica delle cartelle sottostanti, ma solo di alcune di esse. In Cassazione ha proposto quattro motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, poiché la CTR avrebbe affermato apoditticamente la rituale notifica di tutte le cartelle; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 140 c.p.c., per avere la CTR ritenuto legittima l'ipoteca pur in assenza di prova della notifica di alcune cartelle; (3) violazione degli artt. 140 c.p.c. e 60 d.P.R. 600/1973, con riguardo alla notifica di una specifica cartella tramite deposito presso la casa comunale, ritenuta dalla CTR perfezionata nonostante la relata non attestasse i tentativi di notifica alle altre persone indicate dall'art. 139 c.p.c.; (4) omesso esame di fatti decisivi relativi alla mancata produzione delle relate di notifica di ulteriori cartelle.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza d'appello era solo apparente: la CTR aveva confermato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria con un'affermazione assertiva sulla prova della notifica degli atti presupposti, senza indicare quali elementi probatori avessero sorretto tale conclusione e senza confrontarsi con le specifiche contestazioni del contribuente sulla mancata prova di alcune notifiche. Accolto il primo motivo, la Corte ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    al solo fine di partecipare all'udienza di discussione della causa

    richiamato per la costituzione dell'Agenzia della riscossione senza svolgimento di difese nel merito

  • art. 77 del d.P.R. 602/1973

    indicato quale base normativa del provvedimento di iscrizione ipotecaria impugnato

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro sulla motivazione della sentenza; la motivazione apparente integra nullità della decisione

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    veicola la censura di nullità per motivazione apparente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova della notifica degli atti presupposti

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato in tema di perfezionamento della notifica a mezzo deposito presso la casa comunale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    veicola le censure di violazione di legge sulle notifiche e sull'onere della prova

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per la disciplina delle notifiche degli atti tributari

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato in tema di persone abilitate a ricevere la notifica presso il destinatario

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    veicola la censura di omesso esame di fatti decisivi

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve consentire il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio; altrimenti la sentenza è affetta da vizio di motivazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato come fonte del dovere di motivazione sufficiente e controllabile

Massime di principio

  • Sussiste motivazione apparente quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice né di controllare la coerenza della decisione; in tal caso è integrato un vizio denunciabile ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.
  • Nel giudizio tributario, se il contribuente contesta la notifica degli atti presupposti a un'iscrizione ipotecaria, il giudice deve indicare in modo specifico le prove poste a fondamento dell'accertamento della rituale notifica e confrontarsi con le contestazioni difensive; una conferma apodittica è insufficiente.
  • L'onere di dimostrare la regolare notificazione degli atti presupposti grava su chi intende far valere la legittimità della pretesa esecutiva o cautelare fondata su tali atti.
  • La censura di violazione delle norme sulle notificazioni è assorbita quando la decisione di merito viene cassata per motivazione apparente, poiché viene meno il necessario supporto argomentativo della statuizione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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