Cassazione Penale, Sentenza n. 32803/2024 del 21/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che, pur avendo riconosciuto l'esistenza del sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti, aveva annullato l'ordinanza del Gip che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a carico del D'Elia ritenendo insussistenti i gravi indizi di partecipazione del medesimo all'associazione. In particolare si contestava che il Tribunale del riesame avesse richiesto requisiti non previsti dalla legge (es.: "importanza" della figura nel sodalizio) e avesse dato rilevanza a circostanze quali la modesta entità delle cessioni, l'assenza di vendita a credito o di rendicontazione, valutandole come indicatori di mero rapporto contrattuale anziché di adesione stabile al programma criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha censurato la valutazione del Tribunale del riesame come non conforme alla giurisprudenza di legittimità: il costante e continuativo approvvigionamento di stupefacente dal sodalizio, per oltre tre anni e con frequenza plurisettimanale, è idoneo a integrare la partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 in quanto costituisce affidamento stabile del gruppo sull'acquirente e supera la soglia del mero rapporto sinallagmatico. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
La norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti va interpretata nel senso che la condotta di approvvigionamento costante e continuativo di stupefacenti, tale da creare un vincolo durevole di reciproca utilità con il sodalizio, può configurare partecipazione all'associazione anche se l'individuo svolge il ruolo di acquirente/fornitore abituale
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Usato dal ricorrente per censurare l'inosservanza o l'erronea applicazione della norma sostanziale (art. 74)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Usato dal ricorrente per dedurre la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020 e Sez. 2 n. 51714 del 23/11/2023)
Precedenti richiamati dalla Corte che affermano che il costante approvvigionamento dal gruppo e la durevole comunanza di scopo tra partecipi (anche venditori e acquirenti) possono integrare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
Massime di principio
- Il rapporto continuativo e sistematico di approvvigionamento di stupefacenti da un medesimo gruppo può integrare la partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, anche quando la persona abbia la veste di acquirente e non rivesta un ruolo apicale.
- La presenza di negoziazioni a credito, rendicontazione o di quantitativi elevati non è condizione necessaria per configurare la partecipazione: la valutazione deve considerare la durata, la frequenza e la stabilità del rapporto.
- Circostanze come la modesta entità di singole cessioni o l'assenza di sconti non escludono automaticamente l'adesione al programma criminoso se il quadro probatorio mostra un vincolo durevole e un affidamento reciproco tra le parti.
- Il giudice deve motivare in modo coerente la valutazione complessiva degli indizi; motivazioni contraddittorie o che richiedono requisiti non previsti dalla legge possono essere annullate in sede di legittimità.
- In situazioni analoghe occorre valorizzare il quadro probatorio nella sua globalità (durata, cadenza, ripetitività, ruolo economico e relazionale) per distinguere un mero rapporto commerciale occasionale da una stabile adesione all'associazione criminale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32762/2024 del 21/08/2024
- Sentenza penale · 21 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32763/2024 del 21/08/2024
- Sentenza penale · 21 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32765/2024 del 21/08/2024
- Sentenza penale · 21 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32766/2024 del 21/08/2024
- Sentenza penale · 21 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32767/2024 del 21/08/2024
- Sentenza penale · 21 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32771/2024 del 21/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →