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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32803/2024 del 21/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che, pur avendo riconosciuto l'esistenza del sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti, aveva annullato l'ordinanza del Gip che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a carico del D'Elia ritenendo insussistenti i gravi indizi di partecipazione del medesimo all'associazione. In particolare si contestava che il Tribunale del riesame avesse richiesto requisiti non previsti dalla legge (es.: "importanza" della figura nel sodalizio) e avesse dato rilevanza a circostanze quali la modesta entità delle cessioni, l'assenza di vendita a credito o di rendicontazione, valutandole come indicatori di mero rapporto contrattuale anziché di adesione stabile al programma criminoso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha censurato la valutazione del Tribunale del riesame come non conforme alla giurisprudenza di legittimità: il costante e continuativo approvvigionamento di stupefacente dal sodalizio, per oltre tre anni e con frequenza plurisettimanale, è idoneo a integrare la partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 in quanto costituisce affidamento stabile del gruppo sull'acquirente e supera la soglia del mero rapporto sinallagmatico. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    La norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti va interpretata nel senso che la condotta di approvvigionamento costante e continuativo di stupefacenti, tale da creare un vincolo durevole di reciproca utilità con il sodalizio, può configurare partecipazione all'associazione anche se l'individuo svolge il ruolo di acquirente/fornitore abituale

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Usato dal ricorrente per censurare l'inosservanza o l'erronea applicazione della norma sostanziale (art. 74)

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Usato dal ricorrente per dedurre la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020 e Sez. 2 n. 51714 del 23/11/2023)

    Precedenti richiamati dalla Corte che affermano che il costante approvvigionamento dal gruppo e la durevole comunanza di scopo tra partecipi (anche venditori e acquirenti) possono integrare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

Massime di principio

  • Il rapporto continuativo e sistematico di approvvigionamento di stupefacenti da un medesimo gruppo può integrare la partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, anche quando la persona abbia la veste di acquirente e non rivesta un ruolo apicale.
  • La presenza di negoziazioni a credito, rendicontazione o di quantitativi elevati non è condizione necessaria per configurare la partecipazione: la valutazione deve considerare la durata, la frequenza e la stabilità del rapporto.
  • Circostanze come la modesta entità di singole cessioni o l'assenza di sconti non escludono automaticamente l'adesione al programma criminoso se il quadro probatorio mostra un vincolo durevole e un affidamento reciproco tra le parti.
  • Il giudice deve motivare in modo coerente la valutazione complessiva degli indizi; motivazioni contraddittorie o che richiedono requisiti non previsti dalla legge possono essere annullate in sede di legittimità.
  • In situazioni analoghe occorre valorizzare il quadro probatorio nella sua globalità (durata, cadenza, ripetitività, ruolo economico e relazionale) per distinguere un mero rapporto commerciale occasionale da una stabile adesione all'associazione criminale.

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