Cassazione Penale, Sentenza n. 8956/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo del 30/03/2023 che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Agrigento ricomprendendo i reati in continuazione e rideterminando la pena per estorsione aggravata e minacce. Il ricorrente contestava la determinazione della violazione piu' grave ai fini della continuazione: la Corte d'appello aveva ritenuto piu' grave l'estorsione semplice (art. 629, comma 1), mentre il ricorrente sosteneva che la violazione piu' grave doveva essere individuata nell'estorsione aggravata (art. 629, comma 2, in riferimento all'art. 628, comma 3), argomentando che la gravità va valutata in astratto con riferimento alla pena edittale e non alla pena inflitta concretamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, in tema di reato continuato, la violazione piu' grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per ciascun reato e alle circostanze, non in base alla pena effettivamente inflitta. Poiché la Corte d'appello aveva indicato come violazione piu' grave l'estorsione semplice, pur essendo prevista una pena edittale inferiore rispetto all'estorsione aggravata, la determinazione del trattamento sanzionatorio risultava in violazione di legge. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per la rideterminazione della pena. La sentenza è invece dichiarata irrevocabile quanto all'affermazione della responsabilità penale (ai sensi dell'art. 624 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di estorsione; la Corte utilizza la distinzione tra comma primo (estorsione semplice) e comma secondo (estorsione aggravata) per valutare la diversa pena edittale e individuare la violazione piu' grave ai fini della continuazione.
art. 628, comma 3 cod. pen.
Richiamato come riferimento della circostanza aggravante che può rendere l'estorsione piu' grave (collegamento fra estorsione aggravata e fattispecie di rapina/violenza), rilevante nella comparazione delle pene edittali.
art. 624 c.p.p.
Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale quando la cassazione annulla la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Sez. U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013 (Ciabotto) e giurisprudenza correlata
Principio consolidato richiamato: in tema di reato continuato la violazione piu' grave va individuata in astratto con riferimento alla pena edittale prevista per il reato e alle circostanze, non sulla base della pena concretamente inflitta; la Corte di cassazione ha applicato questo principio per annullare la determinazione sanzionatoria errata della Corte d'appello.
Massime di principio
- In ipotesi di reato continuato la 'violazione piu' grave' va individuata in astratto valutando la pena edittale massima prevista per ciascun reato e le circostanze che possono aumentarla, non sulla base della pena effettivamente inflitta nei singoli giudizi.
- Se il giudice d'appello individua come piu' grave una fattispecie con pena edittale inferiore rispetto a un'altra collegata, la determinazione del trattamento sanzionatorio puo' essere annullata dalla Cassazione per violazione di legge.
- L'annullamento può essere limitato al solo trattamento sanzionatorio: la dichiarazione di responsabilità resta irrevocabile se la Cassazione dispone l'annullamento solo su questo punto (richiamo art. 624 c.p.p.).
- In sede di rinvio la nuova sezione d'appello dovrà rideterminare la pena applicando correttamente il criterio della pena edittale e riesaminando, se del caso, il confronto tra le circostanze aggravanti delle fattispecie coinvolte.
- Per i difensori: contestare o sostenere la qualificazione della violazione piu' grave significa focalizzarsi sull'analisi normativa delle pene edittali e sulle circostanze previste dalla legge; la distinzione tra pena 'teorica' ed 'effettiva' è cruciale in materia di continuazione.
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