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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18268/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cachia ha impugnato la pronuncia di consegna emessa dalla Corte di appello di Catania in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dal Tribunale di Bordeaux per reati di truffa, associazione a delinquere e traffico di sostanze dopanti (comessi in vari Stati dal 2020 al 2022). Il ricorso deduceva: (1) insufficiente descrizione dei fatti-reato e omissione del controllo sui "gravi indizi di colpevolezza" (richiamando art.6, comma 1, lett. e, e art.16 L. n.69/2005) con riferimento anche alla normativa sull'esportazione di farmaci; (2) violazione del principio di doppia punibilità (art.7 L.69/2005) per l'impossibilità di verificare la corrispondenza con reati italiani, essendo mancata la specificazione dei farmaci e degli elementi delle truffe. Inoltre è stata proposta istanza di revoca della misura cautelare per carenza del pericolo di fuga, subordinata all'accoglimento del ricorso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (a) la precedente esigenza di "gravi indizi di colpevolezza" prevista dall'art.17 L.69/2005 è stata eliminata dalla modifica normativa (d.lgs. 2/2/2021, n.10), dunque la mancata indicazione di tali "gravi indizi" non legittima il rifiuto della consegna; (b) il mandato d'arresto conteneva una descrizione adeguata e circostanziata dei fatti (traffico illecito di sostanze dopanti per alterare prestazioni di cavalli, intercettazioni che documentano forniture abituali e consigli su somministrazione), soddisfacendo i requisiti di cui all'art.6 comma 1 lett. e) L.69/2005; (c) la verifica della doppia punibilità è stata svolta correttamente: la condotta descritta rientra in Italia nella fattispecie prevista dall'art.544-ter c.p. (somministrazione di sostanze a animali) e la reiterazione/concorso può giustificare l'inquadramento in associazione a delinquere; (d) l'istanza di revoca della misura cautelare è priva di interesse per la sopravvenuta irrevocabilità della decisione di consegna, essendo iniziata la fase esecutiva; (e) per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La Cancelleria è incaricata degli adempimenti ex art.22, comma 5, L.69/2005.

Norme richiamate

  • L. n. 69/2005, art. 6, comma 1, lett. e)

    Richiede una descrizione adeguata e circostanziata dei fatti nel mandato d'arresto europeo; la Corte ha ritenuto che il riferimento al traffico di sostanze dopanti e alle intercettazioni costituisse descrizione sufficiente.

  • L. n. 69/2005, art. 7

    Stabilisce il principio di doppia punibilità; la Corte ha interpretato che non è necessario l'identico inquadramento normativo tra ordinamenti, ma che la concreta fattispecie sia punibile in entrambi gli ordinamenti.

  • L. n. 69/2005, art. 17 (previgente)

    "gravi indizi di colpevolezza"

    Il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" come presupposto per la consegna era in precedenza richiesto, ma la Corte ricorda che tale nozione è sempre stata intesa come la presenza di un compendio indiziario descritto nel mandato; dopo il d.lgs. 2/2/2021 n.10 la menzione dei "gravi indizi" è stata rimossa e quindi non costituisce più motivo di rifiuto.

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    Ha modificato la disciplina del mandato d'arresto europeo eliminando il riferimento ai "gravi indizi", riducendo la possibilità di opposizione alla consegna basata su tale requisito.

  • codice penale, art. 544-ter

    Punisce la somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la condotta descritta nel mandato sia riconducibile a questa fattispecie, soddisfacendo il requisito della punibilità in Italia.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna per inammissibilità del ricorso al pagamento delle spese e di una somma: la Corte ha applicato questa norma condannando il ricorrente a Euro 3.000,00.

  • L. n. 69/2005, art. 22, comma 5

    Stabilisce adempimenti della Cancelleria in caso di esecuzione del mandato d'arresto europeo; la Corte ha disposto che la Cancelleria curi tali incombenze.

Massime di principio

  • Per un mandato d'arresto europeo è sufficiente una descrizione concreta e circostanziata dei fatti: non è necessario che il titolo di reato corrisponda parola per parola alla fattispecie italiana, ma che la condotta concreta sia punibile in entrambi gli ordinamenti.
  • Dopo la modifica normativa del 2021 (d.lgs. 2/2/2021 n.10) l'assenza di una espressa indicazione di "gravi indizi di colpevolezza" non costituisce motivo legittimo per rifiutare la consegna.
  • La verifica della doppia punibilità deve concentrarsi sulla concreta fattispecie descritta nel mandato e non sull'identità formale delle norme: differenze di titolo, elementi costitutivi o sanzioni non escludono di per sé la consegna.
  • La mancata specificazione di dettagli tecnici (es. nomi dei farmaci) non impedisce automaticamente la verifica della punibilità se la descrizione del comportamento (es. somministrazione di sostanze dopanti agli animali, fornitura continuativa) è sufficientemente circostanziata.
  • Una volta divenuta definitiva la decisione favorevole alla consegna, le questioni riguardanti la sussistenza del pericolo di fuga o altre misure cautelari perdono rilevanza pratica, poiché si apre la fase esecutiva con termini ristretti per la consegna materiale.
  • Un ricorso per cassazione manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare la condanna alle spese e al pagamento di una somma ex art.616 c.p.p.

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