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Ordinanza

Ordinanza n. 1720/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia a) della nota prot. n. SoReSa-0006712-2026 del 29.4.2026 a firma del Direttore Affari Legali e del Responsabile per l’esecuzione dei contratti, recante “Riscontro vostra proposta di aggiornamento tecnologico-affiancamento”, inviata a mezzo pec, con cui è stata respinta la “Istanza di affiancamento Sistema di Monitoraggio in continuo della Glicemia ai sensi dell’Art. 20 Accordo Quadro”, proposta relativamente al Lotto 6 da Roche Diabetes Care Italy s.p.a. in data 2.3.2026 ed acquisita da So.Re.Sa. al protocollo interno con n. SoReSa-0003484 del 3.3.2026; b) del parere tecnico negativo, richiamato nella nota di So.Re.Sa S.p.A. impugnata sub a), espresso dai Commissari di gara in merito all’istanza, di data e numero ignoti e non conosciuto dalla ricorrente, in quanto atto presupposto della nota stessa; c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguenziale e/o connesso, anche non conosciuto dalla ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l’autorizzazione richiesta all’affiancamento per aggiornamento tecnologico; e per la condanna della resistente al risarcimento del danno in forma specifica, tramite adozione del provvedimento autorizzativo richiesto da Roche Diabetes Care Italy s.p.a., o comunque alla riedizione del potere.

Giustizia amministrativa202603673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di affiancamento, per aggiornamento tecnologico, del sistema di monitoraggio continuo della glicemia Accu-Chek SmartGuide al sistema Dexcom ONE+ previsto nel Lotto 6 di un accordo quadro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota con cui So.Re.Sa. ha respinto l’istanza di affiancamento del prodotto Accu-Chek SmartGuide al sistema Dexcom ONE+, nonché il parere tecnico negativo dei commissari di gara e gli ulteriori atti presupposti, chiedendo in via cautelare la sospensione dell’efficacia del diniego. Ha inoltre domandato l’accertamento del diritto a ottenere l’autorizzazione all’affiancamento e la condanna al risarcimento in forma specifica, mediante adozione del provvedimento autorizzativo o riedizione del potere. Il testo dell’ordinanza non riporta analiticamente i singoli motivi di ricorso; emerge tuttavia che la contestazione riguardava l’illegittimità della valutazione tecnica negativa di So.Re.Sa. circa l’insussistenza dei presupposti per l’affiancamento. È stata altresì esaminata d’ufficio la questione della giurisdizione amministrativa, poiché la controversia appare riferita alla fase di esecuzione di un contratto già concluso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al merito, ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito elementi sufficienti per ravvisare l’illegittimità della valutazione di So.Re.Sa. sull’insussistenza dei presupposti per l’affiancamento. Tale valutazione è apparsa espressione della discrezionalità della stazione appaltante e non manifestamente illogica; il giudizio sembrava inoltre trovare ulteriore riscontro nella comunicazione del 6 maggio 2026 del fornitore del prodotto Dexcom ONE+. Il Collegio ha precisato che la controversia non è soggetta al rito speciale appalti, applicabile alle controversie relative alla fase pubblicistica di selezione del contraente anteriore alla stipula, mentre ha rilevato che la sussistenza della giurisdizione amministrativa merita approfondimento in ragione della collocazione della vicenda nella fase esecutiva di un contratto già concluso. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti della controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e respinto la richiesta di sospensione.

  • art. 20 dell’Accordo Quadro

    È la disposizione contrattuale richiamata per fondare l’istanza di affiancamento per aggiornamento tecnologico; il testo dell’ordinanza non ne espone il contenuto.

Massime di principio

  • Il rito speciale previsto per le controversie in materia di appalti riguarda le controversie collocate nella fase pubblicistica di selezione del contraente privato e anteriori alla stipula del contratto; una controversia relativa a un contratto già concluso e alla sua esecuzione non rientra, per tale ragione, nel rito speciale appalti.
  • In sede cautelare, la contestazione di una valutazione tecnica della stazione appaltante non è sufficiente a fondare la sospensione del provvedimento quando il ricorrente non fornisca elementi idonei a evidenziarne l’illegittimità e la valutazione non risulti manifestamente illogica.
  • Le valutazioni della stazione appaltante sui presupposti tecnici per l’affiancamento o l’aggiornamento di un prodotto previsto da un contratto già concluso rientrano nella discrezionalità amministrativa e tecnica e sono sindacabili, in sede cautelare, nei limiti della manifesta illogicità o dell’illegittimità adeguatamente dimostrata.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareRiparto di giurisdizione

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