Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 8914/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 622/2025 emessa e pubblicata in data 06/05/2025 dal Tribunale di Tivoli, Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Mariscotti e per la fissazione, ai sensi dell'art. 114, comma IV, lettera e) c.p.a., la somma di denaro dovuta a parte ricorrente dal Ministero intimato, nella qualità di procuratore distrattario, per il grave ritardo nell'esecuzione del giudicato, oltre gli accessori come per legge, a far data dalla notificazione del titolo giudiziario e fino all'effettivo soddisfacimento del credito, nella misura che l'adito Tribunale riterrà di riconoscere, e per l'effetto, condannare l'intimato Ministero al pagamento di suddetta somma.

Giustizia amministrativa202600818

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza né ha ancora determinato la somma eventualmente dovuta per il ritardo. Ritenendo opportuno acquisire chiarimenti sui fatti di causa e sulle censure dedotte, ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero resistente, ordinandogli di depositare una relazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 6 ottobre 2026.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 622/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 622/2025 del Tribunale di Tivoli, giudice del lavoro, chiedendo inoltre, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la fissazione di una somma di denaro dovuta dal Ministero per il grave ritardo nell'esecuzione del giudicato, oltre agli accessori di legge dalla notificazione del titolo giudiziario fino all'effettivo soddisfacimento del credito. Dal testo emerge che il Ministero si è costituito in giudizio, ma non sono specificati ulteriori motivi di contestazione né le concrete ragioni del ritardo.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; l'ordinanza non decide ancora su tale richiesta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.