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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21372/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU emesso per l'anno 2019 in relazione al possesso di cinque unità immobiliari. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che la motivazione fosse apparente, che la maggiore imposta fosse stata calcolata in modo errato perché la base imponibile avrebbe dovuto essere determinata sulla rendita catastale da essa dichiarata con docfa e non su quella rettificata, che comunque i versamenti effettuati fossero corretti poiché la rendita rilevante sarebbe stata quella vigente al 1° gennaio 2019 e che non potesse essere applicata sanzione in assenza di evasione, oltre a dedurre un giudicato esterno sulla sanzione e a lamentare la nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione. Il Comune si è costituito con controricorso. In cassazione la società ha articolato cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione delle norme sull'IMU quanto alla rendita catastale da assumere; 3) ulteriore violazione delle norme IMU sulla rilevanza della rendita vigente al 1° gennaio; 4) violazione del giudicato esterno in ordine alla sanzione; 5) nullità della sentenza per mancata sottoscrizione. La Corte ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione e sulla rendita catastale, inammissibile il motivo sul giudicato esterno e infondato quello sulla sottoscrizione digitale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sufficientemente motivata e che il giudice tributario avesse effettivamente esaminato la questione della maggiore imposta. Ha poi affermato che, per l'IMU dovuta nel 2019, la base imponibile va calcolata sulla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione; nel caso di specie, tale rendita era quella risultante dopo il giudicato formatosi sulla sua determinazione, sicché era corretta la maggiore pretesa impositiva e legittima la sanzione per omesso o insufficiente versamento. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava adeguatamente il contenuto, il momento e le modalità di produzione del dedotto giudicato esterno, oltre al fatto che la decisione invocata non era comunque definitiva. Il quinto motivo è stato respinto perché la sentenza risultava depositata telematicamente e sottoscritta con firme digitali dal presidente e dal relatore. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo nei limiti del minimo costituzionale, cioè per anomalie radicali della motivazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo se la sentenza non rende percepibili le ragioni della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato unitamente alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria per sostenere il vizio denunciato.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile l'iter logico decisorio.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2

    La base imponibile è correlata alle rendite catastali risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

  • d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 4, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214

    Per l'IMU la base imponibile va riferita alle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 3

    La sanzione per mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto si applica anche ai tributi locali.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5

    In materia tributaria è sufficiente una condotta cosciente e volontaria con presunzione di colpa, non essendo necessario il dolo.

  • l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3

    Il principio generale dell'illecito amministrativo richiede quantomeno colpa, e nel tributo opera una presunzione di colpevolezza per la condotta volontaria.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per il giudicato esterno, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e per mancanza di definitività della decisione richiamata.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato a sostegno dell'eccezione di giudicato esterno.

  • art. 132, terzo comma, c.p.c.

    La sentenza depositata telematicamente è valida se sottoscritta digitalmente dai soggetti previsti.

  • d.l. 6 luglio 2011 n. 98, art. 39, comma 8

    Richiamato quale base del processo tributario telematico.

  • d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, art. 16

    Prevede la redazione come documenti informatici delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze nel processo tributario.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la denuncia di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza, pur esistente materialmente, non consenta di comprendere le ragioni della decisione; non è sufficiente contestarne la sinteticità o l'asserita insufficienza argomentativa.
  • In materia di IMU, la base imponibile va determinata sulla rendita catastale legittimamente vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione; se sulla rendita si è formato un giudicato, la rendita accertata definitivamente è quella da assumere ai fini del tributo.
  • La sopravvenuta definitività del giudizio sulla rendita catastale rende quella rendita l'unica rilevante anche per il calcolo dell'imposta dovuta, con effetti che retroagiscono al momento della domanda del relativo giudizio.
  • La sanzione per omesso o insufficiente versamento del tributo è applicabile anche ai tributi locali e non richiede il dolo, essendo sufficiente una condotta quantomeno colposa del contribuente.
  • L'eccezione di giudicato esterno è inammissibile se il ricorrente non specifica adeguatamente il contenuto della decisione invocata, il momento e le modalità della sua produzione in giudizio, e se la pronuncia richiamata non è ancora definitiva.
  • Nel processo tributario telematico la sentenza è validamente sottoscritta con firma digitale dal presidente e dal relatore, e la contestazione della nullità per difetto di sottoscrizione è infondata quando il deposito telematico risulti regolare.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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