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Sentenza

Sentenza n. 14883/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento della nota del Comune di Tarquinia Settore 9, Ufficio 2, del 4/8/2025 prot. C_D024-ACC9864-1-2025-08-04-0033179 avente ad oggetto: “Accertamento di compatibilità paesaggistica art. 167 c. 4 del D. Lgs 42/2004. Istanza prot. n. 43942 del 23/10/2024, per realizzazione manufatto, su immobile sito in Località san Giorgio del Comune di Tarquinia (VT), distinto in catasto al F. 111, p.lla 798. Richiedente: Vita Vincenzo. Comunicazione archiviazione per interventi non riconducibili alle fattispecie dell’art. 167 c. 4 del D. Lgs. 42/2004”; nonché di tutti gli annessi presupposti, connessi e/o consequenziali ancorché non cogniti.

Giustizia amministrativa202512990

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione e dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004, relativa a un manufatto comprendente uno spazio tecnologico e un forno esterno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Tarquinia ha ritenuto inammissibile l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, presentata per un manufatto realizzato in area vincolata e già oggetto di un diniego di condono edilizio, di un'ordinanza di demolizione e della sanzione pecuniaria per inottemperanza. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione della disciplina paesaggistica, della circolare ministeriale n. 33 del 26 giugno 2009 e della nozione di volume tecnico, sostenendo che il manufatto, contenuto entro il limite del 20% del volume dell'edificio principale, non avrebbe creato superfici utili o volumi rilevanti ai sensi dell'art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004. Ha inoltre dedotto carenza di motivazione, difetto di istruttoria ed erronea individuazione dei presupposti di fatto e di diritto. In via subordinata ha sostenuto che, anche aderendo all'orientamento più restrittivo secondo cui il divieto opera per ogni nuovo volume, l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la concreta percettibilità visiva e l'incidenza dell'opera sui valori paesaggistici, tenuto conto dell'antropizzazione dell'area, anziché limitarsi a escludere la natura di volume tecnico.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004 è irrilevante la distinzione urbanistico-edilizia tra volume tecnico e altro volume. Il divieto di sanatoria paesaggistica per la creazione di nuovi volumi opera infatti in funzione della tutela della percezione visiva del paesaggio, indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto. Nel caso concreto l'opera aveva comunque determinato un aumento volumetrico di 20,46 mc, risultante dalle dimensioni dichiarate dallo stesso istante, e non rientrava quindi nelle ipotesi eccezionali di sanabilità previste dall'art. 167, comma 4. Il Collegio ha aggiunto che, anche qualora si ammettesse in astratto la sanabilità dei volumi meramente tecnici, il ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza dei relativi requisiti. La documentazione non specificava adeguatamente gli impianti ospitati, non dimostrava che il vano fosse destinato esclusivamente a tali impianti, che occupavano solo una porzione ridotta, né provava l'impossibilità di collocarli nell'edificio principale. Il richiamo al limite volumetrico del 20% previsto dalla disciplina edilizia non dimostrava la necessità e proporzionalità del volume realizzato. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto non necessaria una valutazione discrezionale dell'impatto estetico-naturalistico dell'opera: la insanabilità paesaggistica dei nuovi volumi è stata stabilita direttamente dal legislatore, sicché è sufficiente accertare l'incidenza plano-volumetrica dell'intervento, senza ulteriori apprezzamenti sulla concreta compatibilità paesaggistica. La sentenza di primo grado sul precedente diniego di condono era inoltre divenuta definitiva, essendo stato respinto l'appello. Il ricorso è stato pertanto respinto; nulla spese nei confronti del Comune non costituito e spese compensate nei confronti del Ministero della cultura, costituitosi solo formalmente.

Norme richiamate

  • art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004

    "i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati"

    L'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è ammesso solo nelle ipotesi eccezionali previste dalla norma; la creazione di un nuovo volume costituisce causa ostativa, senza necessità di distinguere tra volume tecnico e altro volume secondo l'orientamento prevalente richiamato dal giudice.

  • art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004

    "i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati"

    La disposizione non consente la sanatoria paesaggistica di un intervento che abbia creato un nuovo volume, anche quando il volume sia qualificato come tecnico sotto il profilo edilizio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Comune ha comunicato il preavviso di provvedimento negativo e ha esaminato le controdeduzioni del privato, ritenendole non idonee a superare l'inammissibilità dell'istanza.

  • art. 3, comma 1, lett. e6), d.P.R. 380/2001

    Il limite del 20% del volume dell'edificio principale, invocato dal ricorrente, non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare la natura di volume tecnico né la necessità e proporzionalità del manufatto ai fini paesaggistici.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La norma è richiamata quale base della sanzione pecuniaria applicata a seguito dell'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione; tale profilo costituisce il contesto della controversia, ma non è oggetto della decisione principale.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica previsto dall'art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004, la distinzione urbanistico-edilizia tra volume tecnico e altro volume è, secondo l'orientamento prevalente richiamato dal giudice, irrilevante: la creazione di qualsiasi nuovo volume impedisce la sanatoria paesaggistica, indipendentemente dalla destinazione d'uso del manufatto.
  • La qualificazione di un'opera come volume tecnico, ove astrattamente rilevante, richiede la rigorosa dimostrazione che il volume sia strettamente necessario a contenere impianti tecnologici essenziali, non sia utilizzabile o adattabile ad altri usi, non abbia autonomia funzionale, sia proporzionato alle esigenze effettive e che gli impianti non possano essere collocati nell'edificio principale.
  • Il rispetto di un limite percentuale di volumetria previsto dalla disciplina edilizia non dimostra, da solo, la natura di volume tecnico e non consente di ritenere esclusa la creazione di volume ai fini della sanatoria paesaggistica.
  • Quando l'intervento ha creato un nuovo volume, ai fini dell'art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004, è sufficiente l'accertamento della relativa incidenza plano-volumetrica; non è necessaria un'ulteriore valutazione discrezionale della concreta percettibilità estetico-naturalistica o dell'impatto sul contesto paesaggistico, poiché l'insanabilità del nuovo volume è stabilita direttamente dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimento
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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