Cassazione Penale, Ordinanza n. 21819/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo fosse meramente reiterativo di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d'appello, e che fosse formulato in fatto, senza cogliere specifiche illegittimità della motivazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata dalla Corte di cassazione riguardava una condanna pronunciata in appello per evasione. L'unico motivo di ricorso deduceva la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscerle un trattamento più favorevole; tuttavia il motivo riproponeva le medesime doglianze già formulate in appello e contestava valutazioni di merito, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice del reato oggetto della condanna confermata in appello; dalla sentenza emerge solo il riferimento alla fattispecie di evasione.
art. 62-bis c.p.
Richiamato implicitamente attraverso la doglianza sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte rileva che la censura si limitava a riproporre questioni già disattese in appello.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione delle censure già devolute al giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze che investono la valutazione del merito, se non accompagnate da un effettivo vizio di legittimità, non sono idonee a fondare un motivo di ricorso per cassazione.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, quando sia stata già motivatamente esclusa dal giudice di appello, non può essere utilmente contestata in cassazione con argomentazioni meramente fattuali e reiterative.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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