Cassazione Penale, Sentenza n. 19371/2024 del 16/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere (in corso di esecuzione) con misura meno afflittiva (arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico). L'imputato deduceva vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà: il Tribunale non avrebbe tenuto conto della riqualificazione in termini meno gravi ("piccolo spaccio"), della distanza temporale dai fatti (2019), del comportamento successivo (autorizzazioni lavorative in domiciliari, frequenza SERT) e del principio di proporzionalità e del minor sacrificio necessario. Si invocava inoltre precedente di legittimità sulla valutazione della distanza temporale dai fatti e sulla preferenza della misura meno afflittiva tra quelle idonee.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale per il riesame abbia adeguatamente motivato il mantenimento della custodia cautelare, dando prevalenza alla severità della pena inflitta in primo grado (undici anni e otto mesi, con continuazione) e all'accertamento del ruolo di primissimo piano rivestito dall'imputato nell'organizzazione criminale. Tali elementi, secondo i giudici di merito, prevalgono sulle circostanze dedotte dalla difesa e giustificano la permanenza della misura carceraria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria provvederà agli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Regola l'appello al tribunale del riesame: il ricorso avverso il provvedimento del GIP è stato dedotto secondo questa norma e valutato dal tribunale di merito
art. 299 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la sostituzione della misura cautelare: la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere è stata valutata e rigettata dal G.I.P. e confermata dal Tribunale per il riesame
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sul traffico di sostanze stupefacenti: l'imputazione originaria comprendeva tale norma; la sentenza di primo grado ha operato una derubricazione a una fattispecie meno grave ma la Corte ha ritenuto che ciò non fosse sufficiente ad escludere la necessità della custodia, alla luce della pena complessiva e del ruolo organizzativo
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sulle circostanze aggravanti/reati connessi: richiamata nella ricostruzione delle qualificazioni giuridiche e nella valutazione della gravità complessiva del fatto
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Riguarda l'esigenza cautelare di evitare la recidiva o il pericolo di commissione di nuovi reati: la Corte ha ritenuto che il rischio di reiterazione, connesso al ruolo di rilievo nell'organizzazione criminale, giustifichi il mantenimento della misura
art. 275 cod. proc. pen.
Principi di attualità e proporzionalità della misura cautelare: pur richiamati dalla difesa, sono stati applicati dal Tribunale dando prevalenza agli elementi di pericolosità e gravità della condanna
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Previsioni procedurali amministrative richiamate per gli adempimenti a cura della cancelleria dopo la decisione
Massime di principio
- La derubricazione o la riqualificazione in termini meno gravosi non comporta automaticamente la sostituzione della custodia cautelare: il giudice valuta la gravità complessiva, la pena inflitta e il ruolo dell'imputato nell'organizzazione criminale
- Principi di proporzionalità e minor sacrificio della libertà sono vincolanti, ma possono essere prevalenti da valutazioni concrete sulla pericolosità e sul rischio di recidiva; la difesa deve fornire elementi specifici e convincenti per dimostrare l'assenza di tali rischi
- La distanza temporale dai fatti e il comportamento successivo (lavoro, trattamento terapeutico) sono elementi rilevanti ma non determinanti se contrariati da accertamenti di gravità e ruolo criminale
- Per ottenere la misura meno afflittiva è utile documentare in modo dettagliato misure alternative concrete (es. braccialetto elettronico), programmi di reinserimento e controlli che neutralizzino il rischio di reiterazione
- In sede di impugnazione del rigetto di sostituzione cautelare, la censura sulla motivazione deve dimostrare l'illogicità o l'incongruenza in modo puntuale: argomentazioni generiche sulla proporzionalità hanno scarse probabilità di successo senza riscontri fattuali netti
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