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Sentenza

Sentenza n. 5500/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del bando concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 8 Commissari Tecnici Biologi, indetto con decreto 30/01/24 del Capo della Polizia ed ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui il provvedimento di esclusione dal concorso implicito nell'impossibilità di presentazione della domanda di partecipazione e la pec del 4 marzo 2024 di esclusione della domanda di partecipazione al concorso, nonché – ove occorra – dell'art. 3 DM n. 103/2018; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2 dicembre 2024: del decreto del 19 settembre 24 del Direttore della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, di approvazione della graduatoria finale concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 8 commissari tecnici biologi del ruolo dei biologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato ed ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui il successivo decreto del 14 ottobre 2024, di rideterminazione di detta graduatoria; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere ammessa al concorso de quo e, quindi, allo svolgimento delle relative prove selettive.

Giustizia amministrativa202404077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando del concorso per l'assunzione di 8 commissari tecnici biologi, esclusione dalla partecipazione e successivi atti di approvazione e rideterminazione della graduatoria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 8 commissari tecnici biologi della Polizia di Stato, nonché l'esclusione dalla partecipazione, manifestatasi nell'impossibilità di presentare la domanda e nella comunicazione PEC del 4 marzo 2024. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, il decreto di approvazione della graduatoria finale e il successivo decreto di rideterminazione della graduatoria, chiedendo l'accertamento del proprio diritto a essere ammessa al concorso e a svolgere le prove selettive. Il testo della sentenza non esamina i motivi di legittimità dedotti, poiché la ricorrente, prima della decisione nel merito, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione ha impedito l'esame nel merito degli atti impugnati, in applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha promosso. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto a iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo non può essere deciso nel merito quando la parte, prima della delibazione, dichiari di rinunciare alla pronuncia di annullamento o di non avere più interesse alla stessa. Le spese sono state integralmente compensate, ritenendo sussistenti giusti motivi anche ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    Consente la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi, applicabile anche nei casi di rinuncia irrituale.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dichiarata dalla parte ricorrente prima dell'esame nel merito comporta l'improcedibilità del ricorso, poiché il giudice non può pronunciarsi su una domanda non più sostenuta dall'interesse attuale del suo proponente.
  • Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso: il giudice non può procedere d'ufficio alla decisione di merito quando la parte dichiari di rinunciare alla pronuncia di annullamento o di non avere più interesse alla stessa.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta in presenza di giusti motivi desunti dalle circostanze concrete, anche nei casi di rinuncia irrituale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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