Sentenza n. 480/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 11.02.2025 n. 32.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 11 febbraio 2025, n. 32, relativa all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 11 febbraio 2025, n. 32, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito del valore corrispondente alle annualità 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Savona entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata al ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto del giudizio. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con incarico di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi trenta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione inottemperante di dare esecuzione al giudicato e fissare un termine per l'adempimento.
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, consente di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo giudiziale entro un termine assegnato dal giudice.
- Quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato che impone una prestazione determinata, il giudice dell'ottemperanza può prescrivere le concrete modalità esecutive, compresa l'emissione di un titolo o beneficio amministrativo e l'accredito delle somme dovute.
- Nel giudizio di ottemperanza può essere nominato un commissario ad acta, individuato anche nell'ambito dell'amministrazione inadempiente, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione qualora persista l'inottemperanza dopo il termine fissato dal giudice.
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