Cassazione Civile, Ordinanza n. 01618/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società impugnava avvisi di accertamento e rettifica emessi a seguito di verifica fiscale relativa agli anni 1995-1998. L'Ufficio aveva ricostruito maggiori imponibili imputando alla società, quale attività in nero, tutte le movimentazioni bancarie rinvenute sui conti correnti intestati ai due soci e alle rispettive mogli. La controversia ha riguardato la presunzione di riferibilità alla società delle movimentazioni sui conti dei soci e l'onere della contribuente di fornire prova contraria specifica e circostanziata. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva ritenuto non provata la non riferibilità delle operazioni alla società, escludendo che la prova offerta bastasse a dimostrare la loro imputazione a un'altra società con maggiore capacità reddituale. Nel ricorso per cassazione la società deduceva violazione degli artt. 51, comma 2, nn. 2 e 7, d.P.R. 633/1972, 32, n. 2, d.P.R. 600/1973, 2727-2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR non avesse individuato gli elementi necessari per ritenere i movimenti bancari riferibili alla società e avesse omesso di valutare correttamente la prova contraria sull'imputazione ad altra società.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, secondo il principio già enunciato nel precedente giudizio di legittimità, una volta accertata la sostanziale riferibilità alla società delle movimentazioni sui conti intestati ai soci, incombe sulla contribuente l'onere di fornire prova contraria adeguata e circostanziata della loro riferibilità ad altri soggetti o ad altra attività. La CTR, in sede di rinvio, si è attenuta a tale principio, svolgendo un apprezzamento probatorio e ritenendo inidonea la documentazione prodotta dalla società, sia perché basata su presunzioni, sia perché gli intestatari dei conti erano soci accomandanti e dunque privi di poteri gestori sull'altra società indicata. La Corte ha inoltre rilevato che tali statuizioni di merito non erano state specificamente censurate. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, d.P.R. 633/1972
consente l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento IVA, dei dati bancari anche relativi a conti intestati a soci o altri soggetti, quando vi sia sostanziale riferibilità all'ente contribuente.
art. 32, n. 2, d.P.R. 600/1973
legittima la presunzione di riferibilità alla società delle movimentazioni bancarie, salvo prova contraria del contribuente.
art. 2727 c.c.
richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici, che possono fondare l'accertamento purché sorrette da elementi gravi, precisi e concordanti.
art. 2729 c.c.
richiamato per la valutazione della prova presuntiva e della sua idoneità.
art. 2697 c.c.
l'onere di provare la non riferibilità delle movimentazioni alla società grava sul contribuente che voglia vincere la presunzione fiscale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le movimentazioni bancarie rinvenute su conti intestati a soci, amministratori o soggetti collegati possono essere imputate alla società contribuente quando risulti la sostanziale riferibilità dei conti all'ente, anche se non vi è intestazione formale alla società.
- In materia di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, la presunzione legale di imponibilità può essere vinta solo mediante prova contraria specifica, circostanziata e idonea a dimostrare che le somme siano riferibili a un soggetto diverso o ad altra attività.
- Non è sufficiente una ricostruzione meramente presuntiva o probabilistica della diversa imputazione delle somme: il contribuente deve fornire elementi concreti e convincenti, e il giudice di merito deve valutarli con motivazione non apodittica.
- In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Corte, ma resta libero nell'apprezzamento delle prove; in cassazione non è censurabile il merito dell'apprezzamento probatorio se non nei limiti di specifiche doglianze ammissibili.
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