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Sentenza

Sentenza del 21/11/2018 n. 5338 - Comm. Trib. Prov. Caserta

Massima n. 84/2018 BENEFICI FISCALI - ACQUISTO "PRIMA CASA" - Residenza - Mancato trasferimento nel termine di 18 mesi - Effetti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La mancata variazione della residenza entro diciotto mesi comporta la decadenza dai benefici fiscali, salvo che il contribuente dimostri una causa di forza maggiore, oggettiva, imprevedibile e sopravvenuta dopo la compravendita. Il mancato accoglimento della domanda di residenza da parte del Comune non è stato ritenuto sufficiente a giustificare l'inadempimento.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente non aveva trasferito la propria residenza nel Comune in cui si trovava l'immobile entro il termine di diciotto mesi previsto per usufruire delle agevolazioni prima casa. Egli aveva invocato il mancato accoglimento, da parte del Comune, della domanda di trasferimento della residenza. La decisione ha ritenuto tale circostanza giuridicamente irrilevante, non integrando di per sé una causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'atto.

Norme richiamate

  • Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa

    Trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile entro diciotto mesi

    Il requisito della residenza deve essere soddisfatto entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto. L'inosservanza determina la decadenza dai benefici, salvo una causa di forza maggiore sopravvenuta e non imputabile al contribuente.

  • Forza maggiore

    Causa di forza maggiore, sopravvenuta rispetto alla stipula dell'atto di compravendita

    La forza maggiore deve consistere in un evento oggettivo, imprevedibile e inevitabile, intervenuto dopo l'acquisto e tale da impedire concretamente il trasferimento della residenza. Le difficoltà amministrative o il rigetto della domanda da parte dell'ente comunale non sono automaticamente sufficienti.

Massime di principio

  • Il termine di diciotto mesi per trasferire la residenza ai fini delle agevolazioni prima casa è normalmente vincolante.
  • La decadenza può essere evitata solo dimostrando una causa di forza maggiore effettiva, sopravvenuta dopo l'acquisto, imprevedibile e non imputabile al contribuente.
  • La semplice presentazione della domanda di residenza non equivale al trasferimento effettivo richiesto dalla disciplina agevolativa.
  • Il mancato accoglimento o il ritardo dell'amministrazione comunale non costituisce automaticamente causa di forza maggiore: occorre provare che l'evento fosse oggettivamente inevitabile e non superabile con la normale diligenza.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare tempestivamente la domanda, le comunicazioni con il Comune, le ragioni del diniego e ogni circostanza concreta che dimostri l'impossibilità non imputabile di rispettare il termine.

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