Sentenza n. 2460/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) del decreto dell’8 ottobre 2025, a firma congiunta del Commissario Straordinario della Fondazione Festa dei Gigli e del Sindaco di Nola, di assegnazione del Giglio del Calzolaio in favore di Isidoro Tradivo; b) del provvedimento dell’8 settembre 2025 della Fondazione Festa dei Gigli, mai pubblicato e conosciuto in pari data tramite un post pubblicato sui social network, avente a oggetto l’assegnazione provvisoria delle Macchine da Festa per l’edizione della Festa dei Gigli 2026, con riferimento alla corporazione del Calzolaio; c) del verbale del 28 giugno 2025 della Fondazione Festa dei Gigli, mai pubblicato, e conosciuto in data 29 luglio 2025 tramite un post pubblicato sui social network, avente a oggetto l’assegnazione provvisoria delle Macchine da Festa per l’edizione della Festa dei Gigli 2026, con riferimento alla corporazione del Calzolaio, nella parte in cui esclude, di fatto, l’assegnazione del Giglio del Calzolaio in favore della ricorrente; d) del verbale del 27 giugno 2025, di contenuto sconosciuto, avente a oggetto l’esame delle domande di concessione per l’assegnazione delle macchine da Festa dei Gigli per l’edizione della Festa dei Gigli di Nola 2026, nella parte in cui ritiene che la ricorrente non sia in possesso dei requisiti prescritti per l’assegnazione del Giglio del Calzolaio; e) di ogni altro verbale, di contenuto sconosciuto, lesivo dei diritti della ricorrente; f) di ogni altro atto o provvedimento, preordinato, conseguenziale e connesso ove e per quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi assegnato il Giglio del Calzolaio per la Festa dei Gigli 2026 o, in subordine, per la ripetizione dell’intera procedura di assegnazione del Giglio del Calzolaio per la Festa dei Gigli 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Assegnazione definitiva del Giglio del Calzolaio per la Festa dei Gigli 2026, unitamente agli atti presupposti di esclusione e assegnazione provvisoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’assegnazione definitiva del Giglio del Calzolaio ad altro aspirante, deducendo il difetto di istruttoria quanto alla ritenuta mancanza dei requisiti previsti dal Regolamento della Fondazione. In via subordinata, ha chiesto la rinnovazione dell’intera procedura, sostenendo che le compagini risultate assegnatarie o concorrenti non possedessero i requisiti regolamentari. Il Comune ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e il difetto di legittimazione a ricorrere della firmataria, nonché il difetto di interesse della ricorrente. Il giudice ha esaminato preliminarmente tali questioni, rilevando che la domanda originaria era stata presentata congiuntamente all’aspirante Maestro di Festa, successivamente deceduto, e che il decesso era intervenuto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e dopo l’apertura delle buste.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione del Comune relativa al difetto di legittimazione passiva, poiché il decreto di assegnazione era formalmente riconducibile anche al Sindaco, che lo aveva sottoscritto. Ha inoltre respinto l’eccezione di carenza di legittimazione a ricorrere della firmataria, ritenendo che il provvedimento fosse lesivo anche nei suoi confronti. Ha invece accolto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. In base all’articolo 21 del Regolamento, l’assegnazione è rilasciata in favore del Maestro di Festa, deriva da una domanda presentata congiuntamente all’aspirante firmatario, ha carattere personale e non è cedibile a terzi. Il decesso dell’aspirante Maestro di Festa ha quindi determinato la decadenza della domanda originaria. Poiché il decesso è intervenuto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, non era possibile presentare una nuova domanda con un diverso Maestro di Festa; inoltre, l’eventuale assegnazione non avrebbe potuto essere trasferita ad altri, neppure agli eredi. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse, senza esaminare i vizi sostanziali dedotti né procedere alla verifica del perfezionamento della notifica al controinteressato. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 21 del Regolamento della Fondazione Festa dei Gigli
“1. L’atto concessorio, anche detto assegnazione, è rilasciato in favore del Maestro di Festa ed ha ad oggetto il diritto di costruire e allestire una delle Macchine da Festa e di organizzare tutti gli eventi cerimoniali ad essa relativi per una durata di 12 mesi. 2. L’assegnazione avviene all’esito dell’istruttoria delle domande di concessione presentate dagli Aspiranti Maestri di Festa congiuntamente ai rispettivi firmatari. 3. L’assegnazione è un atto personale e non è cedibile a terzi.”
L’assegnazione è personale, è collegata alla domanda presentata congiuntamente dal Maestro di Festa e dal firmatario e non può essere trasferita a terzi; il decesso dell’aspirante Maestro di Festa comporta la decadenza della domanda.
art. 55, comma 10, c.p.a.
In sede cautelare, il TAR aveva ritenuto sufficiente la tempestiva fissazione dell’udienza di merito per tutelare le esigenze cautelari.
art. 49, comma 2, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto superfluo acquisire la prova del perfezionamento della notifica del ricorso al controinteressato, poiché l’inammissibilità per difetto di interesse rendeva inutile tale adempimento processuale.
Massime di principio
- Quando un regolamento prevede che una concessione sia rilasciata in favore di un determinato soggetto, sulla base di una domanda congiunta e con carattere personale e non cedibile, il decesso del richiedente determina la decadenza della domanda e impedisce il trasferimento dell’eventuale assegnazione a firmatari, eredi o altri terzi.
- Se il decesso dell’aspirante beneficiario interviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il firmatario della domanda originaria non può conseguire l’assegnazione mediante sostituzione del richiedente o presentazione di una nuova domanda; manca pertanto un interesse concreto e attuale a contestare l’esclusione o l’assegnazione a terzi.
- La sottoscrizione di un provvedimento da parte di un organo dell’amministrazione è sufficiente a radicare la legittimazione passiva dell’amministrazione cui l’organo appartiene, anche quando l’atto sia stato adottato congiuntamente da più soggetti.
- La previsione regolamentare secondo cui l’assegnazione è rilasciata al Maestro di Festa non esclude, di per sé, la legittimazione della firmataria a impugnare l’atto, quando il provvedimento sia idoneo a incidere direttamente anche sulla sua posizione.
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