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Sentenza

Sentenza n. 4869/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - della delibera del Plenum CSM del 21 maggio 2025, nella parte in cui descrive e chiarisce il nuovo assetto dell’impegno orario dei magistrati onorari stabilizzati, distinguendo tra il regime esclusivo e non esclusivo, con effetti interpretativi suscettibili di impatto diretto sull’organizzazione degli uffici e sull’applicazione del trattamento economico); - della Nota del Consiglio Superiore della Magistratura n. 9535 del 23 maggio 2025, redatta dall’Ufficio Studi e Documentazione con cui è stata diramata la predetta Delibera; - della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 giugno 2025, n. 26/VA/2025, recante “Disciplina attuativa delle disposizioni contenute nella legge 15 aprile 2025 n. 51”, nella parte in cui conferma e integra i criteri selettivi e organizzativi adottati con la precedente delibera del Plenum; - della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale – n. 71 del 11 giugno 2025, nella parte in cui, in attuazione della legge n. 51/2025, ridefinisce il trattamento economico dei magistrati onorari, introducendo una distinzione retributiva tra magistrati in regime esclusivo e non esclusivo; - nonché di tutti gli atti posti in essere in attuazione della Legge 15 aprile 2025, n. 51, presupposti, conseguenziali o comunque connessi e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a non vedersi applicata la legge n. 51 del 15 aprile 2025 e quindi di godere di un trattamento economico e di status migliorativo e comunque diverso da quello previsto dalla legge suddetta ovvero di continuare a fruire del trattamento giuridico ed economico pregresso e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento dei trattamenti differenziali conseguenti, il tutto previa declaratoria di illegittimità costituzionale della legge n. 51 del 15 aprile 2025 e/o disapplicazione della stessa rispetto alla normativa eurounitaria ovvero con rimessione della questione alla Corte di Giustizia Europea.

Giustizia amministrativa202509139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere del CSM, nota di diramazione del CSM e circolare del MEF concernenti l'attuazione della legge n. 51/2025 sul regime orario, organizzativo, economico e previdenziale dei magistrati onorari stabilizzati

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, magistrati onorari confermati e stabilizzati ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, operanti in regime non esclusivo, hanno impugnato gli atti del CSM e la circolare del MEF adottati in attuazione della legge n. 51/2025. Hanno dedotto, in via derivata, l'illegittimità degli atti per contrasto della legge con i principi di certezza del diritto, irretroattività, tutela del legittimo affidamento e ragionevolezza, nonché con gli artt. 3, 36, 97 e 117, comma 1, Cost. e con il diritto dell'Unione europea. In particolare, hanno contestato la riduzione del compenso dei magistrati non esclusivisti a 25.000 euro annui, l'introduzione di un limite di sedici ore settimanali, la possibilità di distribuire l'impegno su più giornate, la reintroduzione di valutazioni quadriennali di idoneità, il rafforzamento del regime disciplinare, la disciplina previdenziale mediante iscrizione alla gestione separata INPS e la differenziazione rispetto ai magistrati esclusivisti, cui è riconosciuto un compenso annuo di 58.840 euro in tredici mensilità e un impegno massimo di trentasei ore settimanali. È stata dedotta la disparità di trattamento tra esclusivisti e non esclusivisti, a fronte dell'identità delle funzioni giudiziarie, nonché la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, degli artt. 20, 21, 31 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della direttiva 97/81/CE. In subordine è stato chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE e la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni relative alle disposizioni della legge n. 51/2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse e, comunque, lo ha respinto nel merito. In rito, ha rilevato che la delibera del CSM impugnata contiene mere indicazioni rivolte ai dirigenti degli uffici giudiziari e non incide direttamente sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti. Ai sensi della disciplina legislativa, infatti, il programma lavorativo concreto è definito dai presidenti dei tribunali e dai procuratori della Repubblica, che esercitano il potere di programmazione tenendo conto delle caratteristiche del singolo ufficio, delle funzioni svolte, delle pendenze e delle risorse disponibili. Gli eventuali effetti lesivi possono quindi derivare soltanto dai successivi provvedimenti dei dirigenti degli uffici, non direttamente dalla risoluzione consiliare. Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondati i primi quattro motivi. La disciplina previgente già qualificava l'incarico come temporaneo, incompatibile con un rapporto di pubblico impiego e compatibile con altre attività lavorative o professionali, prevedendo un limite complessivo di due giorni settimanali; la novella non è stata ritenuta lesiva delle garanzie proprie della magistratura onoraria. Il TAR ha escluso anche l'assimilabilità tra magistratura onoraria e magistratura togata, richiamando la diversa modalità di reclutamento e la rilevanza del pubblico concorso quale garanzia di idoneità, imparzialità e indipendenza. Ha inoltre escluso che fosse dimostrata una violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione, osservando che la differenza economica indicata dai ricorrenti tra compenso orario degli esclusivisti e dei non esclusivisti non era sufficiente a dimostrare la denunciata discriminazione. Il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto non necessario, perché le questioni già sottoposte alla Corte di giustizia in altro giudizio riguardavano profili diversi e la controversia concerneva scelte legislative in materia retributiva, previdenziale e organizzativa. La rimessione alla Corte costituzionale è stata esclusa sia per la carenza di interesse, ostativa alla rilevanza della questione, sia per l'infondatezza delle censure nel merito. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 108 Cost.

    Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

    La riserva di legge non impone una disciplina legislativa analitica e vincolata; il legislatore può stabilire criteri generali sufficientemente precisi, lasciando al CSM spazi di valutazione discrezionale nel rispetto di tali criteri.

  • art. 29 d.lgs. 116/2017

    Disciplina la conferma e stabilizzazione dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento.

  • art. 29-bis d.lgs. 116/2017

    Attribuisce ai dirigenti degli uffici il compito di definire il programma lavorativo dei magistrati onorari confermati, in conformità alle indicazioni del CSM e nel rispetto dei limiti orari legislativi.

  • art. 30-quinquies d.lgs. 116/2017

    Prevede valutazioni periodiche di idoneità professionale, contestate dai ricorrenti ma non ritenute dal TAR sufficienti a fondare le censure proposte.

  • art. 31-ter d.lgs. 116/2017

    Disciplina il compenso e il regime previdenziale dei magistrati onorari non esclusivisti, inclusa la gestione separata INPS.

  • art. 1, comma 3, d.lgs. 116/2017

    L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.

    La natura temporanea e la compatibilità con altre attività costituiscono elementi strutturali dell'incarico onorario.

  • art. 23 d.lgs. 116/2017

    Prevede un'indennità composta da una parte fissa e una parte variabile di risultato.

  • art. 24 d.lgs. 116/2017

    Riconosce il trattamento economico anche durante il periodo di ferie coincidente con la sospensione dei termini processuali.

  • art. 25 d.lgs. 116/2017

    Disciplina la regolarizzazione previdenziale dei magistrati onorari.

  • art. 28 legge 87/1953

    Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.

    Il controllo di costituzionalità non consente valutazioni politiche né un sindacato sull'opportunità delle scelte discrezionali del legislatore.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando le questioni prospettate non risultano rilevanti o riguardano profili diversi da quelli oggetto di precedenti rinvii.

  • art. 3 Cost.

    È stato invocato dai ricorrenti in relazione a ragionevolezza, uguaglianza e non discriminazione; il TAR ha escluso la fondatezza delle censure.

  • art. 36 Cost.

    La censura relativa all'adeguatezza del compenso dei magistrati non esclusivisti è stata ritenuta non dimostrata.

  • art. 97 Cost.

    La denunciata compromissione del buon andamento dell'amministrazione della giustizia non è stata ritenuta provata.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    È stato invocato in relazione ai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, senza che il TAR ravvisasse un contrasto rilevante.

  • art. 11 preleggi

    Il richiamo all'irretroattività è stato prospettato dai ricorrenti, ma non ha condotto all'accoglimento delle censure.

Massime di principio

  • Una delibera o risoluzione del CSM che fornisce ai dirigenti degli uffici giudiziari mere indicazioni generali per l'organizzazione del lavoro dei magistrati onorari non è direttamente lesiva delle posizioni dei singoli magistrati, quando il potere di adottare il programma lavorativo concreto spetta ai dirigenti degli uffici; l'impugnazione dell'atto consiliare è pertanto inammissibile per carenza di interesse attuale, salva l'impugnazione degli atti successivi concretamente lesivi.
  • La riserva di legge prevista dall'art. 108 Cost. è rispettata quando la legge stabilisce criteri generali sufficientemente precisi per la disciplina dell'ordinamento giudiziario, senza dover predeterminare in modo analitico ogni scelta organizzativa; il CSM può esercitare una discrezionalità attuativa e orientativa entro i limiti fissati dalla legge.
  • La magistratura onoraria non è automaticamente assimilabile alla magistratura togata ai fini del trattamento giuridico ed economico, poiché la diversità delle modalità di reclutamento, della natura dell'incarico e del rapporto con il pubblico impiego può giustificare discipline differenziate.
  • La prospettata disparità economica tra magistrati onorari esclusivisti e non esclusivisti non dimostra, di per sé, una violazione del diritto dell'Unione o del principio di uguaglianza, occorrendo provare che la differenza sia grave, manifesta e priva di giustificazione in rapporto ai diversi regimi di impegno e di compatibilità con altre attività professionali.
  • La carenza di interesse all'impugnazione dell'atto amministrativo costituisce un limite preclusivo alla rimessione di una questione di legittimità costituzionale, poiché impedisce di ritenere rilevante la questione nel giudizio principale.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoLegittimazione e interesse a ricorrereInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRiserva di legge e gerarchia delle fontiQuestione di legittimità costituzionale

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