Sentenza del 21/02/2018 n. 4150 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Imposta versata in forza di norma dichiarata incompatibile con il diritto comunitario - Rimborso - Disciplina - Decadenza prevista dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Contrasto con il diritto dell'Unione europea - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso dell'IVA non detratta sugli autoveicoli aziendali per gli anni 2000-2004, ritenendo incompatibile con il diritto dell'Unione europea la disciplina italiana che limitava la detrazione. Sosteneva che dovessero applicarsi i termini previsti dagli artt. 19 e 57 del D.P.R. n. 633/1972, oppure il termine quadriennale riconosciuto all'Amministrazione per rettificare le dichiarazioni, anziché il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Per le annualità 2000-2002, l'istanza presentata il 12 maggio 2005 era tardiva relativamente alle somme pagate prima del 12 maggio 2003, perché si applicava il termine biennale decorrente dal pagamento, non essendo applicabili né la disciplina speciale introdotta dal D.L. n. 258/2006 né i termini degli artt. 19 e 57 del D.P.R. n. 633/1972. La Corte ha precisato che il termine biennale è compatibile con il diritto dell'Unione europea, poiché rispetta i principi di equivalenza ed effettività e consente a un contribuente normalmente diligente di far valere i propri diritti. Per le annualità 2003-2004 la società aveva invece rinunciato al giudizio dopo aver aderito alla procedura telematica di rimborso. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2
La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione.
Il termine biennale di decadenza si applica alle domande di rimborso tributario atipiche, comprese quelle fondate sull'incompatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione europea, quando non esista una disciplina speciale.
D.P.R. n. 633/1972, art. 19-bis
L'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture e autoveicoli, non adibiti a uso pubblico e non oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione, salvo specifiche eccezioni.
La disposizione nazionale limitava la detrazione dell'IVA sugli autoveicoli, ma è stata dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
D.P.R. n. 633/1972, art. 19
La norma disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA, ma non stabilisce il termine applicabile alla domanda autonoma di rimborso oggetto della controversia.
D.P.R. n. 633/1972, art. 57
Il termine previsto per i controlli e le rettifiche dell'Amministrazione finanziaria non può essere esteso analogicamente al contribuente per consentirgli di correggere la dichiarazione e chiedere il rimborso.
D.L. n. 258/2006, art. 1
Ha introdotto procedure speciali per il recupero dell'IVA relativa agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006, ma non si applica alle annualità anteriori né amplia retroattivamente i termini per le domande già soggette alla decadenza ordinaria.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, art. 17
Il diritto alla detrazione sussiste nella misura in cui i beni e i servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta.
La normativa europea impone il riconoscimento della detrazione dell'IVA per beni e servizi utilizzati nell'ambito di operazioni imponibili; la disciplina italiana che la escludeva in modo incompatibile doveva essere disapplicata nei limiti riconosciuti dalla Corte di giustizia.
Corte di giustizia UE, causa C-228/05, Stradasfalti
Ha dichiarato incompatibili con il diritto dell'Unione le limitazioni italiane alla detrazione dell'IVA relativa alle autovetture e alle spese connesse.
Principi UE di equivalenza ed effettività
In assenza di una disciplina europea specifica sui rimborsi, gli Stati membri possono stabilire termini procedurali nazionali, purché non siano meno favorevoli di quelli applicabili a situazioni analoghe e non rendano impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti europei. Il termine biennale è stato ritenuto conforme a tali principi.
Massime di principio
- Quando una norma tributaria nazionale viene dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il contribuente non può automaticamente chiedere il rimborso senza limiti temporali: si applicano i termini di decadenza previsti dalla normativa nazionale, salvo una disciplina speciale.
- In assenza di un termine specifico previsto dalla legge d'imposta, la domanda di rimborso deve essere presentata entro due anni dal pagamento oppure, se successivo, dal momento in cui si è verificato il presupposto della restituzione.
- Il decorso del termine non viene normalmente sospeso o fatto decorrere dalla successiva sentenza della Corte di giustizia, se il contribuente poteva già far valere la pretesa sulla base dell'asserita incompatibilità della norma nazionale.
- I termini concessi all'Amministrazione finanziaria per accertare o rettificare una dichiarazione non si estendono automaticamente al contribuente per chiedere il rimborso.
- Una disciplina speciale e più favorevole introdotta dopo una sentenza europea opera solo nei limiti e per i periodi espressamente previsti dalla legge; non può essere estesa a periodi anteriori o a fattispecie diverse per analogia.
- Il rimborso può essere escluso quando il rapporto tributario è esaurito, anche perché è già scaduto il termine decadenziale per presentare l'istanza.
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