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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33317/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 7/3/2022 (che aveva riformato quoad poenam la sentenza di primo grado per Guadagnuolo, Aprea e Giordano e confermato integralmente per Fico). Le doglianze principali: per Guadagnuolo, mancata e illogica motivazione circa la consistenza probatoria della violenza/minaccia con metodo mafioso e del dolo per il tentato reato di estorsione, nonché diniego ingiustificato delle attenuanti generiche; per Aprea e Giordano, vizi di motivazione nel riconoscimento del concorso nel reato di usura, mancata considerazione del deficit di credibilità della persona offesa e di errori nel calcolo del tasso usurario, errata applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 644, comma quinto, n. 4, con riflessi sulla prescrizione, e censura del trattamento sanzionatorio per discostamento immotivato dal minimo edittale; per Fico, omissione di considerare una tesi alternativa sulla causa del finanziamento (retrocessione di un motociclo) e mancata motivazione sull'aggravante del metodo mafioso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e difetto di specificità, ai sensi degli artt. 606, comma 3; 591, comma 1, lett. c); e 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. Ha ritenuto che i motivi ripropongono in modo non specifico critiche di merito già affrontate e motivate dal giudice di merito e che non evidenziano una mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione tale da giustificare il sindacato di legittimità. La Corte ha confermato la valutazione di attendibilità della persona offesa, la correttezza del calcolo degli interessi usurari, l'applicazione dell'aggravante per la qualità imprenditoriale della vittima (art. 644, comma quinto, n. 4), nonché il riconoscimento della minaccia aggravata dal metodo mafioso. Ha inoltre ritenuto corretta la dosimetria della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende (in considerazione di profili di colpa nella proposizione dei ricorsi).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa alla forma dei motivi di ricorso; richiamata per inquadrare i motivi posti a fondamento dell'impugnazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione (manifesta illogicità) che i ricorrenti contestavano; la Corte ha ritenuto che non sussistesse una motivazione manifestamente illogica.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Base normativa per dichiarare l'inammissibilità dei motivi quando manifestamente infondati; utilizzata per dichiarare inammissibili i ricorsi.

  • art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Richiamato quale causa di inammissibilità in combinato disposto con l'art. 606; riguarda l'ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle regole di ammissibilità dei motivi, connesse al sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente condanna alle spese e, se del caso, al versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità; applicata per condannare i ricorrenti alle spese e a versare euro 3.000 ciascuno.

  • art. 644 cod. pen., comma quinto, n. 4

    Norma sull'usura e relativi aggravanti; la Corte ha interpretato l'aggravante come applicabile quando la persona offesa esercita una delle attività protette, anche se il finanziamento non è attinente all'attività stessa.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione ai criteri di determinazione dell'importo da versare alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa dei ricorrenti.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito un sindacato di merito sulla valutazione della prova: i ricorsi che si limitano a chiedere diversa valutazione della credibilità o della capacità dimostrativa degli elementi probatori sono, di regola, inammissibili.
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione per vizi di motivazione occorre dimostrare una mancanza, una manifesta illogicità o una contraddittorietà della motivazione tale da rendere insufficiente la decisione; mere deduzioni generiche o riproposizioni delle stesse argomentazioni già affrontate in sede di merito non sono sufficienti.
  • La credibilità della persona offesa può costituire base autonoma di condanna se il giudice di merito motiva in modo coerente e circostanziato la valutazione di attendibilità e la congruenza del racconto con il resto del quadro probatorio.
  • L'aggravante prevista dall'art. 644, comma quinto, n. 4 (qualità di imprenditore della vittima) si configura quando la persona offesa esercita l'attività protetta, anche se il prestito usurario non è direttamente collegato all'attività stessa.
  • Il riconoscimento del metodo mafioso o della minaccia aggravata può fondarsi anche su atteggiamenti allusivi, sull'ostentazione di status e sul contesto (es. convocazione presso soggetto che ostenta condizione carceraria domiciliare), purché il giudice di merito dia adeguata motivazione.
  • La discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e nel riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti è tutelata se la decisione è supportata da una motivazione puntuale e conforme ai criteri giurisprudenziali; eventuali scostamenti dal minimo edittale devono essere motivati.
  • La proposizione di ricorsi infondati o non specifici può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella proposizione del gravame.

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