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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15604/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancata produzione degli atti e documenti su cui esso si fondava, richiesti a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. Non sono state liquidate spese di legittimità perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato dinanzi al Tribunale tre cartelle di pagamento relative a "spese Cassa ammende e spese processuali", notificate nel 2012. Il Tribunale di Cagliari aveva rigettato l'opposizione. Con ricorso per cassazione la parte soccombente proponeva sei motivi, ma nel testo esaminato la Corte si sofferma in via pregiudiziale sulla mancata produzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fondava. Pur essendo richiamati nel ricorso la cartella e l'atto di opposizione come documenti del fascicolo di primo grado, tali documenti non risultavano prodotti in sede di legittimità; inoltre il ricorrente non deduceva che essi fossero presenti nel fascicolo d'ufficio del giudice di appello. La Corte ha quindi rilevato l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    a pena di improcedibilità del ricorso

    nel ricorso per cassazione il ricorrente deve produrre gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda; in difetto, il ricorso è improcedibile. L'onere può ritenersi assolto anche mediante produzione del fascicolo di parte contenente tali atti, oppure mediante richiamo alla loro presenza nel fascicolo d'ufficio del giudice di merito, se ciò risulta dedotto e verificabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di definizione del ricorso con esito sfavorevole per il ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115

    a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto

    è il parametro richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la produzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda è onere del ricorrente e costituisce requisito di procedibilità: se la Corte non può esaminare tali atti, il ricorso è improcedibile.
  • L'onere di produzione può essere soddisfatto anche tramite il deposito del fascicolo di parte che contenga gli atti rilevanti; in alternativa, può rilevare la presenza degli stessi nel fascicolo d'ufficio del giudice di merito, ma tale circostanza deve risultare in modo utile al controllo della Corte.
  • La mancata difesa degli intimati esclude la liquidazione delle spese di legittimità, ma non impedisce la declaratoria di improcedibilità né l'applicazione della disciplina sull'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossioneOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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