Cassazione Civile, Ordinanza n. 16513/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La lite nasce dal fatto che una dipendente di ente previdenziale, esclusa illegittimamente da un corso-concorso per l'accesso alla dirigenza, aveva ottenuto dai giudici amministrativi una tutela reintegratoria sul piano giuridico e poi un risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per l'illecito subito. Sulle somme corrisposte dall'ente, l'amministrazione aveva applicato le ritenute IRPEF come redditi di lavoro dipendente. La contribuente chiedeva il rimborso delle somme trattenute, sostenendo che l'intero importo avesse natura risarcitoria e non reddituale. La C.T.R. aveva invece distinto: tassabili le somme riconosciute a titolo di danno patrimoniale perché sostitutive di reddito perduto, non tassabili quelle corrisposte per danno esistenziale. Con il ricorso per cassazione la contribuente denunciava: 1) violazione degli artt. 6, 49 e 51 T.U.I.R. e dell'art. 1223 c.c., assumendo che le somme dovevano essere considerate danno emergente o perdita di chance, quindi non imponibili; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. e omessa pronuncia, sostenendo che la qualificazione operata dalla C.T.R. contrastasse con la sentenza amministrativa e con il giudicato riflesso che avrebbe già attribuito natura di danno emergente alle somme liquidate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il criterio della C.T.R. che aveva assoggettato a imposizione solo le somme risarcitorie aventi funzione sostitutiva di redditi non percepiti, cioè il differenziale retributivo tra quanto percepito e quanto sarebbe stato percepito in caso di nomina dirigenziale, escludendo invece la tassazione delle somme liquidate per pregiudizi diversi, come il danno esistenziale. La Corte ha chiarito che non è la natura risarcitoria della somma, in sé, a escludere l'imponibilità, ma la natura del danno risarcito: se il pregiudizio consiste nella perdita di redditi, la somma è imponibile; se reintegra un danno emergente, no. Ha inoltre escluso che la sentenza amministrativa imponesse un vincolo di giudicato sulla qualificazione fiscale delle somme, rilevando che la determinazione della base imponibile spetta al giudice tributario. Alla soccombenza ha fatto seguire la condanna della ricorrente alle spese e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
«i proventi conseguiti in sostituzione di redditi ... costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti»
Sono imponibili le somme risarcitorie che sostituiscono redditi perduti; non lo sono quelle che reintegrano un danno emergente.
art. 49 T.U.I.R.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'irrilevanza reddituale delle somme; la Corte non ravvisa violazione.
art. 51 T.U.I.R.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione delle somme percepite; la Corte conferma l'impostazione della C.T.R. sulla tassabilità del differenziale retributivo.
art. 1223 c.c.
La distinzione tra danno emergente e lucro cessante è usata per stabilire se il risarcimento sia o meno imponibile.
art. 2909 c.c.
La sentenza amministrativa non risultava avere una statuizione vincolante sulla qualificazione fiscale delle somme; la base imponibile va determinata dal giudice tributario.
art. 375 c.p.c.
Indicato per la trattazione camerale della causa.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato per la trattazione camerale della causa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro di legittimità invocato per la dedotta violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametro di legittimità invocato per l'omessa pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di IRPEF, le somme corrisposte a titolo risarcitorio sono imponibili solo quando sostituiscono redditi perduti, cioè quando riparano un lucro cessante; non sono imponibili se reintegrano un danno emergente.
- Ai fini fiscali, non è decisiva la sola etichetta di "risarcimento": occorre guardare alla natura concreta del pregiudizio indennizzato e alla funzione economica della somma percepita.
- Nel caso di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di mancata instaurazione del rapporto, il differenziale tra la retribuzione percepita e quella che sarebbe stata percepita può integrare reddito sostitutivo tassabile, se liquidato come perdita di redditi.
- La perdita di chance è una voce autonoma di danno e richiede una specifica qualificazione e motivazione del giudice di merito; il mero riferimento al maggiore stipendio non conseguito, usato solo come criterio di quantificazione, non basta a mutare il titolo del danno.
- La qualificazione fiscale delle somme risarcitorie spetta al giudice tributario e non è automaticamente vincolata dalla qualificazione contenuta in un precedente giudizio amministrativo, salvo un effettivo giudicato sul punto.
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