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Ordinanza

Ordinanza n. 486/2026 - Milano, Sezione 3

per l’accertamento previa adozione delle più opportune misure cautelari del diritto della ricorrente a vedersi remunerata l’energia elettrica prodotta dall’impianto idroelettrico denominato “ser società energie rinnovabili srl” alle condizioni indicate nella convenzione rid stipulata con il gestore dei servizi energetici, senza l’applicazione del “meccanismo di compensazione a due vie” di cui all’art. 15-bis, del d-l. n. 4 del 2022, conv. con mod. dalla l. n. 25 del 2022 e s.m.i.; per l’accertamento della non debenza delle somme richieste dal gse alla società con le fatture n. 363204 del 19.2.2025 e n. 363205 del 19.2.2025, di importo pari rispettivamente a € 353.704, 68 e a € 118.367,82, recanti causale “rettifica prezzo cessione energia ai sensi dell'art 15 bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4 - contratto: nep202200003336” (docc. 1-2), e per la contestazione e l’annullamento delle fatture in esame; per la conseguente condanna del gestore dei servizi energetici alla restituzione in favore della ricorrente delle somme liquidate dalla società/compensate dal g.s.e. in forza delle suddette fatture; come pure per l’accertamento del diritto della ricorrente alle maggiori somme dovute per l’energia elettrica prodotta dall’impianto ser per il periodo dal 1° febbraio 2022 al 30 giugno 2023 in forza della convenzione rid stipulata con il gse, somme che, in applicazione dell’art. 15-bis, il portale gse non ha consentito alla società di fatturare per la produzione di agosto, settembre e dicembre 2022; nonché per la condanna del gse a restituire alla ricorrente gli importi dovuti per la produzione dell’energia elettrica nei mesi di agosto, settembre 2022 e dicembre 2022, illegittimamente non riconosciuti sulle fatture nn. 20 e 22 del 2022 e n. 2 del 2023 di ser, in forza dell’indebita applicazione dell’art. 15-bis del d-l. n. 4/2022 e ss.mm.ii. ciò oltre interessi legali e moratori anche ai sensi dell’art. 10 del contratto rid; il tutto previo annullamento degli atti attuativi ed esecutivi dell’art. 15-bis, del d-l. n. 4 del 2022, conv. con mod. dalla l. n. 25 del 2022 e s.m.i., e in particolare: i) delle suddette fatture emesse dal gse; ii) della nota del gse prot. gseweb/p20220360738 dell’8.7.2022, recante “comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall’articolo 15-bis del dl 27 gennaio 2022, n. 4..” (doc. 3); iii) ove occorra, dei riscontri g.s.e. alle segnalazioni della società, rif. n. s000604611 del 24.11.2022 (doc. 4) e rif. n. s002902816 dell’1.3.2025 (doc. 5); iv) della deliberazione di arera n. 266/2022/r/eel del 21 giugno 2022, recante “attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (doc. 6); v) della deliberazione di arera n. 143/2023/r/eel del 4 aprile 2023, recante “attuazione dell’art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull’energia elettrica immessa da impianti di produzione” (doc. 7); vi) delle regole tecniche del g.s.e. sull’applicazione dell’art. 15 bis dl gennaio 2022, n.4, ultimo aggiornamento del 23.6.2023 (doc. 8) per la conseguente condanna del gse – se del caso – a rideterminare l’importo dovuto a titolo di c.d. extraprezzo ex art. 15-bis del d-l. n. 15/2022, con ogni conseguenza restitutoria di legge;

Giustizia amministrativa202500975

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di accertamento

Atto impugnato: atti applicativi del meccanismo di compensazione a due vie previsto dall'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, comprese fatture GSE per la rettifica del prezzo di cessione dell'energia, comunicazione di inclusione nel perimetro applicativo, deliberazioni ARERA e regole tecniche GSE

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e GSE)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto, anche in via cautelare, l'accertamento del diritto a essere remunerata per l'energia prodotta dal proprio impianto idroelettrico alle condizioni della convenzione di ritiro dedicato, senza applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dall'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022. Ha inoltre contestato la debenza degli importi richiesti dal GSE mediante due fatture, rispettivamente di euro 353.704,68 ed euro 118.367,82, chiedendone l'annullamento, la restituzione delle somme eventualmente versate o compensate e il riconoscimento di ulteriori importi relativi alla produzione dei mesi di agosto, settembre e dicembre 2022. Sono stati impugnati anche gli atti attuativi dell'art. 15-bis, tra cui una comunicazione GSE, due deliberazioni ARERA e le regole tecniche GSE. La ricorrente ha dedotto l'illegittima applicazione del meccanismo di compensazione e ha chiesto la condanna del GSE alla rideterminazione e restituzione delle somme, oltre agli interessi.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare e ha compensato le spese della fase cautelare. Pur riservando al giudizio di merito l'esame delle eccezioni pregiudiziali, il Collegio ha rilevato che la ricorrente ha proposto azioni di accertamento nei confronti del GSE e che è almeno dubbia sia la diretta impugnabilità della diffida di pagamento contestata sia la riconducibilità della sua contestazione e delle azioni di accertamento alla giurisdizione amministrativa. Quanto al pregiudizio finanziario derivante dalle compensazioni, il TAR ha osservato che, considerati il momento di maturazione delle pretese del GSE e il quadro normativo e disciplinare noto, l'operatore professionale, tenuto a una qualificata diligenza, avrebbe dovuto predisporre misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare la situazione, anche rispetto a investimenti effettuati in presenza di pretese ragionevolmente prevedibili. Il Collegio ha inoltre escluso l'irreversibilità del pregiudizio, poiché le somme eventualmente riscosse potranno essere recuperate qualora il giudizio di merito sia favorevole. La competenza territoriale è stata ritenuta sussistente, mentre la questione di giurisdizione sugli atti esecutivi del GSE è rimasta impregiudicata.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. n. 4/2022, conv. con mod. dalla l. n. 25/2022

    meccanismo di compensazione a due vie

    La disposizione costituisce la base normativa del meccanismo di compensazione applicato dal GSE all'energia elettrica prodotta da determinati impianti alimentati da fonti rinnovabili.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale base normativa per la domanda e la valutazione della tutela cautelare.

  • art. 10 del contratto RID

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di interessi legali e moratori.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la tutela può essere negata quando sia almeno dubbia la diretta impugnabilità dell'atto contestato e la riconducibilità della domanda proposta alla giurisdizione amministrativa, anche se l'esame definitivo delle questioni pregiudiziali è riservato al merito.
  • Il pregiudizio finanziario derivante dall'applicazione di un meccanismo regolatorio non integra, di per sé, un periculum cautelare qualificato quando l'operatore professionale conosceva o poteva ragionevolmente prevedere il quadro normativo e disciplinare e avrebbe dovuto adottare le necessarie misure gestionali e organizzative.
  • La prevedibilità delle pretese economiche dell'amministrazione e del relativo quadro regolatorio impone all'operatore economico una qualificata diligenza nella gestione finanziaria e nella programmazione degli investimenti; gli investimenti effettuati nonostante pretese ragionevolmente prevedibili non fondano automaticamente il periculum in mora.
  • La possibilità di recuperare le somme eventualmente riscosse in caso di esito favorevole del giudizio di merito esclude, in linea di principio, l'irreversibilità del pregiudizio economico ai fini della tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Tutela cautelareGiurisdizione e riparto
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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