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Sentenza

Sentenza n. 1139/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500829

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Crotone, giudice del lavoro, n. 854 del 5 dicembre 2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Crotone, che aveva accertato e dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 dicembre 2024 tramite PEC, anche all’indirizzo istituzionale indicato, ed era passata in giudicato, come attestato il 24 giugno 2025. Nonostante il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato e non si era costituito nel giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ordinando al Ministero dell’istruzione e del merito di eseguire integralmente la sentenza del Tribunale ordinario di Crotone entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, con il compito di provvedere in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione dell’inadempimento. Gli eventuali compensi e le spese dell’attività commissariale sono stati posti a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 828, oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e per nominare il commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti per il perdurante inadempimento ministeriale.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto, riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro, a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015

    Il TAR ha ritenuto applicabile per analogia, anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro, la regola secondo cui compensi e spese dell’attività commissariale gravano sull’amministrazione inadempiente e sono compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti dell’amministrazione che non abbia eseguito una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine di moratoria previsto dalla legge.
  • Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione integrale del giudicato entro un termine assegnato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale fase sostitutiva.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio quando indispensabili per adempiere alla pronuncia.
  • Le spese e gli eventuali compensi dell’attività commissariale possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente; il giudice può applicare analogicamente tale regola anche a giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti decisori previsti dalla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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