Cassazione Civile, Ordinanza n. 11120/2024 del 24/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla convalida, da parte del Giudice di pace, della proroga di ulteriori trenta giorni del trattenimento di un cittadino nigeriano presso un CPR, disposta nell'ambito dell'esecuzione di un decreto prefettizio di espulsione. Il ricorrente ha denunciato in cassazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 286/1998 e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la richiesta della Questura per una terza proroga fosse generica, contraddittoria e non supportata da prova di gravi difficoltà di identificazione o della necessità di acquisire documenti di viaggio. Ha inoltre dedotto che la motivazione del provvedimento del Giudice di pace, redatto su modulo prestampato con crocette, fosse apparente e inferiore al minimo costituzionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'unica censura. Ha interpretato l'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 nel senso che la proroga del trattenimento può essere disposta, tra l'altro, quando sia necessario organizzare le operazioni di rimpatrio, e ha verificato che nel caso concreto il giudice di pace aveva dato conto dell'esistenza di elementi concreti tali da rendere probabile la necessità della proroga per tale finalità. Ha quindi escluso la motivazione apparente e ha respinto il ricorso. Non è stata liquidata alcuna spesa per mancata difesa degli intimati; è stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggravato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per cassazione denunciando violazione di legge.
artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998
disciplinano il trattenimento dello straniero e le sue proroghe; la Corte ha ribadito che la proroga può fondarsi anche sulla necessità di organizzare le operazioni di rimpatrio.
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla tutela difensiva e sulla motivazione del provvedimento.
art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
individua due ragioni per la proroga del trattenimento: gravi difficoltà di identificazione/nazionalità e necessità di organizzare le operazioni di rimpatrio; per le proroghe successive è richiesto l'accertamento di elementi concreti.
art. 13 Cost.
evocato dalla precedente giurisprudenza come parametro che impone una disciplina rigorosa delle proroghe del trattenimento.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è respinto o dichiarato inammissibile, presupposti che la Corte ha dato atto sussistere.
Massime di principio
- La proroga del trattenimento dello straniero nei centri per il rimpatrio può essere legittimamente disposta non solo in presenza di gravi difficoltà di identificazione, ma anche quando risulti necessario mantenere il trattenimento per organizzare concretamente le operazioni di rimpatrio.
- Nelle proroghe successive alla prima non basta che l'Amministrazione non sia rimasta inattiva: occorre la presenza di elementi concreti che rendano probabile la finalità legale della proroga, secondo una lettura rigorosa dell'art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998.
- La motivazione del provvedimento del giudice di pace non è apparente quando consente di comprendere la ragione concreta della proroga, anche se espressa sinteticamente o mediante modulistica prestampata, purché emerga l'adesione a una delle basi legali previste.
- In sede di legittimità, la censura di violazione di legge sulla proroga del trattenimento è infondata se il provvedimento impugnato dà atto di elementi concreti idonei a giustificare la proroga per il rimpatrio.
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