Sentenza n. 76/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 498/2022, del 14 febbraio 2022, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione delle opere eseguite in difformità dalla concessione edilizia e precedente ordinanza dirigenziale di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sicilia n. 498/2022, che aveva respinto il ricorso contro le ordinanze di demolizione. Con il primo motivo ha dedotto l’erroneità della mancata sospensione o riunione del giudizio con quello relativo al diniego di sanatoria, nonché difetto di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà e difetto di istruttoria, sostenendo che il diniego fosse fondato su accertamenti non adeguatamente documentati e che vi fosse contraddizione tra l’affermazione secondo cui l’opera non era ultimata entro il 31 marzo 2003 e quella secondo cui le opere erano state realizzate in difformità da una concessione edilizia del 1993. Con il secondo motivo ha dedotto la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono ai sensi dell’art. 35, comma 12, della legge n. 47/1985, assumendo che fossero decorsi trentasei mesi dal pagamento dell’oblazione e dall’accatastamento dell’opera. Con il terzo motivo ha sostenuto che l’adozione, nel corso del giudizio, di atti di pianificazione e del Piano di recupero dell’abitato di Eraclea, comprensivi del fabbricato interessato, avesse determinato il superamento e l’inefficacia dei provvedimenti sanzionatori per sopravvenuto atto favorevole.
La decisione
Il CGARS ha rigettato il primo e il secondo motivo e accolto il terzo. Ha ritenuto vincolante, quale giudicato esterno, la precedente sentenza dello stesso Consiglio n. 489/2025, resa tra le medesime parti e relativa al diniego di sanatoria presupposto alle ordinanze di demolizione. Tale decisione aveva accertato che il diniego era congruamente motivato sulla base delle fotografie e della relazione di sopralluogo della Polizia municipale, dalle quali risultava che al 22 dicembre 2003 era presente soltanto un piccolo rustico; gli accertamenti dei pubblici ufficiali erano assistiti da fede privilegiata e non erano stati adeguatamente contrastati. Non risultavano quindi provati i presupposti, in particolare l’ultimazione delle opere entro il termine di legge, necessari per la formazione del silenzio-assenso sulla sanatoria. Il terzo motivo è stato invece accolto perché il Piano di recupero dell’abitato di Eraclea, adottato con deliberazione della Giunta municipale del 2 settembre 2024, aveva previsto per il fabbricato interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Tale atto favorevole sopravvenuto ha comportato l’inefficacia dei provvedimenti impugnati, fatte salve le ulteriori valutazioni dell’amministrazione nel nuovo esame delle istanze. La sentenza di primo grado è stata riformata e le ordinanze di demolizione sono state annullate. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 12, l. 47/1985
Trascorsi trentasei mesi dalla data dell'eseguito versamento dell'oblazione autoliquidata ed essendosi proceduto all'accatastamento dell'opera
Il silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria non può formarsi se non sono provati tutti i presupposti soggettivi e oggettivi della sanabilità, compresa l’ultimazione delle opere entro il termine legislativo.
art. 31, comma 8, l.r. Sicilia n. 19/2020
È richiamato quale fondamento dell’adozione del Piano di recupero dell’abitato di Eraclea, atto favorevole sopravvenuto rilevante ai fini dell’inefficacia dei provvedimenti sanzionatori.
art. 4 delle Norme di attuazione del Piano di recupero
Prevede, per il fabbricato interessato, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, determinando il sopravvenuto effetto favorevole valorizzato dal giudice.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi tra le medesime parti su un rapporto giuridico comune preclude il riesame dei punti di fatto e di diritto che costituiscono premessa logica indispensabile della decisione precedente, anche quando il successivo giudizio abbia oggetto e finalità diversi.
- La formazione del silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria edilizia presuppone la prova di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina di settore; il decorso del termine e l’adempimento degli oneri formali non sono sufficienti quando non sia provata l’ultimazione dell’opera entro il termine legislativo.
- Gli accertamenti compiuti da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni possono costituire adeguata base probatoria del diniego di sanatoria quando il privato non offra idonei elementi per contrastarli.
- L’adozione sopravvenuta di uno strumento di pianificazione o di recupero che ammetta interventi sul manufatto può rendere inefficaci i provvedimenti repressivi edilizi precedentemente adottati, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di procedere a un nuovo esame delle istanze interessate.
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