Cassazione Civile, Ordinanza n. 13902/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con cui l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione un credito d'imposta IRPEF e il relativo credito per addizionale regionale, utilizzato in compensazione nella dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2006. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo, in sintesi, che il credito era stato riconosciuto dall'Ufficio e che poteva essere opposto in compensazione, anche se non era stato indicato nella dichiarazione dell'anno precedente. In cassazione articolava quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la sentenza non avesse affrontato la questione dell'ammissibilità della compensazione; 2) violazione dell'art. 36-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, assumendo che il credito riconosciuto dall'Ufficio dovesse considerarsi dichiarato dal contribuente; 3) violazione dell'art. 1241 c.c. e dell'art. 8 L. n. 212/2000, sostenendo l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione; 4) violazione dell'art. 100 c.p.c., per difetto di interesse dell'Ufficio a opporsi alla compensazione di un credito riconosciuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva avallato il recupero del credito solo perché non indicato nella precedente dichiarazione: in presenza di un credito non contestato nella sua esistenza sostanziale, il contribuente può opporsi alla maggiore pretesa fiscale e far valere il credito in giudizio, secondo i principi sull'emendabilità della dichiarazione e sulla tutela della giusta imposizione.
Norme richiamate
art. 118 disp. att. c.p.c.
il motivo di ricorso non era correttamente costruito come denuncia di omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo; si trattava piuttosto di contestazione sulla motivazione o sull'interpretazione della disciplina della compensazione.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
i dati contabili risultanti dalla liquidazione si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente, ma ciò non impedisce di far valere in giudizio il credito effettivamente spettante quando l'Ufficio non ne contesti la sostanza.
art. 1241 c.c.
è richiamato dal ricorrente per sostenere che l'obbligazione tributaria possa estinguersi per compensazione.
art. 8 L. 27 luglio 2000, n. 212
è richiamato dal ricorrente a sostegno della compensabilità del debito tributario.
art. 100 c.p.c.
è richiamato dal ricorrente per sostenere la carenza di interesse dell'Ufficio a opporsi alla compensazione di un credito riconosciuto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte richiama la necessità di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una mera errata interpretazione normativa o un vizio motivazionale.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel principio delle Sezioni Unite sui termini per la dichiarazione integrativa nei casi in cui questa sia diretta a evitare un danno per l'erario.
art. 2, comma 8, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
consente la dichiarazione integrativa nei limiti temporali indicati, quando l'errore sia in danno dell'erario.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
consente l'emenda degli errori o omissioni in danno del contribuente, con possibile compensazione del credito risultante entro il termine previsto.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato come termine entro il quale il contribuente può chiedere il rimborso.
art. 53 Cost.
è evocato come fondamento del principio di emendabilità della dichiarazione in funzione della giusta imposizione.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in tema di recupero, tramite controllo automatizzato, di crediti esposti in dichiarazione.
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi, nella misura in cui ha natura di dichiarazione di scienza, non è un atto intangibile: può essere emendata o ritrattata quando l'errore, di fatto o di diritto, comporti un'imposizione non dovuta o più gravosa del dovuto.
- In sede contenziosa il contribuente può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione facendo valere errori o omissioni della dichiarazione che incidano sulla reale debenza dell'imposta, entro i limiti temporali e decadenziali previsti dalla legge.
- Il controllo automatizzato e l'iscrizione a ruolo non precludono al contribuente la prova dell'effettiva esistenza del credito fiscale non dichiarato, quando l'Ufficio non ne contesti la sostanza ma solo un profilo formale di indicazione in dichiarazione.
- L'omesso esame censurabile in cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la mancata considerazione di un fatto storico specifico e decisivo, non la mera critica alla motivazione o alla interpretazione della norma applicata.
- Se il credito fiscale risulta effettivamente esistente e non è contestato nel merito dall'Ufficio, la mancata indicazione nella dichiarazione precedente non basta, da sola, a escluderne l'utilizzabilità in compensazione o a giustificare il recupero a tassazione.
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