Sentenza n. 1600/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento di ammonimento ai sensi degli artt. 7 ed 8 del D.L n. 11/2009, convertito dalla L. 38/2009, recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, notificato alla parte in data 28 aprile 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento adottato ai sensi dell’art. 8 d.l. 11/2009, notificato il 28 aprile 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento sostenendo: la violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, poiché la comunicazione di avvio del procedimento avrebbe omesso diversi elementi formali; l’insussistenza dei presupposti dell’ammonimento, essendo le condotte riconducibili a un corteggiamento insistente ma non a molestie o atti persecutori idonei a provocare un grave e perdurante stato di ansia o paura o l’alterazione delle abitudini di vita; l’omessa valutazione delle deduzioni procedimentali, la mancata audizione del destinatario e delle persone informate sui fatti indicate; la mancanza di attualità della condotta, cessata mesi prima dell’adozione dell’atto. La vicenda riguardava messaggi e telefonate, invio di lettere e poesie, un omaggio floreale recapitato presso l’abitazione della persona segnalante senza che questa avesse fornito il proprio indirizzo e insistenti proposte di incontro, dopo il rifiuto di avances e di una prospettata proposta lavorativa. La Questura ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ammonimento. Ha respinto la censura relativa all’incompletezza della comunicazione di avvio, ritenendo che le omissioni formali non determinassero l’illegittimità del procedimento in assenza di una concreta lesione della partecipazione o della difesa; il ricorrente aveva infatti presentato deduzioni, poi esaminate e superate dall’amministrazione. Ha precisato che la mancata audizione personale del destinatario non è di per sé causa di illegittimità, ma che l’amministrazione deve comunque svolgere un’istruttoria effettiva e non può prescindere dall’apporto procedimentale dell’interessato. Ha invece accolto le censure relative alla violazione dell’art. 8 d.l. 11/2009, al difetto di istruttoria e alla carenza di motivazione. Il quadro istruttorio era sostanzialmente fondato sulla versione della persona segnalante; l’unico soggetto sentito aveva riferito soltanto il contenuto di conversazioni sul corteggiamento insistente, senza elementi specifici sulle condotte persecutorie, sulle richieste di aiuto o sull’effettivo stato di ansia o paura. Non risultavano adeguatamente approfonditi i fatti né escusse le ulteriori persone informate indicate. Secondo il TAR, gli elementi disponibili descrivevano un corteggiamento insistente e sgradito, ma non consentivano di configurare, con la necessaria verosimiglianza, condotte persecutorie riconducibili all’art. 612-bis c.p. né il conseguente grave e perdurante stato di ansia o paura, fondato timore per l’incolumità o mutamento delle abitudini di vita. Difettava inoltre l’attualità della condotta: i fatti si erano collocati tra settembre e dicembre 2024, mentre l’ammonimento era stato adottato il 28 aprile 2025, senza che risultassero ulteriori condotte persecutorie nel periodo intermedio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
L’incompletezza della comunicazione di avvio non comporta automaticamente l’illegittimità del procedimento se il diritto di partecipazione è stato concretamente esercitato e non è indicato uno specifico pregiudizio difensivo.
art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009
Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento …
L’ammonimento è una misura amministrativa preventiva fondata su elementi indiziari attendibili e su un giudizio prognostico, ma richiede un’istruttoria adeguata circa la reiterazione, la pervasività e la molestia delle condotte, nonché l’attualità del pericolo e degli effetti lesivi.
art. 612-bis c.p.
L’ammonimento presuppone l’astratta configurabilità degli atti persecutori: condotte moleste o minacciose plurime e reiterate dalle quali derivi un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per l’incolumità o l’alterazione delle abitudini di vita.
Massime di principio
- L’ammonimento del Questore è una misura amministrativa preventiva e non richiede la prova piena della responsabilità penale, essendo sufficiente un quadro di elementi indiziari attendibili e un giudizio di verosimiglianza circa condotte moleste o persecutorie e il pericolo per l’incolumità psico-fisica della vittima.
- Sebbene la mancata audizione personale del destinatario dell’ammonimento non determini di per sé l’illegittimità del provvedimento, l’amministrazione deve considerare concretamente il suo apporto procedimentale e svolgere gli approfondimenti necessari per verificare la pervasività, molestia e ripetitività delle condotte.
- L’ammonimento non può fondarsi sulla mera adesione alla versione della persona segnalante quando gli elementi raccolti non consentano di verificare adeguatamente la reiterazione delle condotte, il loro carattere persecutorio e il conseguente grave e perdurante stato di ansia o paura, timore per l’incolumità o mutamento delle abitudini di vita.
- L’attualità della condotta persecutoria costituisce un requisito di legittimità dell’ammonimento: se le condotte sono cessate da diversi mesi e non risultano ulteriori episodi, la misura può risultare priva di concreta utilità preventiva.
- La comunicazione di avvio del procedimento non è un adempimento meramente formalistico: l’omissione di elementi previsti dall’art. 8 l. 241/1990 rileva ai fini dell’illegittimità solo in presenza di una concreta compromissione della partecipazione o della difesa, che il destinatario deve specificamente allegare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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