Cassazione Civile, Ordinanza n. 36094/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn sede di legittimità il ricorso è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso depositata e sottoscritta da tutte le parti costituite. La Corte ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state compensate, come richiesto concordemente dalle parti.
Esito
Favorevole al resistente (privato e ente pubblico)
La controversia
Il difensore di una parte vittoriosa in primo grado in una controversia contro l'ente previdenziale aveva ottenuto la distrazione delle spese di lite liquidate dal giudice e pagate dall'ente soccombente, dichiarandosi antistatario. Subito dopo aveva rilasciato alla cliente una dichiarazione di rinuncia al compenso nei suoi confronti, precisando di essere già stato soddisfatto dall'ente. In appello, però, la sentenza di primo grado era stata riformata anche quanto alle spese; l'ente previdenziale aveva quindi chiesto la restituzione delle somme pagate al difensore, ottenendo ingiunzione nei suoi confronti. Il difensore si era opposto e aveva chiamato in causa la cliente per sentirla condannare al pagamento dell'onorario, sostenendo che, essendo venuto meno il titolo della distrazione per effetto della riforma, il compenso dovesse essere posto a carico della parte assistita. I giudici di merito avevano invece rigettato la sua pretesa, ritenendo che la distrazione avesse attribuito al difensore il diritto alle somme nei confronti dell'ente e, quindi, l'obbligo di restituirle dopo la riforma; inoltre la cliente non era tenuta a corrispondere l'onorario perché il difensore vi aveva espressamente rinunciato con la scrittura rilasciata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente depositata e sottoscritta dalle parti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando le parti formulano richiesta concorde, la Corte può disporre la compensazione delle spese del giudizio estinto.
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