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Risoluzione

Risoluzione n. 19 del 21/02/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce, per le imprese assicuratrici estere operanti in Italia in libera prestazione di servizi, le modalità di versamento dell’imposta sui premi e la necessità del codice fiscale italiano. Istituisce il codice identificativo 70 per i versamenti eseguiti dal rappresentante fiscale con modello F24-Accise e indica anche come richiedere il codice fiscale italiano.

Chiarimenti sul versamento dell’imposta sui premi riscossi per imprese assicuratrici estere e istituzione del codice identificativo 70

Imprese assicuratrici estere operanti in Italia: modalità di versamento e codice identificativo 70

La risoluzione interviene per coordinare gli adempimenti delle imprese assicuratrici estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi con le nuove modalità di denuncia telematica e di versamento telematico dell’imposta sui premi. Vengono richiamate le precedenti istruzioni già fornite e chiariti gli effetti del passaggio al modello F24-Accise, con particolare attenzione ai casi in cui l’impresa sia assistita da un rappresentante fiscale.

Quadro normativo e richiami precedenti

Il documento richiama:

  • la risoluzione n. 80/E del 6 agosto 2010, che aveva fornito istruzioni sulle denunce mensili dei premi e sugli adempimenti connessi;
  • il decreto interministeriale 15 luglio 2010, che ha esteso le disposizioni sui versamenti unitari alle somme dovute in applicazione della legge n. 1216 del 1961, prevedendo il pagamento tramite modello F24-Accise;
  • la risoluzione n. 109/E del 22 ottobre 2010, con cui sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite F24-Accise e previsto un periodo transitorio fino al 31 gennaio 2011, durante il quale era possibile utilizzare alternativamente F23 o F24 Accise.

Obbligo di codice fiscale italiano per le imprese estere

La risoluzione evidenzia che la semplificazione degli adempimenti, fondata sulla denuncia telematica e sul versamento telematico, rende necessario il possesso del codice fiscale da parte dell’impresa assicuratrice.

Per le imprese aventi sede principale in Stati dell’Unione europea, incluse quelle residenti in Paesi dell’Unione Economica e Monetaria dell’Unione europea, operanti in Italia in libera prestazione di servizi, in mancanza di un codice fiscale italiano è richiesto che esso venga ottenuto secondo le modalità indicate nel documento.

Di conseguenza:

  • non è più consentito indicare, né nel modello di denuncia né nel modello di pagamento, il numero di iscrizione all’albo imprese attribuito dall’ISVAP in sostituzione del codice fiscale;
  • il codice fiscale assume la funzione di identificazione del soggetto nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Modalità di versamento dell’imposta e dei contributi sui premi

Dal 1° febbraio 2011, terminato il periodo transitorio, il pagamento delle imposte e dei contributi dovuti sui premi di assicurazione deve essere effettuato telematicamente mediante modello F24-Accise.

Le modalità di utilizzo del modello F24-Accise sono le seguenti:

  • tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, cioè Fisconline o Entratel, previa abilitazione;
  • tramite un intermediario abilitato al servizio telematico Entratel, come professionisti, associazioni di categoria o CAF;
  • tramite home banking delle banche e di Poste Italiane, oppure tramite servizi di remote banking (CBI) offerti dagli istituti bancari.

Nei casi di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o di un intermediario abilitato, l’impresa assicuratrice deve essere intestataria di un conto corrente presso una banca aderente alla convenzione con l’Agenzia delle entrate o presso Poste Italiane.

Pagamento con bonifico estero

In via residuale, se l’impresa assicuratrice estera non è titolare di un conto corrente presso una banca aderente alla convenzione con l’Agenzia delle entrate o presso Poste Italiane S.p.A., il pagamento può essere effettuato mediante bonifico estero in euro, con standard MT 103, in favore dei capitoli e articoli di entrata del Bilancio dello Stato e/o dei conti di tesoreria.

Devono essere indicati:

  • codice BIC: BITAITRRENT;
  • causale del bonifico: codice fiscale dell’impresa assicuratrice che versa, codice tributo e periodo di riferimento nel formato MM/AAAA;
  • IBAN: codice relativo all’imposta da versare, consultabile nell’elenco dei codici pubblicato sul sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Versamento tramite rappresentante fiscale e istituzione del codice 70

La risoluzione precisa che, qualora l’impresa estera continui ad avvalersi di un rappresentante fiscale, il versamento effettuato con F24-Accise dal rappresentante deve indicare sia il codice fiscale del rappresentante sia quello della società assicuratrice estera.

A tal fine viene istituito il codice identificativo "70", denominato "impresa assicuratrice estera fiscalmente rappresentata".

In sede di compilazione del modello F24-Accise:

  • nel campo "codice fiscale" della sezione "Contribuente" va indicato il codice fiscale del rappresentante fiscale che effettua il versamento con addebito sul proprio conto corrente;
  • nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" va indicato il codice fiscale dell’impresa assicuratrice estera;
  • per tale soggetto deve essere riportato nel campo "codice identificativo" il codice "70".

Se invece il pagamento è eseguito con addebito sul conto corrente dell’impresa assicuratrice estera:

  • nel campo "codice fiscale" della sezione "Contribuente" va indicato il codice fiscale dell’impresa stessa;
  • non deve essere compilato il campo relativo al "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare".

Modalità di richiesta del codice fiscale italiano

Le imprese assicuratrici estere che non ne siano già in possesso possono richiedere il codice fiscale italiano presentando il modello AA5/6, denominato "Domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione", disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Il modello, sottoscritto dal rappresentante, può essere presentato:

  • direttamente presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, in duplice esemplare, anche tramite persona appositamente delegata;
  • tramite servizio postale, con raccomandata e allegata copia di un documento di identità valido del rappresentante.

Nel modello devono essere indicate obbligatoriamente le informazioni relative alla sede estera, poiché si tratta di soggetto non residente in Italia.

Se l’impresa non ha domicilio fiscale in Italia:

  • i relativi campi del modello devono essere lasciati in bianco;
  • se anche il rappresentante non è titolare di codice fiscale italiano, nel quadro C devono essere riportati soltanto i suoi dati identificativi;
  • in tal caso è consentita anche l’omissione del codice fiscale nel quadro sottoscrizione.

Rinvio alle istruzioni precedenti

Per la disciplina relativa alla presentazione della denuncia, ai casi di esonero, alle modalità di versamento, agli acconti versati e al ravvedimento operoso, la risoluzione rinvia alle istruzioni già impartite nelle risoluzioni n. 80/E e n. 109/E del 2010, per quanto compatibili.

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