Sentenza del 11/05/2017 n. 11647 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diniego dell'esonero dalla ritenuta d'acconto sui dividendi derivanti da partecipazioni azionarie, richiesto dalla Fondazione per l'anno d'imposta 1997 ai sensi della L. n. 1745/1962, art. 10-bis. L'Agenzia sosteneva che la Fondazione non rientrasse tra gli enti agevolabili ai sensi del D.P.R. n. 601/1973, art. 6 e contestava la valutazione della CTR, secondo cui la Fondazione perseguiva finalità di utilità sociale e non esercitava un'influenza significativa sulla società partecipata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate perché il primo motivo non era pertinente alla controversia: esso riguardava la riduzione dell'IRPEG, mentre il giudizio concerneva l'esonero dalla ritenuta d'acconto sui dividendi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale della Fondazione è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.500 euro, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 29 dicembre 1962, n. 1745, art. 10-bis
Prevede il regime di esonero dalla ritenuta d'acconto sui dividendi in presenza dei relativi presupposti soggettivi e oggettivi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6
Disciplina l'agevolazione fiscale consistente nella riduzione dell'imposizione per determinati enti; l'Agenzia ne aveva contestato l'applicabilità alla Fondazione, ma la Corte non ha esaminato nel merito la questione per l'inammissibilità del motivo.
Legge 30 luglio 1990, n. 218
Richiamata dall'Agenzia in relazione alla natura delle fondazioni bancarie, ma il relativo argomento non è stato scrutinato nel merito.
Legge 20 novembre 1990, n. 356
Richiamata dall'Agenzia in relazione alla disciplina delle fondazioni bancarie, senza una decisione di merito da parte della Corte.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Riguarda, rispettivamente, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge e il vizio di motivazione; il motivo fondato sul n. 3 è stato dichiarato inammissibile perché non pertinente e quello fondato sul n. 5 è stato assorbito.
Art. 378 c.p.c.
Disciplina il deposito delle memorie illustrative nel giudizio di cassazione; la Fondazione ha depositato una memoria, senza che ciò abbia modificato l'esito processuale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve riferirsi esattamente alla questione decisa nella sentenza impugnata; un motivo relativo a un tributo o a un'agevolazione diversa può essere dichiarato inammissibile per difetto di pertinenza.
- La Corte di cassazione non esamina nel merito le censure successive quando il motivo principale è inammissibile e tali censure risultano assorbite.
- Per ottenere un'agevolazione fiscale non è sufficiente richiamare genericamente la natura non lucrativa o le finalità sociali dell'ente: occorre dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla specifica norma agevolativa applicabile al periodo d'imposta.
- Quando una sentenza contiene più rationes decidendi autonome, l'impugnazione deve contestarle tutte; tuttavia, il motivo incidentale diretto a far valere tale omissione può essere dichiarato assorbito se il ricorso principale è già inammissibile.
- La soccombenza processuale dell'Amministrazione finanziaria comporta, di regola, la condanna alla rifusione delle spese del giudizio, salvo diversa decisione motivata.
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