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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37775/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Procura generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in riforma della condanna del Tribunale di Milano per il reato di cui all'art. 260 R.D.L. n. 1265/1934 (violazione dell'obbligo di quarantena), aveva ritenuto il reato estinto per prescrizione. Il ricorso deduceva che il fatto, commesso il 23 giugno 2020, rientra nella disciplina della prescrizione vigente per i reati commessi dal 1/01/2020 (art. 159 e art. 161-bis c.p. nella sistemazione risultante dalle successive riforme), per la quale, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (26 giugno 2024), il corso della prescrizione è sostanzialmente cessato e quindi non poteva maturare successivamente l'estinzione per prescrizione come affermato dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Procura generale, ritenendo errata la valutazione della Corte d'appello sulla maturazione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. La Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (5 giugno 2025, n. 20989) e la corretta applicazione delle modifiche normative (legge n. 103/2017, legge n. 3/2019, legge n. 134/2021) secondo le quali, per i reati commessi dal 1/01/2020, l'effetto sospensivo/ces­satorio della prescrizione opera al momento della pronuncia della sentenza di condanna in primo grado. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • R.D.L. n. 1265/1934, art. 260

    Norma del reato contestato: violazione dell'obbligo di isolamento sanitario (quarantena).

  • Codice penale, art. 159

    Disciplina della prescrizione cambiata dalle riforme: la Corte osserva che il testo introdotto dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; per i reati dal 1/1/2020 la disciplina applicabile risulta diversa in virtù delle successive modifiche.

  • Codice penale, art. 161-bis

    Secondo la normativa post-2019/2021, dopo la pronuncia della sentenza di condanna in primo grado il decorso della prescrizione cessa definitivamente per il reato oggetto di giudizio.

  • Codice di procedura penale, art. 344-bis

    Prevede termini perentori per la definizione dei giudizi di appello e di cassazione volti a bilanciare l'effetto della cessazione della prescrizione; il superamento di tali termini può determinare l'improcedibilità dell'azione penale.

  • Legge n. 103/2017

    Intervento normativo che ha modificato la disciplina della prescrizione (applicabile, secondo la Cassazione, ai reati commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019).

  • Legge n. 3/2019 e Legge n. 134/2021

    Successione di interventi normativi che hanno introdotto il regime attuale (cessazione del decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado e conseguente coordinamento con l'art. 161-bis).

  • Corte di cassazione, Sezioni unite, 5 giugno 2025, n. 20989

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce la corretta applicazione temporale delle riforme sulla prescrizione: art. 159 (nel testo 2017) si applica solo ai reati commessi nel periodo indicato, mentre per i reati dal 1/1/2020 opera la disciplina introdotta successivamente (art. 161-bis e connessi interventi).

Massime di principio

  • Per i reati commessi dal 1/01/2020 la pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado interrompe/sospende definitivamente il decorso della prescrizione (effetto disciplinato dall'art. 161-bis e dalle modifiche normative successive).
  • Non è ammissibile dichiarare l'estinzione per prescrizione dopo la sentenza di primo grado se, al momento di quella pronuncia, la prescrizione non risultava già maturata; occorre verificare la disciplina temporale applicabile al fatto (data del fatto vs. date delle riforme).
  • Nella valutazione della prescrizione vanno tenuti presenti gli eventuali atti interruttivi o cause di sospensione anteriori alla sentenza di primo grado, ma questi non possono essere usati per aggirare l'effetto di cessazione previsto dalla normativa post-2020.
  • La corretta determinazione della normativa applicabile richiede attenzione alle date: legge n. 103/2017 (applicabile a reati 3/8/2017-31/12/2019) vs. riforme successive (legge n. 3/2019, legge n. 134/2021) che hanno introdotto l'attuale regime per i reati dal 1/1/2020.
  • La presenza dell'art. 344-bis c.p.p. implica che ritardi nei gradi di impugnazione possono comportare l'improcedibilità dell'azione penale; pertanto le parti e il giudice devono considerare anche i termini processuali successivi quando valutano il rischio di estinzione per prescrizione.

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